Scatti di anzianità: facciamo chiarezza su quanto contenuto nella manovra economica
Cosa è cambiato dopo il maxi emendamento approvato al Senato e il punto di vista della FLC CGIL.
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Ritorniamo sul tema degli scatti di anzianità (già affrontato negli approfondimenti sulla manovra) per proporre, su questo punto, una scheda di lettura delle norme contenute nel DL 78/10 come modificato dal maxi emendamento presentato dal Governo.
Il testo definitivo conferma la non validità, né giuridica né economica degli anni 2010, 2011, 2012 ai fini della progressione economica e della carriera
Nella tabella che segue confrontiamo il testo originario dell'articolo 9 comma 23 con quello modificato (in grassetto/corsivo) dopo il voto del Senato della scorsa settimana:
Testo originario |
Testo dopo il maxi emendamento |
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. | 23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. É fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14. |
Per i lavoratori della scuola questo significa
-
un danno immediato per coloro che avrebbero dovuto scattare di fascia retributiva nel prossimo triennio
-
un danno irreversibile per tutti, in quanto la carriera viene allungata per legge di tre anni.
Tale intervento crea i presupposti per una modifica, in senso peggiorativo, della struttura retributiva del personale ATA e docente.
Di questa materia si occupa anche l' articolo 8 anch'esso modificato dal maxi emendamento. Vediamo come.
Risparmi di comparto: nessun automatismo per attenuare il blocco degli scatti di anzianità
L'articolo 8 comma 14 tratta dei risparmi derivanti dalla famigerata legge 133/2008, quella per intendersi che ha previsto il taglio epocale di oltre 130.000 posti tra docenti e ATA. Il 30% dei risparmi previsti dalla colossale riduzione di organico doveva essere finalizzata alla valorizzazione professionale del personale, attraverso un percorso di contrattazione con i sindacati.
Testo originario |
Testo dopo il maxi emendamento |
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. |
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. |
Vediamo di quante risorse stiamo parlando:
Risparmi di comparto
Tab. in milioni di euro |
|||
Risparmi (30%) * |
2010 | 2011 | 2012 |
Organico docenti |
304 | 452 | 659 |
Organico ATA |
105 | 210 | 315 |
Totale per anno finanziario |
410 | 664 |
956** |
Note:
*) i risparmi (art. 2 comma 18 legge finanziaria 2009) indicati sono appostati nel bilancio del Miur in base all'anno finanziario di riferimento e sono esigibili dopo la certificazione dei risparmi da parte del Mef. Questa è già avvenuta per gli anni 2009/2010. I risparmi sono calcolati ad anno scolastico, ma vengono attribuiti ad esercizio finanziario. Ad esempio il risparmio del 2010 si riferisce all'anno scolastico 2009/2010, quindi, si compone dei 4/12 (settembre-dicembre) 2009 e degli 8/12 (gennaio- agosto) del 2010 e così via.
**) rappresenta il risparmio consolidato a fine triennio.
Il decreto legge nella prima versione stornava questi risparmi, destinandoli genericamente al settore scolastico. Il maxi emendamento si limita a specificare che tale destinazione sarà stabilita con un decreto di natura non regolamentare di MIUR e MEF, sentite le Organizzazioni sindacali.
Quindi
-
saranno Gelmini-Tremonti a deciderne l'utilizzo, solo sentendo le Organizzazioni sindacali
-
non c'è nessun automatismo rispetto all'utilizzo delle somme per attenuare il blocco degli scatti di anzianità.
È evidente che a fronte di questo quadro normativo assolutamente incerto e non chiaro, la FLC CGIL ha già dichiarato la propria netta contrarietà. Se il provvedimento non verrà modificato nel prossimo passaggio alla Camera dei Deputati, metteremo in campo tutte le azioni possibili per tutelare e ripristinare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.
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