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Siglato il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - Estero - 1998-2001

In data 8-5-2001 e' stato siglato, dalla delegazione di parte pubblica e dalle OO.SS. della Scuola, il contratto integrativo previsto dalla sequenza contrattuale per l'estero

08/05/2001
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In data 8-5-2001 e' stato siglato, dalla delegazione di parte pubblica e dalle OO.SS. della Scuola, il contratto integrativo previsto dalla sequenza contrattuale per l'estero. Si tratta di u/n accordo con il quale, oltre che rendere operative le innovazioni previste dalla sequenza stessa, sono stati individuati, in assenza di una specifica e auspicabile riforma, nuovi strumenti contrattuali di qualità per la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero. Come è noto, ci si è mossi, a parte gli interventi previsti dalla sequenza, in un contesto di "povertà legislativa" e di scarso coinvolgimento del settore nel dibattito e nelle innovazioni registrate in Italia. L'approvazione dei decreti delegati del 1974, ad esempio, non ha raggiunto le istituzioni scolastiche all'estero e l'estensione degli organi collegiali, pur previsti dalla legge delega 477/73 non ha mai avuto seguito.

Programmazione dell'offerta formativa
Viene introdotto il concetto di programmazione dell'offerta formativa, scolastica e linguistico/culturale, a livello di Circoscrizioni o di Nazione estere. Tale programmazione verrà effettuata dal Console e/o dall'Ambasciatore, previa attivazione delle relazioni sindacali, sentite le componenti interessate. L'offerta formativa e culturale relativa ad una intera Circoscrizione consolare o ad un Paese andrà costruita quindi, coinvolgendo opportunamente i dirigenti scolastici, tenendo conto delle proposte dei piani dell'offerta formativa dei Collegi dei docenti e sentite le proposte dei lettori e dei docenti del contingente operanti nella circoscrizione stessa anche se in servizio presso scuole o enti privati. Diventa così visibile la finalità del nostro impegno all'estero definito in funzione della richiesta dell'utenza, sia essa italiana o straniera.

Spazi di insegnamento e orario di servizio
Si interviene con decisione, da una parte a tutela dell'impegno orario del personale e dall'altra a garanzia della congruità dello spazio temporale dell'attività didattica specie se effettuata in un contesto di integrazione, di progettazione bilingue, di espletamento di attività presso scuole straniere ed internazionali ecc. Vengono definiti fermi elementi di riferimento per l'attività del personale statale operante presso scuole straniere o presso enti o scuole privati.Si potrà pretendere l'applicazione degli accordi contrattuali sull'orario d'obbligo. Il rispetto della nuova normativa è affidata alle relazioni sindacali attivate a seguito di verifica periodica del Console su tutti gli elementi costitutivi e di impegno delle cattedre o dei posti compresi quelli, come si è già detto, in funzione presso i privati. Dovranno essere applicate le disposizioni vigenti sull'unità oraria e sull' eventuale recupero in attività deliberate dal Collegio dei docenti. Non potrà esistere, in alcun posto del mondo, un intervento statale inferiore a 45 minuti. Negli accordi bilaterali con le autorità locali competenti, le Rappresentanze diplomatiche e/o Consolari, indicheranno, in riferimento al personale del contingente impegnato e qualora ricorra il caso, l'autorità scolastica preposta al controllo e gli eventuali organismi di cui il docente farà parte. Anche su questa materia verranno effettuate "verifiche" mediante l'attivazione delle relazioni sindacali.

Formazione
Si fissano con chiarezza le competenze e i livelli per la gestione di una importante politica di formazione nei confronti del personale in questione ribadendo che essa formazione rappresenta un diritto. Vengono definiti gli obiettivi e le finalità. La formazione, è orientata, in particolare, all'attuazione dell'autonomia scolastica, all'innovazione metodologico-didattica, ai contenuti della progettazione delle attività di insegnamento attuato dalle iniziative scolastiche di cui all'art. 636 del decreto legislativo 297/94, al potenziamento dell'offerta formativa, all'accrescimento della qualità professionale anche con riferimento allo sviluppo della professione docente e alla valorizzazione della professionalità ATA, alla acquisizione di competenze per l'assolvimento dei compiti affidati alle funzioni obiettivo (artt. 17 e 29 del CCNL), agli approfondimenti delle competenze previste per lo svolgimento delle funzioni di lettore e di lettore con incarichi extra accademici. In particolare, nei casi di insegnamento presso corsi integrati, progetti bilingui, scuole straniere ed internazionali, la formazione andrà finalizzata all'approfondimento di specifiche competenze didattiche e soprattutto relazionali nonché all'approfondimento delle impostazioni pedagogiche e didattiche del sistema scolastico locale. Ciò al fine di superare incomprensioni tra appartenenti a sistemi diversi e relative conseguenze. La formazione sarà anche indirizzata a specifici istituti contrattuali. I docenti sono definiti soggetti, allo stesso tempo attivi e passivi, del processo di formazione e possono quindi assumere incarichi in qualità di formatori.

