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salario di risultato, arretrati, assicurazione, pensioni

Il giorno 24 6 2003 si è tenuto il previsto confronto, in parte di trattativa (retribuzione di posizione), in parte di informativa (inquadramenti, assicurazione ecc), già calendarizzato nell’incontro del 16 giugno 2003.

24/06/2003
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Il giorno 24 6 2003 si è tenuto il previsto confronto, in parte di trattativa (retribuzione di posizione), in parte di informativa (inquadramenti, assicurazione ecc), già calendarizzato nell’incontro del 16 giugno 2003.

Dal confronto è emerso quanto segue.

Retribuzione di risultato

A seguito della conclusione del confronto del 16 giugno 2003 sulle modalità valutative dei Dirigenti Scolastici, che CGIL CISL UIL Scuola e Snals non hanno accettato nei loro aspetti classificatori e diversificanti perché inopportuni in una fase sperimentale come l’attuale, si è affrontata la questione relativa alla individuazione dei criteri per l’assegnazione della retribuzione di risultato.
La CGIL Scuola, insieme con CISL UIL Scuola e Snals, in coerenza con le posizioni finora sostenute circa un esito valutativo binario (positivo/negativo) e non classificatorio, ha avanzato la proposta di una retribuzione di risultato in misura eguale per i Dirigenti Scolastici che abbiano conseguito una valutazione positiva (al di là della classificazione) sia per l’anno scolastico 2002-2003 sia per l’anno scolastico 2003-2004.
Ciò in considerazione del fatto che il carattere sperimentale della valutazione e la sua finalità di “test del metodo” più che di valutazione del soggetto, l’esiguità delle risorse, l’insufficienza delle stesse per assicurare la quota del 20% della retribuzione di posizione prevista dal CCNL, consigliano di individuare un criterio che comunque assicuri a tutti i DS valutati positivamente una retribuzione che faccia i conti con la scarsità dei fondi a disposizione.
L’Amministrazione ha fatto riferimento alle clausole contrattuali che ancorano alla retribuzione di posizione quella di risultato.
Abbiamo fatto notare che il Contratto in vigore, dalla piccola vigenza (1 9 2000-31 12 2001), scaduto dunque il 31 12 2001, firmato il 1 3 2002, a più di un anno di distanza non viene applicato in tutte le sue parti e se ne aspettano ancora i benefici: esso è già superato dai fatti e la sperimentazione della valutazione con tutte le sue conseguenze consiglia prudenza e saggezza nelle ricadute non solo professionali ma anche salariali.
Si è convenuto di continuare il confronto il 2 luglio 2003 al MIUR.

Inquadramenti e arretrati

Dopo le ripetute denunce da parte della CGIL Scuola e degli altri Sindacati sulle inefficienze dell’Amministrazione periferica che, nonostante la relativa circolare del MIUR abbia fugato ogni dubbio sul comportamento da tenere in merito per velocizzare le procedure, continua a non portare a termine il lavoro per la liquidazione degli arretrati, l’Amministrazione ha presentato un quadro non certo confortante: solo tre Direzioni regionali hanno concluso tutto il lavoro di competenza, altre tre sono assolutamente lontane da un positivo risultato, la maggioranza ha lavorato solo in parte.
Il MIUR ha ripreso un formale impegno di rivolgersi al Ministero dell’Economia affinché gli ostacoli che verrebbero dalle DPT (restie a pagare senza il visto di legalità delle Ragionerie) siano superati, ha inoltre preso formale impegno a spingere l’Ufficio Affari Economici del MIUR a chiarire alle Direzioni Generali la necessità del ricalcolo corretto della ria non completata in molte regioni.

Assicurazione e tutele legali (articolo 36 del CCNL)

A seguito di richiesta di chiarimenti e informazione da parte della CGIL Scuola sulla questione dell’Assicurazione e delle tutele legali previste dal Contratto, abbiamo appreso che sono nate ulteriori questioni interpretative sulla copertura degli atti in colpa grave o in danno dell’Amministrazione.
La CGIL Scuola ha denunciato la gravità del fatto, che dopo mesi si continui cioè a non sciogliere una questione che non può essere lasciata in sospeso, almeno per due ragioni: la prima è che tale istituto contrattuale è di vitale importanza per i Dirigenti Scolastici, la seconda perché tali risorse contrattuali rimangono inutilizzate e comunque devono essere restituite, poiché non impiegate, ai fondi regionali e agli stessi Dirigenti Scolastici.
Del resto non vi è nessun interesse, secondo la CGIL Scuola, per una Assicurazione che per un costo di 250 euro circa non copre i danni arrecati all’Amministrazione e la colpa grave.

Pensioni

Su tale argomento il Dott. Corvasce, per l’Amministrazione, ha assicurato che sono state date le disposizioni esatte all’EDS nella confezione e correzione dei programmi per il calcolo pensionistico: operazione comunque che può essere fatta solo in seguito alla ricostruzione e all’inquadramento individuale che sta incontrando tutti i problemi che sono stati evocati in precedenza e che riguardano tutti i Dirigenti Scolastici.
E’ stata illustrata, nel corso della discussione, una Nota dell’Aran del 10 6 2003 in cui l’Agenzia negoziale, rispondendo ad una richiesta di chiarimento dell’Inpdap, precisa che l’indennità integrativa speciale (i.i.s.), pur dichiarata conglobata dai Contratti dell’Area Dirigenziale I del 5 4 2001 e dell’Area Dirigenziale Scolastica V del 1 3 2002, non è da inserire nella base di calcolo per la retribuzione pensionabile e l’incremento del 18 % della Legge 177/76 non è applicabile alla i.i.s pur inglobata nello stipendio.
Ciò perché il Consiglio dei Ministri non ha riconosciuto la pensionabilità dell’i.i.s. nel Contratto dei Ministeri.
Il Dott. Zucaro, per quanto riguarda l’Amministrazione, ha escluso che ciò possa valere per i Contratti da tempo stipulati come quelli dell’Area I e dell’Area V, considerando che occorrerebbe richiedere ai Dirigenti andati in pensione la restituzione delle somme percepite.
La CGIL Scuola e tutti gli altri Sindacati, esplicitando la loro posizione che rigetta la valutazione restrittiva e penalizzante dell’Aran, chiederanno quanto prima un incontro all’Agenzia negoziale che non può unilateralmente interpretare un Contratto regolarmente stipulato dopo i controlli di merito e a distanza di anni.

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