Supplenze 2022/2023: personale ATA, il MI ha pubblicato la circolare operativa annuale
Confermate le disposizioni dello scorso anno scolastico.
Il 29 luglio 2022 il Ministero ha emanato la circolare annuale prot. n. 28597, contenente le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/2023.
Riepiloghiamo, in sintesi le principali disposizioni contenute nella circolare riguardanti il personale ATA:
- i posti (ad eccezioni di quelli dei DSGA), che non sia stato possibile assegnare a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica;
- per le supplenze vengono utilizzate le graduatorie permanenti provinciali e, in caso di esaurimento di queste, le residue disponibilità sono assegnate dai Dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto;
- l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude la possibilità di accettare altra proposta di supplenza per un diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche;
- in caso di supplenze attribuite su spezzone orario, si ha diritto al completamento orario. È possibile lasciare un part-time per accettare un posto intero, purché, al momento della convocazione, non vi fosse disponibilità per un posto intero. Il completamento può essere fatto solo tra posti dello stesso profilo;
- per quanto riguarda la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, permane il divieto di sostituzione (leggi di Bilancio 2015 e 2018). Di conseguenza, i Dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi al personale Assistente amministrativo e Assistente tecnico, salvo che nelle scuole con meno di tre posti in organico di diritto e, nelle altre scuole, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza; al personale Collaboratore scolastico (in assenza di delibera motivata da parte del Dirigente scolastico) per i primi sette giorni di assenza;
- è prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina;
- per il profilo di DSGA, la copertura dei posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate avviene secondo le modalità previste dall’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;
- è prevista la possibilità di conferire delle eventuali supplenze a termine (art. 41 CCNL 2016/2018) sui posti eventualmente residuati dalla procedura assunzionale rivolta agli ex LSU ed Appalti storici (art. 58, comma 5-septies DL 69/2013). A questo scopo il MI fornirà specifiche e separate indicazioni.
- la stipula del contratto rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL;
- è prevista la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…);
- nel caso in cui, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità, o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto;
- il CCNL 2006/2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale fino al termine delle attività didattiche. Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno, anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa scuola;
- sono, inoltre, previsti: la priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/1992 e il diritto alla riserva dei posti, di cui alla legge 68/1999, nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, nei confronti del personale iscritto nelle graduatorie permanenti.
Le richieste avanzate dalla FLC CGIL che non sono state recepite dall’Amministrazione riguardavano l’inserimento di alcune specifiche, in modo da rendere certa e omogenea l’applicazione delle norme e del contratto. Nello specifico avevamo chiesto:
- precisare la scadenza dei contratti, in base alla tipologia dei posti (art. 4 Legge 124/1999 commi 1 e 11), in caso di scorrimento delle graduatorie di istituto per esaurimento delle graduatorie permanenti;
- indicare che il diritto completamento spetta anche al personale che ha accettato una supplenza ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006/2009;
- chiarire meglio, invece di rimandare a successive specifiche, che sui 590 posti destinati alla terza procedura selettiva (in via di emanazione) del personale ex LSU e Appalti storici saranno momentaneamente conferite delle supplenze a termine e che, a seguito della procedura assunzionale (inizialmente prevista al 1° settembre 2022), laddove dovessero residuare dei posti, questi saranno coperti con supplenze temporanee.
Per una lettura più approfondita della circolare in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/2023, pubblicheremo a breve una scheda di lettura completa e dettagliata.
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