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Estero. Criteri per le nuove nomine: sfuma l’accordo sindacale!

Il MAE non accoglie le proposte avanzate dalle OO.SS. Ora per le nuove nomine l’Amministrazione procederà ancora una volta con atti unilaterali ma sul bando le OO.SS. chiedono il rispetto del CCNL

21/07/2011
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Forse nel valutare il precedente incontro abbiamo peccato di ottimismo, legittimato, però, dal fatto che, dopo mesi di confronto, avevamo convinto il MAE ad addivenire ad un “ avviso comune” ovvero ad un accordo sindacale, quindi di fonte pattizia, che avrebbe consentito di superare positivamente tutte quelle criticità aperte dal famigerato  art. 2, comma 4 novies, della legge 10/2011. Ebbene le cose sono andate in tutt’altra direzione in quanto il MAE non è stato disponibile, nell’incontro del 20 luglio u.s.,  ad inserire una clausola ritenuta fondamentale e dirimente da parte delle OO.SS. di FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS.

Ma procediamo con ordine ripercorrendo l’intera dinamica di questa vicenda partendo dagli impegni assunti appunto in occasione del precedente incontro dell’8 luglio u.s.  

Nell’incontro del 20 luglio le OO.SS. di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS, hanno presentato al MAE una proposta, peraltro già anticipata, ben precisa contenente l’individuazione  di soluzioni adeguate e coerenti tese a rendere esigibile per tutti il diritto di effettuare il raggiungimento dei nove anni di servizio all’estero così come previsto dalla legge citata.

Nel concreto la nostra proposta poggiava  sul riconoscimento di alcuni principi incontrovertibili coerenti con la legge e il contratto:

a) la nomina del  personale che non ha mai prestato servizio all’estero è stabilita in 9 anni scolastici;

b)  il personale restituito ai ruoli che ha espletato un mandato all’estero di 5 anni (ex art. 116 del CCNL/2007) o di 7 anni  ha diritto  a completare all’estero il periodo mancante fino al raggiungimento dei 9 anni scolastici;

c) Il personale restituito ai ruoli metropolitani nel corso del  mandato per superamento dei 60 giorni di malattia o restituito a domanda o perdente posto prima di aver ultimato il periodo ha diritto a completare all’estero il servizio, con un unico mandato, fino al completamento dei nove anni.

Per rendere effettivamente praticabili ed esigibili tali enunciati, peraltro condivisi dal MAE, le OO.SS. proponenti hanno esplicitamente avanzato l’inserimento, nella individuazione dei criteri di nomina per il 2011/2012 e 2012/2013, una clausola integrativa necessaria per rendere omogenei i trattamenti in questa fase transitoria. Tale clausola contemplava   il reinserimento nelle graduatorie permanenti, con il punteggio originario, di tutti coloro che, per effetto della loro nomina all’estero erano stati depennati e non hanno potuto chiedere, al loro rientro, il reinserimento in graduatoria per via del mancato aggiornamento delle graduatorie stesse. Quindi dare loro la possibilità di poter ripartire, se posizionati utilmente in graduatoria, dopo aver svolto un periodo di standby da definire .

La motivazione si fonda sul fatto che il MAE, in contrasto con il principio dell’aggiornamento triennale della graduatoria, non ha proceduto alla riformulazione e aggiornamento delle graduatorie negando di fatto e di diritto a questi lavoratori la possibilità di poter essere reinseriti in graduatoria e quindi partecipare alle operazioni di nomina per poter completare il loro servizio all’estero nei termini stabiliti dalla nuova normativa.

Una clausola di buon senso che avrebbe comunque non solo reso giustizia ma consentito anche la copertura di quei posti rimasti vacanti perché esaurita la rispettiva graduatoria. Del resto lo stesso ordine del giorno dell’on.le Narducci approvato dal Parlamento prefigurava, sebbene in via transitoria, l’introduzione di norme aggiuntive tendenti a   garantire a tutti lo stesso diritto a prestare il servizio all’estero per un novennio.

Orbene l’Amministrazione proprio su questo punto della proposta delle OO.SS. sopra richiamate ha dichiarato la sua indisponibilità adducendo motivazioni decisamente fumose e deboli sia da un punto di vista giuridico che da quello sindacale. E’ noto, infatti, che un accordo di fonte pattizia che non viola precise norme di legge, come nel nostro caso, rappresenta la fonte primaria che disciplina il rapporto di lavoro e quindi è inoppugnabile sotto ogni punto di vista. Ciononostante la delegazione di parte pubblica non ha accettato mettendo ancor di più in evidenza i clamorosi limiti delle sue componenti.

A fronte di un mancato accordo e su esplicita richiesta delle OO.SS. il MAE ha dichiarato che sarà – bontà sua! – attraverso un atto interno e unilaterale (messaggio, circolare, altro?) comunicare i criteri in base ai quali intende procedere nel conferimento delle nomine relative agli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, fermo restando che per gli anni scolastici successivi faranno fede  le graduatorie aggiornate e riformulate.

Appare, quindi, estremamente chiaro che il mancato accoglimento della proposta da parte dell’Amministrazione è dovuto a ben altre ragioni che certamente non sono annoverabili tra quelle effettivamente oggettive e cogenti.

Certo ci si aspettava da parte dell’Amministrazione maggiore ragionevolezza dopo che la stessa si era resa protagonista, presentando in Parlamento in occasione della discussione sul Milleproroghe, quello sciagurato emendamento che sicuramente non brilla né per coerenza con le norme contrattuali né per rigore giuridico né tanto meno per chiarezza.

Ancora un volta siamo costretti a registrare una posizione dell’Amministrazione, almeno da parte dei suoi vertici, decisamente ostile ad ogni forma di negoziato  soprattutto allorquando questo tende a fare un po’ di luce e trasparenza su operazioni, anche legislative, alimentate non da logiche razionali ma da motivazioni pretestuose che spesso nascondono interessi più o meno occulti. Forse è giunto il momento che il Ministro degli Esteri in primo luogo  ripensi seriamente alla sua politica culturale all’estero e ponga fine alle incomprensibili e inaccettabile operazioni da basso impero che perseguono le sue Direzioni Generali.

Sempre nell’incontro del 20 luglio si è ancora discusso sul bando di indizione delle prove di selezione. Le OO.SS. di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS, hanno dichiarato la loro indisponibilità all’emanazione di un bando che al proprio interno preveda nella partecipazione ulteriori vincoli non contemplati dall’art. 113 del CCNL che rappresenta la fonte primaria che disciplina la materia che come è noto è, ai sensi del D.Lgs 165/2001 mobilità professionale e quindi regolamentata dal contratto. Comunque il MAE ci fornirà in tempi ragionevoli un’ipotesi di testo modificato.

Tag: mae

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