Scuole paritarie e stato dell’arte
A oltre tre anni di distanza dalla sua emanazione, proviamo a tracciare, sinteticamente, il punto sullo stato di applicazione della legge sulla parità scolastica.
A oltre tre anni di distanza dalla sua emanazione, proviamo a tracciare, sinteticamente, il punto sullo stato di applicazione della legge sulla parità scolastica.
1) Come si ricorderà la
legge 62/2000 prevedeva al comma 7 dell’articolo 1 che “allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie”
Il periodo transitorio, contemplato dalla legge, è scaduto alla fine dell’anno scolastico 2002/2003, ciononostante il Ministro dell’Istruzione non ha ancora provveduto ad assolvere quanto disposto dal legislatore.
Si tratta di una grave inadempienza che la dice lunga sia sullo stato di applicazione della legge sia sul sistema che si intende costruire. Praticamente, oggi, continuano ad coesistere due sistemi riconducibili a disposizioni legislative inconciliabili tra di loro, per cui il vecchio coesiste con nuovo, realizzando, così, un sistema contraddittorio e pericoloso. Evidentemente il Ministro ha ceduto alle pressioni di quella parte del mondo imprenditoriale che ha fondato le sue fortune sui diplomifici e che non vuole assolutamente stare dentro un sistema di regole per ovvie motivazioni speculative.
Si riaffaccia, così, quel sistema a maglie larghe, tollerato per anni dal MIUR, che ha connotato il sistema dell’istruzione non statale per oltre un cinquantennio e che rischia di produrre un vero e proprio dumping nei confronti di quelle realtà scolastiche non statali che si riconoscono nel sistema nazionale di istruzione.
La permanenza di questo stato di cose produrrà, inevitabilmente, gravi danni all’intero sistema di istruzione.
2) L’azione del Ministero non si è solo limitata all’ emanazione di direttive contraddittorie tra di loro, ma con la Circolare n° 31 del 18 marzo scorso, titolata “Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica” sono state poste le basi per una revisione sostanziale della Legge di parità (che già in quanto a interpretazione elastica della Costituzione non scherza) in coerenza con la visione di fondo del Governo in materia di istruzione di stampo chiaramente privatistico.
La nuova circolare, che si muove tra arretratezza e contraddizione come già abbiamo avuto modo di segnalare, agisce su tre direttrici fondamentali.
a) La prima è relativa al fatto che vengono rimosse tutte le norme di emanazione secondaria dettate dal Ministero dell’istruzione all’indomani dell’entrata in vigore della Legge 62. E’ una rimozione selettiva, però. Infatti, vengono confermate tutte le disposizioni più favorevoli agli enti gestori ed alle associazioni padronali. Mi riferisco, per fare alcuni esempi presi fra i più eclatanti, all’azzeramento delle precisazioni sui rapporti di lavoro, nate da un autorevole parere dell’Avvocatura di Stato, e sulla loro natura, alla rimozione dei vincoli nella composizione delle classi, ecc. In sostanza, dopo le norme sugli esami di stato ora non esiste proprio più alcun limite alla completa riapertura dei diplomifici in pompa magna.
b) La seconda direttrice riguarda il fatto che si modificano e riducono i richiami legislativi riconducibili sia a principi Costituzionali che a norme legislative. Scompaiono, ad esempio, i richiami all’art. 33 della Costituzione o alla libertà di insegnamento previsti dalla legge; vengono prefigurati organi collegiali diversi da quelli previsti nella scuola statale; viene affermato che le “amministrazioni pubbliche” (senza precisare quali), nell’esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l’efficacia e l’efficienza dell’intero sistema nazionale di istruzione senza indicare né come, né dove, né quando. Insomma, si nega la sostanza dell’art.33 della Costituzione sui finanziamenti e si invitano le amministrazioni pubbliche ad adeguarsi.
c) La terza direttrice. Viene ridisegnato il mondo delle scuole non statali paritarie prefigurando un sistema alternativo per certi versi più flessibile, e quindi anche più concorrenziale, di quello statale. Mi riferisco, ad esempio, all’assenza di verifiche successive sul permanere dei criteri per la parità o all’assunzione acritica delle certificazioni prodotte dal gestore.
