Graduatorie ad esaurimento (GAE) 2024/2027: a breve l’aggiornamento
Le GAE avranno validità triennale in attesa di un intervento normativo che preveda la bienalizzazione. Possibile l’aggiornamento, lo scioglimento della riserva e il trasferimento.
Il Ministro dell’Istruzione e del merito ha convocato le organizzazioni sindacali il 6 febbraio 2024 per fornire l’informativa sindacale sul testo del decreto ministeriale che regolerà aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2024/2027.
L’aggiornamento avrà inizialmente validità triennale, ma l’amministrazione ha anticipato che è prevista una modifica della norma che modificherà la validità della graduatoria per renderla biennale per favorire l’allineamento temporale e normativo con le GPS.
Le regole dell’aggiornamento rimangono uguali a quelle dei precedenti trienni: non sono previsti nuovi inserimenti salvo per chi si reinserisce, in quanto cancellato per non aver presentato domanda in un precedente triennio.
Le uniche modifiche riguardano gli allegati relativi al conteggio del personale per genere e regione e le percentuali appartenenti alle categorie riservatarie.
Le domande di permanenza/aggiornamento/reinserimento/trasferimento/conferma della riserva/scioglimento della riserva potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.
Validità aggiornamento GAE e graduatorie di 1 fascia d’istituto: a.s. 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.
Modalità di presentazione delle domande: attraverso il Portale Unico del reclutamento “INPA”, con credenziali SPID o Carta di Identità Elettronica.
Chi può presentare domanda: personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE, compresi i docenti cancellati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti
Cosa si può chiedere con l’istanza:
- aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria;
- reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
- permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva;
- scioglimento della riserva, per conseguimento del titolo;
- il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato.
Elenchi del sostegno (per docenti specializzati): gli aspiranti che conseguono la specializzazione sul sostegno entro i termini per la presentazione delle domande possono iscriversi negli elenchi per il sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle GAE e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione. Punteggio e fascia con cui si è collocati negli elenchi del sostegno sono i medesimi di quelli con cui si è inseriti nella GAE. Per la secondaria è usato il punteggio più alto con cui l’aspirante è inserito nelle graduatorie delle classi di concorso.
Inserimento elenchi sostegno con riserva: Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2023/2024 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero.
Graduatorie di istituto di I fascia
Tempistica: un successivo avviso indicherà la tempistica per la scelta delle scuole.
Chi può inserirsi: gli aspiranti inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto.
Come si presenta domanda: tramite il Portale Unico del reclutamento “INPA”.
Scelta delle scuole: si possono indicare sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia prescelta. Per la scuola dell’infanzia e primaria, massimo 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni; nell’ambito delle 10 istituzioni si possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.
Scelta provincia diversa da quella di inclusione in GAE: si può indicare per la 1 fascia d’istituto una provincia diversa da quella in cui si è inseriti in GAE. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle GPS.
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