Progetti per il miglioramento dell'offerta formativa
Un altro elemento di qualità è rappresentato dai "Progetti per il miglioramento dell'offerta formativa" definiti in risposta a problemi relativi al disagio ed allo svantaggio e/o per l'arricchimento del POF stesso. I progetti in questione, deliberati dal Collegio dei docenti, devono, tra l'altro, indicare gli obiettivi nonché i criteri di valutazione delle attività e devono contenere proposte di specifiche attività modulari formative. Si tratta ovviamente di progetti che si aggiungono a quelli normalmente deliberati dal Collegio e che hanno specifiche finalità quali quelle del contenimento della dispersione scolastica, dell'inserimento dei portatori di handicap, dell'innalzamento del successo scolastico in presenza di disagio, della progettazione di curricoli bilingui, della programmazione di attività didattiche e culturali rivolti agli adulti etc.. Vengono previsti compensi accessori legati all'impegno e relativi alla durata della attività accessoria. Sulla materia vengono attivate le relazioni sindacali da parte delle RSU e/o del sindacato. Per i Dirigenti , come per tutta l'articolazione delle competenze della dirigenza all'estero, la materia del compenso accessorio è riservata allo specifico contratto. Allo specifico contratto è anche affidata la questione della destinazione e della permanenza.

Collegio dei docenti
Importante momento di partecipazione è affidato al Collegio dei docenti circoscrizionale. Questo organismo è chiamato a definire le finalità e gli strumenti dell'intervento statale in relazione alle varie tipologie di impegno presenti nel territorio, a procedere alla valutazione degli obiettivi conseguiti, ad elaborare progetti, a deliberare in merito ad una importantissima serie di pareri che vanno dalla formazione e composizioni delle classi e dei corsi alle iniziative di recupero degli alunni in difficoltà, alla realizzazione delle collaborazioni plurime.

Articolazione delle funzioni
Con le norme d'Area, in relazione al possibile contesto di riferimento diverso dalla istituzione scolastica ed al quadro ordinamentale scolastico del Paese ospitante nel quale il personale della scuola è chiamato ad operare, vengono definiti le specificità e le competenze per l'articolazione delle funzioni docente e ATA previste dal CCNL. I docenti possono essere utilizzati, su proposta del Collegio dei Docenti per iniziative di aggiornamento o con funzioni di orientamento per i docenti delle scuole non statali. Si tratta di quei paesi in cui il nostro unico intervento è purtroppo rappresentato esclusivamente a scuole private o Enti.

Lettore
Si è intervenuti al fine di definire con la massima chiarezza possibile gli impegni del lettore. Questa figura è stata coinvolta nella definizione dello svolgimento della propria attività ( oltre ai compiti istituzionali, predispone infatti, il proprio piano di attività nell'ambito delle indicazioni dell'Università) ed è stata posta in relazione con la definizione del documento di programmazione dell'offerta formativa, scolastica e linguistico/ culturale formulata dagli Uffici Consolari e/o dalle Rappresentanze diplomatiche. Il relativo orario di servizio può essere articolato in maniera flessibile su base plurisettimanale. Nella ipotesi di attività inferiore alle 18 ore, l'impegno ulteriore avverrà sulla base di un progetto organico di utilizzazione elaborato con la collaborazione del lettore stesso previa attivazione delle relazioni sindacali. Ciò eviterà impegni non coerenti con la funzione.

La durata degli impegni relativi agli incarichi extra-accademici ,che peraltro vengono puntualmente elencati, è ridotta a 13 ore. L'esigenza dell'attivazione degli incarichi stessi deriva dalla definizione del Piano dell'offerta formativa e culturale territoriale che è oggetto di relazione sindacale rispetto alle modalità di impegno, ai criteri di utilizzazione e all'organizzazione del lavoro del lettore. In relazione a detti incarichi, si sottolinea l'importanza della scelta di coinvolgere il lettore stesso nella redazione di un progetto organico di attività.

Unita e unicità dei servizi amministrativi e generali
Viene poi esteso all'estero il principio dell'Unità dei servizi amministrativi e generali in relazione anche ai principi dell'Autonomia, e viene sancito che le funzioni del personale ATA, con riguardo a quelle del Direttore dei Servizi, vanno ricondotte alla unicità dell' Ufficio in relazione ad un unico Capo di Istituto - Dirigente scolastico. Viene infine sancito, in modo inequivocabile, che le competenze del personale ATA sono esclusivamente quelle relative al profilo di appartenenza espletate in relazione alle scuole o agli uffici scolastici.