La Circolare evidenzia con chiarezza l’intento palese di favorire uno sviluppo della scuola paritaria non basato sulla qualità ma sull’abbattimento dei costi di gestione, alimentato, anche dal mantenimento del sistema previgente che il Ministro non intende superare.
Sulla attuale gestione della legge di parità da parte di questo Ministro il giudizio della CGIL scuola è del tutto negativo perché rappresenta un inaccettabile arretramento sul versante dei diritti dei ragazzi, dei diritti dei lavoratori, del rispetto delle norme di Legge e Costituzionali. Essa rappresenta uno strumento che va contro la centralità, costituzionalmente affermata, della scuola pubblica.
3) In termini statistici, – tabella allegata alla nota del 17 novembre u.s., prot. N. 4651 del MIUR- viene fotografa la seguente situazione sullo stato dell’arte delle scuole che hanno ottenuto la parità. Le scuole paritarie in Italia sono 11.582 , ossia l’80,63% del totale delle scuole non statali (14.364). Per le restanti 2782 scuole, pari al 19,37%, ancora si applicano le norme contemplate dal D.Lvo 297/94 che risultano pertanto godere dell’autorizzazione e del riconoscimento legale nelle sue articolate forme.
Nel dettaglio nazionale la situazione è la seguente:
- le scuole materne paritarie sono 8.362, pari all’80,51%, del totale delle scuole materne non statali 10.385;
- le scuole elementari paritarie sono 1319, pari al 74,26% del totale delle scuole elementari non statali 1776;
- le scuole medie di I° grado paritarie sono 632, pari al 94,46% del totale delle scuole medie di I° non statali 669;
- le scuole medie di II° grado paritarie sono 1.284, pari all’83,70% del totale delle scuole secondarie di II° grado non statali.
I dati, appena richiamati, dimostrano, nonostante le maglie flessibili introdotte con la circolare 31/2003, la presenza consistente di scuole collocate nelle norme antecedenti la legge paritaria. La coesistenza, quindi, di scuole paritarie con scuole legalmente riconosciute, parificate, pareggiate e autorizzate. Una coesistenza che se dovesse permanere altererebbe in maniera sostanziale il sistema nazionale di istruzione tutto a vantaggio dell’istruzione privata.
Inoltre va segnalato che il numero delle istituzioni scolastiche non statali che hanno ottenuto la parità sono superiori al numero delle istituzioni scolastiche statali. Un dato che dovrebbe far riflettere sulle potenzialità di una evoluzione del sistema non statale che se favorita e sostenuta rappresenterebbe una vera e propria minaccia per l’intero sistema nazionale di istruzione.
4) Come si ricorderà la legge di parità - comma 6) dell’art. 1- stabilisce che Il MIUR, attraverso le Direzioni Regionali “accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità” puntualmente definiti nei commi 2), 3), 4) e 5) della legge medesima.
A tutt’oggi risulta che gli accertamenti da parte del Ministero e delle Direzioni regionali sono ancora, nella maggior parte dei casi, da effettuare. Ovvero è stato riconosciuto alle scuole lo status di paritarie sulla base delle sole autocertificazioni. A noi risulta, da segnalazioni che provengono dalle nostre strutture territoriali, che un numero consistente di scuole paritarie non è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In particolare ci riferiamo alle condizioni contrattuali del personale in servizio ai quali, al di fuori di quanto prescritto dalla legge, vengono applicati, in maniera diffusa, contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella migliore delle ipotesi. Ossia permane in maniera tenace quella zona d’ombra e di evasione che ha caratterizzato per anni le condizioni di lavoro del personale in servizio nelle scuole private.
In alcune realtà regionali, nell’ambito degli accordi sulle relazioni sindacali stipulati con le Direzioni Regionali, grazie alla insistenza da parte della CGIL scuola sono state inserite clausole relative sullo stato di applicazione della legge di parità.
Per le ragioni sopra esposte è fondamentale incalzare le singole Direzioni Regionali sullo stato di verifica delle condizioni di legge che hanno consentito alle scuole non statali di ottenere la parità scolastica visto che a concedere la parità spetta ai singoli Direttori Regionali.
Roma, 28 novembre 2003
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