Scuola privata: dimissioni per giusta causa e indennità di disoccupazione
Circolare INPSdel 4 giugno 2003 n. 97 Dimissioni per giusta causa
L'INPS, con circolare del 4 giugno 2003 n. 97, dando seguito alla sentenza n. 269 del 17-24 giugno 2002 della Corte Costituzionale, ha confermato che in caso di dimissioni presentate per giusta causa il lavoratore ha diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione. Si tratta di una precisazione che introduce una novità importante.
Ricordiamo che l'art. 34 comma 5 L. 448/98 stabilisce che il diritto all'indennità scatta soltanto nel caso di uno stato di disoccupazione non dipendente dalla volontà del lavoratore. Di conseguenza, in linea generale, tale diritto è escluso in caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni. La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza citata, ha stabilito che le dimissioni per giusta causa, presentate ai sensi dell'art. 2119 c.c., per loro natura non sono riconducibili ad una libera scelta del lavoratore, che vi è costretto a causa di comportamenti del datore di lavoro (ad esempio mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni) che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Pertanto, la Corte Costituzionale ha stabilito che lo stato di disoccupazione conseguente a tali dimissioni deve essere considerato involontario e quindi non compreso nell'ambito di applicazione del citato art. 34 comma 5° L. 448/98.
Ricordiamo che nel caso di dimissioni per giusta causa il lavoratore deve presentare domanda per l'indennità di disoccupazione entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.
Roma, 27 giugno 2003
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