FLC CGIL
Nonno, cos'è il sindacato? Il nuovo libro di Edizioni Conoscenza

https://www.flcgil.it/@3904857
Home » Scuola » Scuole italiane all'estero » Scuole italiane all’estero e reclutamento: ancora un blitz del Governo

Scuole italiane all’estero e reclutamento: ancora un blitz del Governo

Con il recente D.L. 101/2013 il Governo consente di reclutare direttamente il personale docente. La novellata normativa è a dir poco contraddittoria. La FLC chiede la radicale modifica.

03/09/2013
Decrease text size Increase  text size
Vai agli allegati

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 31 agosto il decreto-legge, che contiene all’art. 9 “Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero il Governo ha previsto due interventi destinati a modificare nell’immediato futuro le sorti del reclutamento del personale docente da destinare all’estero e la copertura seppur parziale dei posti attualmente vacanti.  Anche se apparentemente separate le due modifiche si intrecciano tra di loro in una logica decisamente contraddittoria.

Al comma 1 del citato articolo viene prevista una deroga ai vincoli della spending review (legge 135/2012) per cui si da la possibilità, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative di poter nominare dall’Italia personale docente e Ata ovviamente che sia inseriti nelle graduatorie permanenti  e i Dirigenti scolastici individuati nelle precedenti selezioni. La norma rinvia nella sua applicazione alla decretazione interministeriale sia per quanto riguarda i criteri di individuazione dei posti sia il numero degli stessi, fermo restando il vincolo dell’invarianza della spesa.

Nel comma 2 invece viene prevista la possibilità - modificando sostanzialmente la natura dell’art. 653 del D.Lgs 297/94 - da parte delle istituzioni scolastiche statali italiane all’estero di reclutare anche per le materie curriculari previste dall’ordinamento italiano  personale docente italiano o straniero, con contratto locale, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.  Comunque detto personale rientrerebbe nell’ambito del contingente di cui al precedente art. 639. Uno specifico decreto interministeriale stabilirà criteri e procedure di assunzione di detto personale.

Appare abbastanza evidente che le novellate disposizioni che si aggiungono a quelle previste nella spending review sono destinate a rimodificare per via emendativa il sistema già ampiamente martoriato dai tagli lineari.

Capiamo benissimo “che le disposizioni contenute nel D.L. approvato nei giorni scorsi sono il frutto di un'attenta riflessione condotta con MIUR e MEF e hanno l'esclusiva finalità di preservare la funzionalità del nostro sistema scolastico all'estero” però è altrettanto vero che queste disposizioni non sono solo il frutto di una politica ragionieristica ma di una forte ispirazione privatistica che continua a coinvolgere anche questo governo portandolo verso la costruzione di un sistema scolastico italiano all’estero alternativo al sistema scolastico italiano.

Se poi ragioniamo sulle contraddizioni emergono a chiare note quelle che sono le più palesi criticità.

  1. Viene previsto un reclutamento duale del personale che implica anche condizioni di lavoro diverse e difformi anche all’interno degli insegnamenti curriculari e stravolge l’attuale sistema della graduatorie permanenti;
  2. viene smantellato l’attuale sistema senza provvedere ad una sana, organica ed efficace riforma, anzi se ne genera parallelamente un altro
  3. non vengono coperte gli attuali posti vacanti;
  4. viene lasciate all’arbitrio non sappiamo di quale soggetto giuridico le modalità di reclutamento del personale;
  5. c’è il rischio fondato di un aggravio di spesa per via dei costi di lavoro del personale reclutato in loco in alcune realtà del nord del mondo;
  6. si introducono forti elementi di differenziazione normativa, economica e salariale;
  7. viene smantellata la contrattazione, di cui al capo X del CCNL della scuola, e quindi disatteso il D.Lgs 165/2001 anche in relazione al principio della mobilità professionale;
  8. vengono contraddetti alcune norme del D.Lgs 297 tra cui quella che prevede  il divieto di assunzione di personale precario.

Per la FLC CGIL queste criticità rappresentano un ostacolo a quella che è sempre stata la sua posizione e quella della CGIL: riformare il sistema delle scuole italiane all’estero attraverso un riordino legislativo organico che pone al centro l’intervento pubblico.

Al di là dei pochissimi posti su cui inviare il personale della scuola all’estero, la FLC CGIL esprime anche su questa parte del D.L. un giudizio decisamente negativo. La FLC CGIL dichiara fin d’ora che si opporrà in tutti modi a tale progetto sia ricorrendo ad interventi parlamentari che a una mobilitazione del personale.

_________

Decreto legge 31.08.2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (G.U. 31.08.2013, n. 204)

Art. 9 - Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero

1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inseriti i seguenti:

"12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, o con le operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato già collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, può essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unità di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.".

2. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale";

b) al comma 1 dopo la parola: "straniero" sono inserite le seguenti: "o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente art. 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale.";

d) al comma 2, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1 bis".

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Servizi e comunicazioni

Articolo 33, Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33
Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Scuola: principali approfondimenti
Mobilità scuola 2018/2019
Testo Unico su salute e sicurezza integrato e aggiornato
Filo diretto sul contratto
Le funzioni nel consiglio di classe
Ricostruzione di carriera
Come si convocano i supplenti
Link utili
Logo MIUR
Logo MEF
Logo NOIPA
Logo INPS
Logo Fondo ESPERO
Logo EBINFOP
Seguici su facebook

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

SFOGLIALO IN ANTEPRIMA!