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Sviluppo delle competenze non cognitive: dal 20 marzo 2025 entra in vigore la Legge

La nuova legge prevede una sperimentazione triennale nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali. Per la FLC CGIL si tratta di una errata impostazione didattica e dell’ennesimo contenitore privo di risorse

19/03/2025
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Depositata già dal 20 ottobre 2022, la legge n. 22 è stata approvata definitivamente il 12 febbraio 2025 e prevede l’introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

La Legge, che non individua nello specifico quali siano le Competenze non cognitive (cosiddette “life skills, le abilità per la vita) da valorizzare, persegue l’intento di favorire lo sviluppo di competenze trasversali che richiedono un apprendimento e un’applicazione sostenuti nel tempo per raggiungere una formazione integrale che coinvolga abilità legate agli ambiti emotivi, sociali e relazionali, capacità comportamentali, caratteristiche psicologiche, sistemi motivazionali utili come elementi di contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa. Queste abilità, in altri termini, riguarderebbero la capacità di relazionarsi, gestire le emozioni, risolvere problemi e adattarsi ai cambiamenti. Infine, va ricordato che un analogo provvedimento, nell’intento di lenire gli effetti del forzato isolamento e del disagio dovuti all'impatto del lockdown e della didattica a distanza imposti dal Covid-19, era stato già presentato a febbraio 2020.

Per la FLC CGIL, in realtà, queste competenze non possono essere estrapolate e isolate perché non rappresentano un fine a sé stesse. Si tratta, in realtà, di competenze già presenti nel curriculo, soprattutto perché sono un effetto del percorso di apprendimento disciplinare con cui interagiscono nel processo di formazione della persona. Pertanto, già ad ordinamento vigente, è prerogativa educativa del consiglio di classe declinare queste competenze in maniera interdipendente con tutte le discipline e insegnamenti.

Inoltre, si consideri che a tal fine il Ministero dell’Istruzione dovrà procedere:

  • ad emanare apposite Linee guida per individuare e rinforzare le competenze non cognitive e trasversali (art. 1)
  • alla mappatura di esperienze e di progetti già attivati (art. 2)
  • all’adozione di un piano straordinario di azioni formative rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con INDIRE per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici (art. 3)
  • all’introduzione di una sperimentazione triennale nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici (art. 4)
  • all’attivazione della sperimentazione anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) (art. 5)
  • all’individuazione di interventi che, come ormai consueto, garantiscano l’invarianza finanziaria (art. 6).

È su quest’ultimo punto che il provvedimento rivela un’ulteriore debolezza: non si comprende, infatti, come la sperimentazione, senza risorse aggiuntive, possa aspirare con successo alla realizzazione delle quattro finalità complesse previste all’art. 4 comma 2 e così descritte:

  • “individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti
  • “individuazione di buone pratiche relative a metodologie e a processi di insegnamento che favoriscano lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali”
  • “individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative”
  • “verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa”.

Pertanto, poiché l’art. 6. ha ad oggetto la clausola di invarianza finanziaria, il provvedimento si trasforma di fatto in un contenitore vuoto, basato, ad esempio, sulle adesioni volontarie delle scuole, privo di una progettualità sistematica, sostanzialmente inefficace e inadatto a “promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona (…) e migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica”. Al contrario, invece, la legge risulta efficace a realizzare una profilazione in campo educativo, utile per portare avanti il modello di personalizzazione della formazione tanto caro al Ministro Valditara, magari basata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dell’assistente virtuale (già avviato in 15 classi delle 4 regioni Calabria, Lazio, Toscana, Lombardia) oppure per finanziare indagini pilota sulle competenze socio-emotive di studentesse e studenti italiani il cui utilizzo produrrebbe l’accumulo di dati nelle piattaforme con il rischio di entrare nella disponibilità anche di interessi pubblico/privati.

La FLC CGIL esprime il proprio dissenso nei confronti di un provvedimento che fa parte di un coerente scenario che, una volta di più, intende svilire il ruolo della scuola e la funzione dell’apprendimento disciplinare, evidenziando la necessità di ricorrere ad altre agenzie formative oppure ad interventi didattici centrati su aspetti di carattere socioaffettivo. L’incongruenza sta nel sottrarre la funzione formativa generale alla dimensione cognitiva e nel perdere di vista, nell'attuale legislazione sulla scuola europea ed italiana, la massiccia presenza delle abilità che si vogliono promuovere.

Qui il testo della legge sul sito della Gazzetta Ufficiale.

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