IL nuovo accordo
IL nuovo accordo riveste una importanza rilevante nella attuale fase di recupero della contrattazione ai vari livelli compreso quello della destinazione all'estero. Valorizza al massimo le relazioni sindacali e le competenze delle RSU peraltro puntualizzate dal recente accordo sul biennio economico, elimina i molti motivi di discrezionalità e di ingerenza rispetto al lavoro dei Lettori e del personale Docente e ATA, potenzia la qualità e la dignità dell'impegno italiano all'estero rendendolo "visibile", finalizza la progettualità e la formazione, pone elementi di chiarezza sull'orario e sulle dipendenze gerarchiche del personale del contingente anche se impegnato presso Enti o scuole private, consolida e vara alcuni istituti quali quello del Collegio circoscrizionale e quello, importantissimo, del documento di Programmazione dell'offerta formativa, scolastica e linguistico-culturale, per gli ambiti di competenza consolare e d'ambasciata. Per alcuni versi, individua soluzioni su tematiche pertinenti non sempre specificatamente previste dalla sequenza.

All'impegno assicurato nel raggiungimento dell'accordo in questione, si aggiunge l'impegno, peraltro da tempo in atto, per individuare rapidamente, in sede A.RA.N., soluzioni congrue per la questione della destinazione all'estero e per costruire valide ipotesi di riforma del settore. I Responsabili Estero sono pregati di provvedere alla diffusione del testo dell'accordo sul quale sviluppare congruo dibattito.

Roma, 8 maggio 2001

______________________________

Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E COOPERAZIONE CULTURALE

L'anno 2001, nel giorno 8 maggio 2001, in Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri, in sede di contrattazione integrativa, la delegazione di parte pubblica, di cui al D.M.3024 del 28 marzo 2000, così come modificato dal D.M. n. 5221 del 27 novembre 2000 e dal D.M. n. 2618 del 26 gennaio 2001, e quella di parte sindacale costituite ai sensi dell'art.9 del CCNL 26 maggio 1999, come richiamato dall'ultimo comma dell'art.11 della Sequenza contrattuale del 24 febbraio 2000,

concordano la presente ipotesi di

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO ESTERO
previsto dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 24 febbraio 2000

I – RAPPORTO DI LAVORO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e strumenti operativi del contratto integrativo

1. Il contratto collettivo integrativo nazionale estero, come stabilito dal C.C.N.L., sottoscritto il 26.5.99, e dalla sequenza specifica estero, del 24.2.2000, attua gli istituti contrattuali rinviati al fine del loro adattamento alle specifiche realtà funzionanti all’estero e definisce i criteri di distribuzione delle risorse disponibili e quelli per la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti.

2. Esso, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare, anche all’estero, la qualità del servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali con le esigenze organizzative, con la valorizzazione anche retributiva dell'impegno professionale del personale e con l'interesse degli alunni e delle famiglie, è finalizzato ad estendere e sostenere i processi innovativi in atto nella scuola attraverso la disciplina delle materie previste dall'art. 4 del C.C.N.L. medesimo. A tal fine assume rilevanza la diffusione a livello di Circoscrizione Consolare e di Paese del documento di programmazione dell’offerta formativa, scolastica e linguistico/culturale, formulata dai Capi degli Uffici Consolari e delle Rappresentanze Diplomatiche, sentite le componenti interessate. Sulle materie oggetto di tale programmazione si attivano le relazioni sindacali.

3. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 26.5.99 è riportato come C.C.N.L.; il riferimento al CCNI del 31.8.99 è riportato come CCNI e il riferimento alla sequenza contrattuale per l’estero sottoscritta il 24 .2.2000 é riportato come "sequenza".

Art. 2 - Campo di applicazione

1. A norma dell'art. 1, comma 1, del C.C.N.L. e dell’art. 11 della "sequenza" il presente contratto integrativo nazionale si applica a tutto il personale del comparto scuola in servizio all’estero, destinatario dei diversi istituti contrattuali secondo l'appartenenza alle diverse aree professionali.

Art. 3 - Decorrenze e durata

1. Gli effetti giuridici ed economici, nel rispetto delle scadenze definite nel C.C.N.L., nel CCNI e nella "sequenza", salvo che non sia diversamente stabilito nel presente contratto, decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento della relativa procedura.

2. Il presente contratto integrativo si rinnova tacitamente alle scadenze previste dall'art. 4 del C.C.N.L., qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo.

Il presente contratto integrativo è corredato dalle tabelle A e B relative alle risorse finanziarie disponibili.

II FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA IN SERVIZIO ALL’ESTERO

Art. 4 – Competenze, finalità ed obiettivi.

1. La formazione è una risorsa strategica per il miglioramento del servizio fornito dalle istituzioni scolastiche e culturali all’estero e, come tale, è un diritto degli insegnanti e del personale A.T.A. in servizio all’estero, espressamente affermato dall’art. 20 della sequenza.

