Precari scuola. Finalmente pubblicata la circolare per le supplenze annuali per il 2009/2010
Confermate nella sostanza le indicazioni degli anni scorsi. Entro il 31 agosto la comunicazione del titolo di sostegno. Non consentita la possibilità di scelta tra province diverse.
Il Miur ha finalmente pubblicato, dopo numerose sollecitazioni e proteste, la nota 12360/09 con la quale si forniscono indicazioni agli uffici scolastici regionali/provinciali sulle procedure e sulle regole per l'individuazione del personale precario ai fini delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
La circolare, dopo il confronto del 7 luglio scorso, contiene alcune indicazioni che accolgono le richieste sindacali. Sono rimaste comunque senza risposta le richieste rispetto agli spezzoni fino a 6 ore, alla durata dei contratti del personale ATA stipulati dalle graduatorie d'istituto, alle possibili opzioni tra le varie province e alla deroga rispetto al diritto al completamento in caso di accettazione di spezzone in presenza di posti interi. Nella nota viene anche prevista l'impossibilità, per i neo-assunti in ruolo, di accettare supplenze a norma degli art. 36 e 59 del CCNL: si tratta di una palese violazione del contratto, in contrasto con le indicazioni dello scorso anno, rispetto alla quale attiveremo le eventuali vertenze individuali.
Richiesta del part-time
Nella circolare viene riconosciuto il pieno diritto del supplente ad attivare rapporti di lavoro a tempo parziale al momento dell'assunzione, cosi come sancito esplicitamente dal Ccnl 2006-2009. Vengono infatti citati tutti gli articoli del Ccnl sul part-time riguardanti sia il personale docente che Ata. Poi, nella circolare, si afferma anche di tenere conto dell'art. 73 del D.L. n. 112, articolo che interviene a modificare parti della legge n. 662 del 1996 istitutiva del part-time. In merito si fa presente che nella scuola, a differenza di altri settori e comparti, il rapporto di lavoro part-time è stato regolato integralmente per contratto, per cui il diritto, nel limite del 25% della dotazione organica, è pienamente esigibile e non è rimesso ad alcune valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione. Il contratto stesso per ciò che attiene alle sole modalità di costituzione dell'orario per il personale docente (modalità di frazionamento delle cattedre) rinvia all'O.M. n.446/97 (vedi art. 39 c. 13 Ccnl 2006-2009). Infine è evidente che, qualora il supplente in turno di nomina abbia diritto ad un posto libero e vacante e quindi alla stipula di un contratto di lavoro fino al 31 agosto, il diritto ad avere un contratto e quindi una retribuzione fino al 31 agosto permane anche in caso di richiesta di attivazione di un rapporto part-time.
Spezzoni fino a 6 ore
Viene confermata la scelta politica di sottrarre ai precari gli spezzoni fino a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario anche se resta valida la nota 16085 del 7 agosto 2007.
Docenti
Per quanto riguarda i docenti viene precisato che:
-
in caso di disponibilità sopravvenute vanno riconvocati anche coloro che hanno dovuto accettare una nomina ad orario ridotto e che quindi hanno diritto al completamento;
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le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’ufficio scolastico provinciale e in questo caso tale delega vale anche quando le operazioni sono svolte dai poli di scuole;
-
è possibile rinunciare, nella fase di conferimento delle nomine a livello provinciale:
- ad una supplenza fino al 30/6 per accettarne una fino al 31/8;
- lasciare uno spezzone per un posto intero (evitando la complicazione del completamento e del frazionamento dei posti)
- lasciare un posto di sostegno per un posto comune indipendentemente dalla durata delle supplenze (salvo coloro che sono obbligati su sostegno in base al DM 21/05)
-
l'opzione tra province diverse è esplicitamente proibita (salvo per la provincia dell'Aquila) e sarà direttamente il sistema informativo a inibire la possibilità di acquisire una individuazione in altra provincia una volta che c'è stata una accettazione.
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sono applicabili le sanzioni previste dal nuovo regolamento delle supplenze. In particolare che per la mancata accettazione di una nomina si sarà semplicemente esclusi da eventuali nuove convocazioni per quella disciplina in quella provincia mentre si potranno ottenere supplenze per altre discipline o dalle graduatorie d’istituto o per altra provincia. Per la mancata presa di servizio, dopo aver accettato una nomina, è prevista la cancellazione per quell’anno, dalla graduatoria provinciale a da quelle d’istituto per quella specifica disciplina; naturalmente, essendoci stata un'accettazione, è inibita la possibilità di acquisire supplenze dalle graduatorie ad esaurimento in altra provincia;
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per coloro che hanno acquisito l’abilitazione o la specializzazione per il sostegno in base al DM 21/05 permane l’obbligo di accettare posti di sostegno nella specifica disciplina/ordine di scuola, mentre tale obbligo non si applica per altre discipline/tipo di posto.
Comunicazione titolo di sostegno
Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, e che non l’abbiano già fatto con la procedura on-line entro il 30/06/2008 è prevista la possibilità di comunicare alla scuola a cui è stato indirizzato il modello B, in carta semplice, l’acquisizione del titolo di sostegno entro il prossimo
31 Agosto. La gestione delle comunicazione avverrà con le modalità indicate dalla nota 12398/09.
Gli aspiranti saranno inclusi in coda agli elenchi di sostegno, per la fascia di appartenenza, ai fini del conferimento delle supplenze dalle graduatorie d’istituto.
ATA
Per quanto riguarda il personale ATA, in assenza del nuovo regolamento, si confermano le regole dello scorso anno ed in particolare:
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non sono applicabili le sanzioni previste dal regolamento per mancata accettazione di una nomina a livello provinciale o per mancata presa di servizio;
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le deleghe ad accettare la nomina possono essere conferite a terzi o direttamente all’ufficio scolastico provinciale e in questo caso tale delega vale anche quando le operazioni sono svolte dai poli di scuole;
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la possibilità di costituire posti orario aggregando part-time anche in scuole diverse.
Priorità nella scelta della sede
Nella nota, analogamente a quanto previsto lo scorso anno, si precisa che la priorità nella scelta della sede (L 104 Art. 21 e 33) si attiva solo all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore) nel senso che se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente su quelli al 31/8 e così via.
Si precisa anche che la priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore all’interno della stessa provincia.
Roma, 25 agosto 2009
Il 31 agosto è stata pubblicata una ulteriore nota di chiarimenti ( nota 12643/09 ).
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