RSU e Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: alcune precisazioni
Per evitare che intorno alla figura del RLS si inneschino interpretazioni fuorvianti e in contraddizione con quanto previsto dalla legge e dagli accordi, si forniscono alcune precisazioni
Uno dei primi adempimenti dei delegati eletti nelle RSU è quello di eleggere o designare al proprio interno il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Un adempimento questo di primaria importanza non solo perché tale figura è obbligatoria per legge in tutti i luoghi di lavoro, ma anche perché il CCNL di categoria al punto e) dell’art. 6 prevede che "l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro" è oggetto di contrattazione di scuola e pertanto in quell’occasione va interamente disciplinata la materia, ferme restando gli obblighi di legge posti a capo del Dirigente Scolastico. In particolare si ricorda che sono oggetto di contrattazione le modalità di fruizione dei permessi del RLS per esercitare il suo ruolo, le modalità di accesso al luogo di lavoro e alla documentazione sulla sicurezza, le modalità di svolgimento della formazione e dell’informazione, il contenuto della formazione stessa e di ogni altra questione inerente la prevenzione e la sicurezza nel luogo di lavoro.
Per evitare che intorno alla figura del RLS si inneschino interpretazioni fuorvianti e in contraddizione con quanto previsto dalla legge e dagli accordi, si forniscono le seguenti precisazioni sulle procedure di elezione o designazione del RLS stesso, chiarendo fin d’ora che questa figura è rigorosamente incardinata nelle RSU.
Come si sa la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella scuola statale è normata dal D.Lgs. 626/94, dal CCNQ del 7 maggio del 1997, dall’accordo Aran sulle RSU e dal CCNI (1998-2001).
Al comma 1, dell’art. 58 del CCNI vengono disciplinate le modalità di individuazione del RLS nella scuola. In particolare l’articolo in questione stabilisce che "in tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono eletti o designati nell’ambito della rappresentanze unitarie i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) nel numero di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti fino a 1000".
Pertanto una volta costituite le RSU, queste devono provvedere, nel proprio ambito, a eleggere o designare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La modalità per eleggere o designare il RLS è quella prevista nel paragrafo " procedure.." del CCNQ al punto b), non avendo l’accordo quadro Aran sulle RSU recepito quanto previsto al punto a). Infatti come è noto non è stato possibile integrare l’accordo, come da noi richiesto, sulle elezioni delle RSU che contestualmente prevedesse anche l’elezione dei RLS.
In prima battuta la RSU designa al proprio interno il RLS. Tale designazione deve essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori; in caso di diversa indicazione da parte dell’assemblea , si procederà ad una nuova designazione sempre all’interno della RSU.
Con le elezione delle RSU finisce il regime transitorio previsto nella seconda parte del comma 1 dell’art. 58 del CCNI, quindi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati secondo quelle modalità decadono per lasciare il posto a quelli eletti o designati all’interno della stessa RSU.
Il CCNQ, a cui fa esplicito riferimento l’art. 61 del CCNI "Norme di rinvio", prevede inoltre altre due ipotesi.
La prima: compresenza di RSU e RSA. In questo caso l’individuazione del RLS avviene per tramite di una elezione con liste separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto. L’elettorato passivo è riservato ai componenti delle RSU e delle RSA. Si precisa che possono costituire le RSA solo quelle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o firmatarie del CCNL che non hanno aderito all’accordo sulle RSU e che non hanno partecipato alle elezioni delle stesse.
La seconda: assenza di rappresentanze sindacali. Il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno a suffragio universale e a scrutinio segreto. L’elettorato passivo è riservato ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato. Questo regime si esaurisce allorquando viene costituita la RSU.
Sulla base di quanto appena precisato riteniamo che sia opportuno e necessario dare l’indicazione ai delegati eletti nelle RSU, anche di concerto con le altre OO.SS. firmatarie del CCNL, di procedere all’individuazione del RLS di scuola secondo le modalità previste dalla legge e dagli accordi sopra ricordati. Infine per rassicurare le compagne e i compagni delle RSU che assumono anche l’incarico di RLS, è indispensabile che nell’ambito della formazione dei delegati stabilita venga previsto un modulo formativo per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Ricordiamo infine che è stato pubblicato dalla casa editrice Valore Scuola, nella collana RSUQUADERNI, "Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Compiti e responsabilità" che rappresenta una utile guida all’attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella scuola.
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