2. L'Amministrazione - Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero degli Affari Esteri -, considerato quanto stabilito in materia di formazione dal CCNI relativo a ciascun anno scolastico, è tenuta, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, a costruire progressivamente un sistema di opportunità formative articolato e di qualità per il personale di cui al presente contratto.

3. Nel quadro dei processi di innovazione e di trasformazione in atto, che coinvolgono ai vari livelli l’Amministrazione ed anche le istituzioni scolastiche all’estero, la formazione è orientata, in particolare:

a) all'attuazione dell'autonomia organizzativa, amministrativa e didattica delle unità scolastiche;

b) all’innovazione metodologico-didattica;

c) alla definizione ed al potenziamento del Piano dell’Offerta Formativa;

d) ai contenuti della progettazione delle attività di insegnamento segnatamente nelle iniziative scolastiche di cui all’art. 636 del decreto legislativo 297/94;

e) all’accrescimento della qualità professionale anche con riferimento allo sviluppo della professione docente e alla valorizzazione della professionalità A.T.A.;

f) all’acquisizione di competenze per l’assolvimento dei compiti affidati alle funzioni obiettivo (artt. 17 del CCNI e 28 del CCNL).

4. La formazione è finalizzata agli approfondimenti delle competenze previste per lo svolgimento della funzione di lettore e di lettore con incarichi extra - accademici.

5. La formazione rivolta al personale docente impegnato in corsi integrati, progetti bilingui, scuole straniere ed internazionali è finalizzata, in modo particolare, all'approfondimento di specifiche competenze didattiche e relazionali nonché a una adeguata conoscenza delle impostazioni pedagogiche didattiche del sistema scolastico locale.

6. Rientra tra le attività di formazione di cui all’art. 20 della sequenza anche la partecipazione da parte del personale della scuola in servizio all’estero ad iniziative formative organizzate da istituzioni scolastiche ed universitarie straniere operanti nella circoscrizione consolare.

7. I docenti ed i direttori dei servizi generali ed amministrativi con contratto a tempo indeterminato, possono assumere anche incarichi in qualità di formatori.

8. L'Amministrazione, in sede di contrattazione annuale di cui al successivo art.6 ed in relazione alle risorse di bilancio, individuerà contenuti e modalità per l'attuazione di iniziative di formazione destinate al personale impegnato:

a) nello svolgimento dei compiti relativi alle funzioni – obiettivo;

b) nei progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa e del disagio scolastico;

c) nelle collaborazioni plurime in altre scuole italiane o straniere

d) nelle attività didattiche rivolte ad utenza anche di adulti

Art. 5 - Livelli di attività

1. Le attività di formazione e di aggiornamento, previa contrattazione prevista ai vari livelli sulla materia, sono promosse:

a) a livello centrale a cura del Ministero degli Affari Esteri d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione;

b) a livello di circoscrizione, a cura dell’ufficio consolare al quale spetta, inoltre, garantire l’offerta di servizi di supporto alla progettualità delle istituzioni scolastiche;

c) a livello delle singole istituzioni scolastiche, che potranno avvalersi anche del contributo di istituzioni scolastiche straniere presenti nella sede.

2. Compete al livello centrale garantire la realizzazione degli interventi necessari per l’innovazione, per la formazione iniziale e per quella finalizzata all’attuazione di specifici istituti contrattuali, ricorrendo, se necessario, ad iniziative di formazione svolte "a distanza".

Art.6 – Ripartizione delle risorse finanziarie

1. Per quanto riguarda il Ministero della Pubblica Istruzione, le risorse disponibili per la Formazione sono stabilite sulla base delle assegnazioni definite nell’ambito della specifica direttiva emanata annualmente dal Ministro della Pubblica Istruzione ai sensi del comma 3, articolo 6 del C.C.N.I.

2. Per quanto riguarda il Ministero degli Affari Esteri le risorse disponibili per la Formazione sono quelle relative al capitolo 2431 che ammontano, per l’esercizio finanziario 2001, a £ 180.000.000.

3. I criteri di ripartizione delle risorse disponibili sono definiti con contrattazione annuale con le OO.SS..

Art. 7 - Osservatorio di orientamento e di monitoraggio

1. L'Osservatorio di cui all’art. 12 del CCNL e art. 9 del CCNI svolge i suoi compiti anche nei riguardi delle istituzioni scolastiche e culturali all’estero. A tal fine il MAE fornisce al predetto organismo documentati elementi risultanti dalla propria attività in tale campo.

III DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

Art. 8 - Progetti finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa ed al superamento del disagio scolastico.

1. Le istituzioni scolastiche funzionanti all’estero, nel definire il piano dell’offerta formativa, in risposta a problemi relativi al disagio ed allo svantaggio presenti nella realtà circoscrizionale e/o per l’arricchimento del piano stesso, possono promuovere progetti finalizzati previsti e finanziati dall’art.14 della sequenza.

