Primo ciclo. Circolare del MIUR su esami di idoneità e di stato candidati esterni e trasferimento ad altra scuola
La circolare ignora la normativa di riferimento sull’obbligo di istruzione.
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Con la circolare 35 del 26 marzo 2010 il MIUR fornisce le istruzioni riguardanti il primo ciclo di istruzione inerenti:
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gli esami di idoneità e di Stato di candidati esterni;
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le modalità di trasferimento in corso d'anno ad altra scuola;
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la comunicazione dei dati relativi ad eventuali ulteriori candidati privatisti nell'ambito della prova nazionale INVALSI.
Nella premessa vengono elencate le modalità attraverso cui si adempie all'obbligo di istruzione:
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frequentando scuole statali o scuole paritarie;
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frequentando scuole non statali e non paritarie. In questo caso i genitori hanno comunque l'obbligo di produrre, al termine di ciascun anno scolastico, ad una delle scuole statali del territorio di residenza, apposita dichiarazione di avvenuta e regolare frequenza della scuola non statale e non paritaria;
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mediante l'istruzione parentale. In questo caso i genitori devono dimostrare di avere capacità tecnica ed economica e comunicare tale condizione, all'inizio di ciascun anno scolastico ad una delle scuole statali del territorio di residenza apposita.
Assai singolare è il riferimento continuo alla normativa sull'obbligo scolastico previgente l'elevamento (D. Lgs. 297/94) e sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (D. Lgs 76/2005) e mai a quella sull'elevamento dell'obbligo di istruzione (Art. 1 comma 622 legge 296/06 e DM 139/07). Il MIUR ritiene che tale normativa sia ormai superata?
Rilevante è la parte relativa ai trasferimenti ad altra scuola, sia perché potenzialmente rivolta a tutti gli alunni frequentanti il primo ciclo sia per i numerosi e complessi adempimenti amministrativi previsti.
In particolare si precisa che:
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la richiesta da parte dei genitori o di chi ne fa le veci deve essere motivata;
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la richiesta deve essere presentata sia alla scuola di prima iscrizione che di destinazione;
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il dirigente scolastico, prima di concedere il nulla osta, deve verificare che vi siano i presupposti per la concessione;
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il dirigente scolastico deve inviare all'interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta dal quale deve risultare che la posizione dell'alunno "è regolare nei rapporti della disciplina" (!);
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il dirigente scolastico inoltre deve inviare alla scuola di destinazione una dichiarazione relativa alla parte di programma già svolta;
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La scuola di destinazione deve richiedere per iscritto alla scuola di prima iscrizione i documenti scolastici dell'alunno;
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Il dirigente scolastico della scuola di prima iscrizione, a seguito dell'istanza di cui al precedente punto, invierà copia autentica dei documenti scolastici dell'alunno.
Riguardo agli esami di idoneità e di stato, la domanda, in carta semplice, da indirizzare ad una sola scuola statale o paritaria del territorio di residenza della famiglia, deve essere presentata entro:
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Il 10 aprile per gli esami di stato
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Il 30 aprile 2010 per gli esami di idoneità.
Roma, 9 aprile 2010
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