Retribuzione di risultato e inquadramenti retributivi
Il giorno 2 luglio 2003 si è tenuto il previsto incontro di trattativa sull’individuazione dei criteri per l’assegnazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti Scolastici relativamente agli anni scolastici 2002-2003 e 2003-2004.
Il giorno 2 luglio 2003 si è tenuto il previsto incontro di trattativa sull’individuazione dei criteri per l’assegnazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti Scolastici relativamente agli anni scolastici 2002-2003 e 2003-2004.
La proposta presentata dall’Amministrazione, in apertura del confronto, manteneva delle ambiguità circa il concetto stesso di valutazione positiva e la conseguente attribuzione della retribuzione di risultato. Il rischio era quello di considerare valutazione non positiva anche quella che si fosse qualificata, secondo il sistema voluto dall’Amministrazione e non accettato da CGIL CISL UIL Scuola e Snals, come “da migliorare”.
Altra questione all’attenzione del confronto è stata la misura del compenso, che, rapportata al 20% della individuale retribuzione di posizione, in assenza di risorse sufficienti necessariamente deve subire dei rimaneggiamenti.
La CGIL Scuola ha sostenuto i seguenti punti.
- va con estrema chiarezza specificato che l’assegnazione della retribuzione di risultato, sia per il 2002-2003 sia per il 2003-2004, riguarderà tutti i Dirigenti Scolastici salvo valutazione negativa (da intendersi come valutazione per la quale si applicano le norme di salvaguardia previste dai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 27 del Contratto Nazionale 1 3 2002);
- va presa in attenta considerazione la questione della insufficienza delle risorse in relazione al rispetto della clausola contrattuale che vuole la retribuzione di risultato rapportata al 20% della retribuzione di posizione, essendo le risorse attribuite al risultato non più del 15% del salario accessorio;
- va specificato che la misura dei compensi viene stabilita in sede di contrattazione integrativa regionale, prevedendo, una volta acquisita una più che probabile insufficienza delle risorse, una attribuzione in misura eguale per ciascun Dirigente Scolastico della retribuzione di risultato. Tale previsione, peraltro, era stata proposta in sede di CCNI che raccomandava all’articolo 4 comma 4 di ricondurre l’erogazione della retribuzione di risultato nei limiti delle disponibilità finanziarie;
- una retribuzione in misura eguale a ciascun Dirigente Scolastico è anche più coerente col carattere sperimentale della valutazione nel 2003-2004 e si giustifica con la mancanza di risorse consistenti per realizzare una accettabile differenziazione retributiva nel risultato.
Alla conclusione del confronto l’Amministrazione ha convenuto con la necessità di qualificare con precisione la valutazione negativa, che necessariamente si deve intendere come quella che scaturisce dall’applicazione delle clausole contrattuali, in conseguenza della quale non ssarà erogata nessuna retribuzione di risultato, mentre l’assegnazione della retribuzione di risultato in misura eguale ai Dirigenti Scolastici con valutazione positiva non viene ritenuta rispondente al principio della differenziazione rapportata alla retribuzione di posizione.
La CGIL Scuola ha chiesto all’Amministrazione di formalizzare con precisione la proposta in modo tale che se ne possano valutare con chiarezza le ricadute professionali e retributive, inviando il testo per tempo alle Organizzazioni Sindacali.
L’Amministrazione, d’accordo con tutte le altre delegazioni sindacali, ha accolto la proposta della CGIL Scuola e, pertanto, la seduta è stata aggiornata al 18 luglio 2003 alle ore 10.30.
Inquadramenti retributivi
In coda al confronto sulla valutazione sono state affrontate per l’ennesima volta le questioni relative agli arretrati e all’inquadramento sulla base dei nuovo Contratto.
A tale proposito l’Amministrazione ha comunicato quanto segue:
a) il MIUR ha sollecitato il Tesoro a dare direttive che consentano alle DPT di accettare di liquidare gli arretrati sulla base degli inquadramenti anche se questi sono provvisori;
b) l’Amministrazione solleciterà le Direzioni regionali con specifica lettera a dare seguito alle precedenti note in cui chiedeva di dare conto di tutti i provvedimenti messi in atto per liquidare i compensi contrattuali;
c) l’Amministrazione ha inoltre sollecitato le Direzioni regionali a calcolare con esattezza le Retribuzioni individuali di anzianità dei cessati dal servizio nel 2001 onde avere certezza di risorse rispetto a quelle che provvisoriamente erano state quantificate in via indicativa dalla Direzione Nazionale.
Comunque il sistema centrale del MIUR sarà in grado fra breve di monitorare direttamente gli inquadramenti e di controllare le singole situazioni regionali.
Su sollecitazione della CGIL Scuola è stato chiarito che i corsi di formazione per il concorso riservato di fatto inizieranno a settembre: tuttavia ciò non esclude che le prime sedute formative non si possano tenere in alcune regioni almeno per quanto riguarda la preparazione linguistica ed informatica.
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