2. I progetti, deliberati dai Collegi docenti ivi compresi i Collegi di cui alla circolare MAE n.267/686/C del 25 gennaio 2000, devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di attività di insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e, se necessario, dei tempi di funzionamento delle scuole/realtà interessate, sia sulla base dell’orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano.

3. Nell’ambito dei progetti possono essere utilizzate le risorse orarie derivanti da completamenti di orario fino all’orario di cattedra o da unità didattiche inferiori ai 60' ma non al di sotto dei 45'.

4. I progetti deliberati dai collegi devono indicare gli obiettivi, le unità di personale docente e A.T.A. chiamate a svolgere – ai vari livelli di responsabilità e funzione – le attività previste, le prestazioni connesse nonché i criteri di valutazione. La singola realtà scolastica può definire più progetti purché coerenti con un indirizzo unitario.

5. I progetti devono inoltre contenere proposte di specifiche attività formative modulari, finanziate con le risorse indicate nell’allegata tabella B secondo i criteri riportati negli allegati "tabella D" e "tabella E".

6. Le finalità tengono conto:

a) del contenimento della dispersione tra i diversi livelli scolastici e della necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione di tale fenomeno ed alla continuità;

b) dei progetti di curricoli scolastici bilingui e/o altre iniziative di integrazione nel contesto scolastico locale;

c) dell’innalzamento del successo scolastico e attivazione di percorsi differenziati per l’adeguamento a particolari disagi e/o bisogni degli alunni, anche non italofoni;

d) dell’inserimento di alunni portatori di handicap;

e) dell’ampliamento dell’offerta formativa sia in relazione al nuovo obbligo scolastico che per approfondimenti tematici sulle discipline di studio;

f) della programmazione di attività didattiche e culturali rivolte agli adulti;

g) della possibilità di prevedere collaborazioni plurime effettuate presso altre istituzioni italiane o straniere;

7. I progetti debbono essere presentati al Ministero degli Affari Esteri entro il 31 dicembre (emisfero boreale) e 30 giugno (emisfero australe) di ciascun anno scolastico. In prima applicazione del presente contratto, le date di presentazione vengono anticipate al 30 giugno e per entrambi gli emisferi.

8. Entro 30 gg. dalla loro presentazione il Ministero degli Affari Esteri, previa intesa con le OO.SS. firmatarie del CCNL, e tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili come indicato nell’allegato tabella B, individua i progetti da finanziare.

9. La realizzazione dei progetti è attuata, previa attivazione, da parte del dirigente scolastico, delle relazioni sindacali di cui all’art. 6 del C.C.N.L. del 26/5/99, come integrato dall’art. 3 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 relativo al biennio economico 2000/2001.

10. I compensi accessori al personale docente e ATA coinvolto nei progetti di cui al presente articolo sono corrisposti nelle misure previste dalle allegate tabelle C e C1 in rapporto alle prestazioni effettuate oltre l’orario d’obbligo.
Tali tabelle sono individuate in analogia a quanto previsto all’art. 4 comma 15 e all’art. 30 comma 3 lett. e) del C.C.N.I. 31 agosto 1999.

11. In materia di compenso accessorio per i dirigenti scolastici si rinvia allo specifico contratto di area.

12. Entro il mese di giugno (novembre per l’area australe), in sede di verifica delle attività del P.O.F., il collegio docenti, tenuto conto dei criteri deliberati in sede di approvazione del progetto, valuta sulla base di una relazione redatta dal dirigente scolastico, l’attuazione dei progetti ed il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati.

13. Il Dirigente scolastico entro il 15 luglio di ogni anno (15 dicembre, per l’emisfero australe) trasmette al Console e contestualmente al Ministero degli Affari Esteri la documentazione a consuntivo di ciascun progetto, contenente anche gli elementi di valutazione dell’attività svolta.

14. Il Capo dell’Ufficio Consolare entro 15 giorni dal ricevimento dell’accreditamento ministeriale, provvede al pagamento dei compensi ai docenti sulla base di un elenco nominativo fornito dal Dirigente scolastico.

15. Entro il mese di luglio (dicembre per l’emisfero australe) il MAE, sulla base delle relazioni di ciascun dirigente scolastico e della valutazione di ogni singolo Collegio dei docenti, verifica l’attuazione dei progetti finanziati con l’intesa di cui sopra e presenta alle OO.SS. firmatarie del presente contratto una dettagliata e documentata relazione.

Art. 9 - Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

1. Le modalità e i criteri di attribuzione delle Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa al personale docente in servizio nelle istituzioni ed iniziative scolastiche all’estero, sono definiti con il contratto sottoscritto in data 11 aprile 2000 che si intende integralmente richiamato.

