Scuola. Accettazione di altri incarichi e rapporti di lavoro nella scuola o nella pubblica amministrazione
Il personale neo assunto a tempo indeterminato nella scuola può accettare altri rapporti di lavoro sia nella scuola sia nella pubblica amministrazione.
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In merito all’applicazione di alcuni istituti contrattuali riteniamo opportuno fare il punto, soprattutto in questa fase di avvio dell’anno scolastico e di completamento delle nomine annuali, al fine di evitare problemi o letture non corrette del contratto nazionale di lavoro da parte dell’amministrazione.
Vediamo cosa prevede il contratto nazionale di lavoro del comparto scuola del 24 luglio 2003, attualmente in vigore, in merito all’accettazione di altri incarichi e rapporti di lavoro nella scuola o nella pubblica amministrazione:
a) L’art. 18 c. 3 prevede la possibilità per i dipendenti della scuola di essere collocati, a domanda, in aspettativa per un anno scolastico, senza assegni, per “realizzare nell’ambito di un altro comparto della pubblica amministrazione, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova”. Dal momento che il contratto non ha indicato specifiche condizioni, è evidente che anche i neo assunti a tempo indeterminato hanno diritto a chiedere tale aspettativa. In questo caso, ovviamente, si rinvia sia l’assunzione in servizio nella scuola assegnata in via provvisoria, che l’effettuazione dell’anno di formazione (o prova).
b) Gli artt. 33 (personale docente) e 58 (personale Ata) prevedono la possibilità di poter accettare incarichi a tempo determinato sia per la stessa che per altra provincia. Se si tratta di personale docente, l’incarico deve essere in un “diverso ordine o grado d’istruzione o per altra classe di concorso”. Quindi, sempre per un docente, è esclusa solo la possibilità di accettare incarichi nel profilo Ata come anche di accettare incarichi nella stessa o in altra provincia per la medesima tipologia di posto in cui si è attualmente titolari. Il personale Ata, al contrario, può accettare incarichi sia come docente che come Ata. Analogamente a quanto detto per la fattispecie di cui al punto a-, tale diritto spetta anche a docenti ed Ata neo assunti a tempo indeterminato. Per tale personale non può essere considerato elemento ostativo il passaggio contrattuale in cui si afferma: “…mantenendo senza assegni, complessivamente per 3 anni, la titolarità del posto”. Questo perché tale precisazione è stata voluta dalle parti che hanno sottoscritto il contratto solo a garanzia del personale che ha una sede di titolarità (nel senso che la mantiene) e non certo come elemento che ne possa impedire la fruizione da parte di chi attualmente non ha una sede di titolarità (come i neo assunti a tempo indeterminato i quali, come noto, al primo anno hanno una sede provvisoria). Se così fosse si arriverebbe infatti all’assurdo che chi è in DOP o in esubero (quindi senza sede di titolarità) da più anni non avrebbe diritto a fruire di tale possibilità, quando è del tutto evidente l’interesse che ciò avvenga anche da parte dell’amministrazione stessa per una chiara riduzione di spesa. Inoltre è da precisare, come già chiarito dall’Aran che, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto (scaduto), il triennio di riferimento per il mantenimento della titolarità (per chi ce l’ha) è da intendersi prorogato.
Roma, 30 agosto 2006
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