Supplenze su posti di sostegno
A seguito della nostra lettera al Ministro in merito alla possibilità di utilizzo, anche se in forma residuale, del superamento del primo anno del corso biennale di specializzazione, il Ministero in data 20 novembre ha emanato la circolare n. 259 che pubblichiamo integralmente.
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(CM N. 245 DEL 30 OTTOBRE 2000)
A seguito della nostra lettera al Ministro in merito alla possibilità di utilizzo, anche se in forma residuale, del superamento del primo anno del corso biennale di specializzazione, il Ministero in data 20 novembre ha emanato la circolare n. 259 che pubblichiamo integralmente. Tale circolare integra la precedente n. 245 del 30 ottobre. In essa si precisa che le attestazioni dell’avvenuta frequenza del primo anno, per essere valide, debbono essere redatte, a cura del responsabile del corso, secondo le puntuali indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 287 del 30 novembre 1999. Inoltre, la valutazione di tale titolo, da parte dei Provveditori, non è obbligatoria ma discrezionale e può operare, eventualmente, solo su nuove disponibilità di posti di sostegno. Non è legittimo infatti procedere, sulla base della valutazione di tale titolo discrezionale, a revoche di supplenze in corso e conferite ai sensi del D.Lgvo 240 e delle circolari attuative n. 206 e 220 rispettivamente del 30 agosto e 27 settembre 2000.
____________
testo della circolare:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi
Divisione I
D1/Prot.n. 10266
Roma, 20 novembre 2000
Circolare n. 259
Oggetto: C.M. n.245/2000 – Supplenze su posti di sostegno .
Ad integrazione della circolare in oggetto, nel ribadire che, secondo le indicazioni contenute nel penultimo periodo della citata circolare, è rimessa alle autonome decisioni dei Provveditori agli Studi la valutazione della necessità o meno di acquisire da parte delle scuole anche i dati relativi agli aspiranti insegnanti di sostegno che abbiano già frequentato il primo anno di corso biennale di specializzazione, si precisa che le attestazione dell’avvenuta frequenza del primo anno di corso in argomento devono essere redatte secondo le puntuali indicazioni contenute nell’art.1 del D.M. 30 novembre 1999, n.287.L’attestazione predetta, rilasciata in difformità di quanto sopra, non può essere ritenuta valida.
Ovviamente, qualora si ritenga di ricorrere ai predetti insegnanti, a parità di condizioni sul compimento parziale del percorso formativo specialistico prevale l’ordine di collocazione in graduatoria.
Il Direttore Generale Paradisi
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