2. Per quanto riguarda la consistenza numerica delle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa si rinvia all’intesa annuale prevista dall’articolo 37 comma 1 paragrafo 3 del CCNI

IV MOBILITA’ ALL’ESTERO

Art. 10 – Criteri e modalità

1. Le parti concordano di definire annualmente, con separata contrattazione, i criteri e le modalità relative alla mobilità del personale della scuola in servizio all’estero.

V NORME D’AREA

Art. 11 - Aree professionali: docenti, lettori, personale ATA

1. Il personale di ruolo della scuola è destinato alle istituzioni ed alle iniziative scolastiche italiane all'estero ed alle istituzioni universitarie estere, secondo piani triennali definiti dal Ministero degli Affari Esteri nei contingenti dei posti di cui all’art.639 del D.L.vo n. 297/94, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, per l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza nel rispetto degli istituti e delle norme contrattuali di cui al CCNL.

2. In relazione al possibile contesto di riferimento diverso dalla istituzione scolastica, ed al quadro ordinamentale scolastico del Paese ospitante, nel quale il personale della scuola è chiamato ad operare, vengono definite nei successivi commi le specificità e le competenze per l'articolazione delle funzioni docente e ATA previste dal CCNL.

A - Docenti

3. Il personale docente, assegnato alle istituzioni scolastiche straniere o alle scuole italiane non statali o impegnato nei corsi integrati svolge la propria attività tenuto conto di quanto disposto, in materia di orari e di obblighi di servizio, dal successivo art. 12.

4. Nel caso in cui a livello di Circoscrizione consolare sia costituito il Collegio dei docenti (C.M.n.267/686/C del 25 gennaio 2000), il suddetto personale ne fa parte ed è tenuto a partecipare alle riunioni per:

a) definire il piano circoscrizionale dell'offerta formativa (finalità, strumenti dell'intervento statale);

b) procedere a periodiche valutazioni circa gli obiettivi conseguiti;

c) elaborare progetti o deliberare in merito ai pareri di cui all'art.4 del D.I.4758/89.

5. Qualora sia previsto dal P.O.F. e nell'ambito delle delibere adottate dal Collegio docenti, il personale di cui al presente comma può:

a) concorrere all'attribuzione di funzioni obiettivo;

b) partecipare all'elaborazione ed all'attuazione di progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, all’innalzamento del successo scolastico ed al superamento del disagio scolastico;

c) realizzare le collaborazioni plurime eventualmente previste nel P.O.F. svolgendo la propria attività di insegnamento all'interno della organizzazione delle scuole locali;

d) proporre, partecipare e/o realizzare iniziative di aggiornamento.

6. I docenti in possesso di qualifiche ed esperienze professionali adeguate possono essere utilizzati, su proposta del collegio dei docenti, per iniziative di aggiornamento o con funzioni di orientamento per i docenti delle scuole non statali senza oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

B - Lettori

7. Il docente della scuola secondaria destinato all’estero in qualità di lettore svolge la propria funzione presso un’università straniera. Il lettore collabora con il titolare della cattedra o con il Capo del Dipartimento al quale è assegnato:

8. Il lettore, nello svolgimento della sua funzione è tenuto a:

a) predisporre, nell’ambito delle indicazioni stabilite dall’istituzione universitaria, il proprio piano di attività articolato in riunioni collegiali, ricevimento ed assistenza agli studenti, partecipazione a progetti o ad altre attività previste dal dipartimento universitario;

b) partecipare alle riunioni dei docenti indette dalla Facoltà, dal Dipartimento e/o dal responsabile della Cattedra e a garantire le attività di valutazione e di assistenza tutoriale agli studenti.

c) compilare, a fine anno accademico, una relazione finale sulle attività svolte corredata di schede di rilevazione dei dati attinenti il funzionamento del lettorato;

C - Lettori con incarichi extra-accademici

9. Al docente assegnato, in qualità di lettore, al posto di contingente per cui siano previsti gli incarichi extra – accademici, è richiesto lo svolgimento di attività di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle prestate nell’ambito della cattedra o del Dipartimento universitario di assegnazione. Tali attività, svolte nel quadro di una collaborazione con le Rappresentanze Diplomatiche, gli Uffici Consolari e gli Istituti Italiani di Cultura, sono essenzialmente indirizzate a contribuire, nell’ambito del piano dell’offerta formativa e culturale territoriale:

a) alla promozione di eventi culturali;

b) alla promozione della realtà culturale ed artistica del nostro Paese, con riguardo alla valorizzazione della produzione italiana nel campo linguistico–letterario e della saggistica;

c) all’attivazione di corsi lingua italiana organizzati dagli Istituti Italiani di Cultura;

d) al potenziamento di strumenti specifici finalizzati allo sviluppo dei rapporti culturali in ambito bilaterale anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili;

10. La definizione del piano dell’offerta formativa e culturale territoriale che motiva l’esigenza di incarichi extra - accademici è oggetto di relazione sindacale rispetto alle modalità di impegno, ai criteri di utilizzazione e all’organizzazione del lavoro dei lettori prevedendo un loro impegno settimanale aggiuntivo non superiore a 13 ore, programmabili bimestralmente anche con criteri di flessibilità. L’impegno del lettore con incarichi extra – accademici viene definito previa attivazione delle relazioni sindacali su indicazione dell’Autorità Consolare o della Rappresentanza Diplomatica di riferimento sulla base di un progetto organico redatto in collaborazione con il lettore medesimo.

