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Sisma: le indicazioni del MIUR per l’effettuazione degli esami e degli scrutini

Emanata l’Ordinanza Ministeriale 8 giugno 2012 n. 52

12/06/2012
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Il Ministro dell’Istruzione ha emanato l’Ordinanza Ministeriale n. 52 dell’8 giugno 2012 con la quale, in applicazione dell’art. 5 comma 4 del Decreto Legge 74/12, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, impartisce disposizioni relative alla validità dell’anno scolastico 2011/2012 e all’effettuazione degli scrutini e degli esami nei comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti da eventi sismici.

Questi gli aspetti più rilevanti:

  • Le disposizioni previste dall’ordinanza si applicano alle scuole statali e paritarie situate nei comuni colpiti dal sisma del 29 maggio 2012, individuati dagli Uffici scolastici regionali dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto ed inseriti “in appositi elenchi, sulla base della estrema precarietà delle condizioni in cui versano”
  • Nelle aree colpite dal sisma e per le quali i sindaci hanno disposto la chiusura degli edifici scolastici, l’anno scolastico 2011/12 è valido anche se la durata complessiva è stata inferiore ai 200 giorni, come peraltro già previsto dalla nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012
  • Negli scrutini finali per le classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado non si tiene conto del limite minimo di frequenza, almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, previsto dagli articoli 2, comma 10 e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009
  • L’ammissione degli studenti agli esami di Stato dell’istruzione secondaria di I e II grado è deliberata dai competenti Consigli di classe anche in mancanza della documentazione relativa alla carriera degli studenti e in assenza di uno o più componenti per motivi strettamente connessi al sisma.
  • Le sedi di esame sono determinate dall’USR competente per territorio “in relazione allo stato di agibilità dei locali scolastici ovvero alla esistenza di altre diverse strutture ritenute idonee allo scopo dalle competenti autorità.” L’USR dà comunicazione ai candidati interessati della sede alla quale sono stati assegnati per lo svolgimento dell’esame.
  • L’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione consiste esclusivamente nella prova orale prevista dalla vigente normativa. Il voto finale dell’esame è costituito dalla media in decimi dei voti “ottenuti nella prova orale e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5”. In caso di necessità la commissione di esame può essere presieduta dal dirigente scolastico o da un docente delegato “di comprovata esperienza” della scuola di riferimento
  • L’esame di Stato al termine della scuola secondaria di secondo grado consiste esclusivamente nella prova orale prevista dalla vigente normativa. La commissione dispone di 75 punti per il colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 50 punti. Le commissioni si insediano, ove possibile, il 18 giugno 2012. I colloqui non possono avere inizio prima del 20 giugno 2012.
  • L’esame di qualifica negli istituti professionali consiste in una prova orale davanti al Consiglio di classe anche in mancanza di uno o più componenti e del membro esterno. Pertanto non sono effettuate le prove strutturate o semistrutturate previste dalla normativa vigente
  • Gli studenti degli Istituti d’Arte sostengono esclusivamente le prove orali per il conseguimento della licenza di maestro d’arte
  • Gli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione sono effettuati con lo svolgimento del solo colloquio
  • Gli esami di idoneità e integrativi per le classi della scuola secondaria di secondo grado, nonché gli esami preliminari per i candidati esterni agli esami di Stato sono effettuati con lo svolgimento delle sole prove orali
  • Tutta la documentazione dei candidati esterni, compresa la domanda di ammissione, irreperibile o distrutta, è sostituita da autocertificazioni.

 

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