Supervalutazione e progressione di carriera: un po’ di chiarezza.
Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale della scuola Ufficio IX detta alcune direttive all’Amministrazione periferica
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Nei giorni passati abbiamo commentato e pubblicato la nota del 16 marzo 2005, n. prot. 1013/A/3/A ( indirizzata solo agli Uffici scolastici Regionali e p.c all’ Ufficio di Gabinetto del MIUR e non ad altri) , con cui il Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale della scuola Ufficio IX detta alcune direttive all’Amministrazione periferica sulle controversie relative alla supervalutazione del servizio all'estero dei dipendenti del comparto scuola anche ai fini della progressione di carriera sulla base del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Come si ricorderà dopo i due pronunciamenti del Consiglio di Stato, sentenza n. 7968 del 2003 e sentenza n. 4414 del 2004 molti lavoratori interessati, con o senza l’assistenza di tutte Organizzazioni Sindacali, avevano presentato istanza e/o ricorso per farsi vedere riconosciuto anche ai fini della progressione di carriera il diritto/principio sancito dal Consiglio di Stato alle rispettive Amministrazioni periferiche del MIUR ( Direzioni Regionali, CSA e scuole).
Nel vedersi recapitare istanze e/o ricorsi alcuni Uffici regionali hanno chiesto al MIUR direttive in merito al comportamento da assumere “ in presenza di istanze del personale scolastico volte ad ottenere la rideterminazione della propria progressione in carriera, tenendo conto della supervalutazione del servizio svolto all'estero sia dal punto di vista economico che dell'anzianità e dei relativi scatti stipendiali”. Sulla questione è stata investita la stessa Avvocatura Generale dello Stato che su apposito quesito dell'Avvocatura distrettuale di Genova, interessata dal Centro servizi amministrativi di Savona, l'Avvocatura generale dello Stato ha espresso il proprio parere decisamente negativo al riconoscimento e all’estensione a tutti delle decisioni assunte dal Consiglio di Stato con le due sentenze sopra ricordate.
Sulla base del parere dell’Avvocatura dello Stato, il MIUR, con la nota in questione, ha di conseguenza stabilito che:
a) di non dare seguito alle sentenze del Consiglio di Stato in maniera estensiva ovvero applicazione automatica a tutti;
b) di resistere nelle cause che dovessero essere promosse dinanzi al Tribunale del Lavoro, che ora ha giurisdizione in materia, salvo riesaminare la posizione qualora anche in tale sede dovesse trovare affermazione quanto ritenuto dal Consiglio di Stato il che a significare, presumibilmente, che l’Amministrazione dovrà opporsi a tutti i livelli di giudizio salvo nel caso di un pronunciamento definitivo da parte della Corte Suprema di Cassazione in quanto livello di giudizio analogo a quello del Consiglio di Stato;
c) di non conciliare alcunché avanti le Direzioni Provinciali del Lavoro.
Si tratta di un messaggio chiaro ed evidente che non lascia trasparire equivoci: su tutta la questione il MIUR rivedrà la sua posizione solo dopo che la magistratura al suo più alto livello dovesse confermare i pronunciamenti del Consiglio di Stato e dare torto alla tesi dell’Amministrazione.
A nostro parere le argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato, sulla base delle quali l’Amministrazione farà resistenza in sede giudiziaria, sono “fragili” proprio perché ci si trova in presenza di pronunciamenti, benché espressi in sede di giurisdizione amministrativa, che il giudice ordinario ai vari gradi di giudizio non potrà tener conto.
Inoltre il fatto che il MIUR voglia informare il Ministero della Funzione Pubblica e il Ministero delle Finanze sulla questione e sulla sua quantificazione ci fa pensare che la stessa Amministrazione abbia la sua buona dose di dubbi e che quindi si stia preparando al peggio.
Vogliamo infine ricordare che, almeno per quanto è a nostra conoscenza, non vi sono ancora sentenze di merito da parte del giudice del lavoro e che dinanzi alle Direzioni Provinciali del Lavoro per il tentativo obbligatorio di conciliazione non v’è stato alcun accordo.
Bisogna pertanto proseguire con le cause in corso e avviarne delle nuove visto che il MIUR per il momento non intende assolutamente fare marcia indietro.
Roma, 25 marzo 2005
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