D - Personale A.T.A. – Direttore dei servizi generali e amministrativi e Assistente amministrativo

11. Il personale A.T.A. – Direttore dei servizi generali ed amministrativi e Assistente amministrativo –presta servizio nelle scuole statali e negli uffici scolastici funzionanti presso gli Uffici consolari e le Cancellerie consolari delle Rappresentanze Diplomatiche.

12. Le competenze e le responsabilità del personale A.T.A. in servizio nelle scuole statali e negli Uffici scolastici funzionanti presso le strutture periferiche del Ministero degli Affari Esteri sono quelle previste nei rispettivi profili professionali allegati al CCNL e si riferiscono ad attività riguardanti l’organizzazione dell’ufficio scolastico e del relativo servizio.

13. Il personale A.T.A. svolge le proprie funzioni in rapporto di collaborazione con il Capo d’istituto – dirigente scolastico e con il personale docente. Tali funzioni sono assolte, per ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle connesse esigenze di gestione e organizzazione dei servizi. Altro principio cui tali funzioni vanno ricondotte è quello dell’unicità dell’Ufficio dei servizi generali e amministrativi in riferimento ad un unico Capo d’istituto – Dirigente scolastico.

14. La competenza ad assegnare obiettivi e ad impartire indirizzi per le attività svolte dai predetti Uffici scolastici spetta al dirigente scolastico responsabile dell’ufficio medesimo. Qualora nel contingente non sia previsto per detto ufficio il posto di dirigente scolastico, tale competenza spetta al console o, in assenza di Ufficio consolare, al funzionario delegato dell’Ambasciatore.

Art. 12 – Orario docenti, lettori e personale ATA

1. Le istituzioni scolastiche all’estero adottano ogni modalità organizzativa che derivi da autonomia progettuale e che sia coerente con gli obiettivi generali e specifici prefissati nel piano dell’offerta formativa. Esse curano la promozione e il sostegno dei processi innovativi anche in relazione ai progetti finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa stessa e al superamento del disagio scolastico.

2. La programmazione delle attività di insegnamento è definita tenuto conto del calendario scolastico locale.

A - Docenti

3. Il personale docente in servizio all’estero svolge attività di insegnamento secondo quanto previsto dall’articolo 41 del CCNL del 4.8.95, dalla sequenza contrattuale relativa all’articolo 24, comma 3 del CCNL e dall’articolo 17 della sequenza. Pertanto l’eventuale riduzione dell’unità oraria di lezione, derivante da cause di forza maggiore, non comporta recupero; invece, la riduzione dell’unità oraria deliberata dal collegio docenti al fine di realizzare spazi di flessibilità comporta l’obbligo di recupero in attività deliberate dal collegio medesimo. La durata di ciascuna unità oraria di lezione non può essere, comunque, inferiore ai 45 minuti. Il limite di flessibilità dell’unità oraria si applica anche al personale docente di ruolo assegnato alle scuole non statali.

4. In presenza, nella sede consolare, del Collegio dei docenti di cui alla C.M. n. 267/686/C del 25 gennaio 2000, i docenti sono tenuti a partecipare anche alle relative riunioni e, entro i limiti dell'orario di servizio previsto dall'art.42 del CCNL del 4.8.95, alle attività dallo stesso deliberate.

5. Il limite di flessibilità dell'unità oraria, costituisce elemento di riferimento, anche per gli accordi tra il Ministero degli Affari Esteri (Rappresentanze Diplomatiche e/o Consolari) e le autorità locali competenti in materia scolastica. I suddetti accordi, oltre a richiamare in materia di orari di lezione e di servizio il CCNL, la Sequenza ed il presente articolo, ne indicheranno anche le principali modalità di assolvimento, l’autorità scolastica preposta al controllo e gli organismi dei quali il docente fa parte.

6. La coerenza tra gli impegni stabiliti dal CCNL e quelli definiti per il personale docente negli accordi anzidetti, è verificato a livello di Consolato (ufficio scolastico consolare) mediante l'attivazione delle relazioni sindacali.

