Retribuzione ore eccedenti: va computata anche l’indennità integrativa speciale
Per il Miur il pagamento decorre dall’1.1.2003
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Il Miur con una nota del 30.1.2005 indirizzata agli Uffici Scolasti Regionali chiarisce che dall’1.1.2003 il compenso per le ore eccedenti prestate dai docenti in aggiunta all’orario obbligatorio di insegnamento è comprensiva anche dell’ indennità integrativa speciale.
Il chiarimento del Miur, anche se tardivamente, accoglie in pieno la richiesta fatta dalla FLC Cgil insieme alla Cisl Scuola e alla Uil Scuola dopo la firma del Ccnl 2003.
Infatti, l’art. 76, 3 comma, sancisce che “ a decorrere dall’1.1.2003, l’indennità integrativa speciale….cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è inglobata nella voce stipendio tabellare” pertanto il calcolo dei compensi per le ore eccedenti, laddove il Ccnl 2003 parla di stipendio tabellare (art. 28), deve necessariamente prevedere anche il computo della indennità integrativa speciale.
Per i periodi antecedenti all’1.1.2003 il Miur lascia intendere che l’Indennità integrativa speciale non debba invece essere conteggiata. Per quanto ci riguarda però, si tratta di una indicazione non condivisibile, perché non tiene conto della copiosa giurisprudenza che ha accolto le richieste dei lavoratori anche per periodi antecedenti al 2003 e dato torto alla tesi dell’amministrazione anche in sede di appello (vedi sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 936 del 2005).
Roma, 22 dicembre 2005
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