7. A tal fine il Console, in collaborazione con il Dirigente scolastico se presente, acquisisce periodicamente, dalla istituzione straniera o dalla scuola italiana, i seguenti elementi di conoscenza:

a) i dati relativi alla costituzione degli orari di cattedra o dei posti di insegnamento sui quali operano i docenti italiani;

b) gli impegni orari di lezione stabiliti per ogni singolo docente;

c) le attività programmate che richiedono l'impegno di ogni docente;

d) le eventuali attività di aggiornamento o altre iniziative similari;

e) le modalità di attuazione dei rapporti scuola/famiglia/studenti.

8. Il Console o il Dirigente Scolastico, rileva dal Piano dell’Offerta formativa deliberato dal Collegio dei docenti, se costituito, le eventuali iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, l’attivazione di funzioni obiettivo o le iniziative di aggiornamento.

B - Lettori

9. Il personale docente destinato all’estero con funzioni di lettore è tenuto a svolgere, secondo l’art.41 del CCNL 4 .8.95, 18 ore settimanali o periodi orari accademici equivalenti presso le Università di accreditamento.

10. A fronte delle esigenze dell’Università straniera per la realizzazione di attività specifiche ed intensive di insegnamento o di aggiornamento, l’orario di servizio può essere articolato, in maniera flessibile, su base plurisettimanale.

11. Qualora l’Università di assegnazione non richiedesse integralmente la suddetta prestazione oraria, i lettori sono tenuti a svolgere il residuale numero di ore in attività seminariali, di assistenza a studenti, di tutoraggio, o anche a prestare attività docente presso gli Istituti di Cultura nella medesima sede di servizio, sulla base di un progetto organico di utilizzazione del lettore elaborato dall’Autorità Consolare o, in assenza, dalla Rappresentanza Diplomatica di riferimento, previa attivazione delle relazioni sindacali, con la collaborazione del lettore medesimo.

12. Gli Uffici Consolari forniscono periodicamente, ai soggetti di cui all’art.9 del CCNL, informazioni relative all’attuazione del precedente comma con particolare riguardo ai dati concernenti la costituzione oraria dei posti di lettorato, il numero degli studenti iscritti e di quelli frequentanti, le ulteriori esigenze di insegnamento espresse dall'Università, le iniziative svolte dal lettore in favore della promozione e della diffusione della lingua e della cultura italiane.

C - Lettore con incarichi extra-accademici

13. L’orario di espletamento degli incarichi extra-accademici si espleta secondo quanto previsto dall’articolo 11.

D - Personale A.T.A.

14. Per il personale A.T.A. la gestione dell’orario e le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario medesimo avvengono secondo quanto previsto dall’art. 52 del CCNI.

VI TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO.

Legge n. 626 del 19 settembre 1994

Art. 13 - Finalità

1. Le parti, in applicazione di quanto sancito dall’art. 4 punto e) del CCNL di cui al D.L.vo 626/94, modificato dal decreto legislativo 242/96, convengono sulla necessità di una progressiva adozione delle misure essenziali di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro in locali di proprietà dello stato italiano, sulla base dei criteri di massima, e in corso di approfondimento, di cui al successivo articolo.

Art. 14 – Del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. In ognuna delle scuole statali italiane funzionanti all’estero sarà garantita la presenza di uno o più rappresentanti per la sicurezza, avendo a riferimento il numero di dipendenti presenti all’interno di un singolo edificio e degli eventuali spazi esterni ad esso annessi. Per le funzioni del rappresentante, e la modalità del loro svolgimento, è base di riferimento l’art. 58 del CCNI 1998-2001, fatta salva l’eventuale necessità di adattamenti o modifiche in relazione alle normative e situazioni locali.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Cons. d’Amb. Faustino TRONI (PRESIDENTE) ………………………………….

Dott.ssa Rossella SCHIETROMA …..………………………………

Per il Ministero degli Affari Esteri …………………………………….

Per il Ministero della Pubblica Istruzione ……………………………………

Cons. d’Amb. M. Romana DESTRO-BISOL ……………………………………

Dott. Giampaolo PILO…………………………………….

Cons. Giulio MARONGIU ……………………………………

Dott. Giuseppe RAIETA……………………………………

Dott. Bruno PAGNANI ……………………………………

LA DELEGAZIONE SINDACALE

C.G.I.L./SCUOLA – Dir. Sga Gianni Righetti- Dir.Sga Mario SIMEONE ……………………………

C.I.S.L./SCUOLA – Dr. Tarcisio VALERI ………………………………….…

U.I.L./SCUOLA – Prof. Angelo LUONGO …………………………………….

S.N.A.L.S./SCUOLA – Prof. ssa Adele NATALI …………………………………….

Roma, 8 maggio 2001

N.B. GLI IMPORTI CONTENUTI NEL CONTRATTO E NELLE ANNESSE TABELLE SONO ESPRESSI IN LIRE ITALIANE.

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