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Portfolio, cerchiamo di vederci chiaro

Parliamo di valutazione degli alunni, un tempo identificata con la pagella, riempita di pochi striminziti numeri da 1 a 10, poi diventata scheda di valutazione, riempita di articolati giudizi sul percorso di apprendimento dell’alunno.

13/10/2004
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Con questo brutto termine, veicolato da altri contesti estranei alla scuola, è stato servito nelle scuole un nuovo tormento.

Parliamo di valutazione degli alunni, un tempo identificata con la pagella, riempita di pochi striminziti numeri da 1 a 10, poi diventata scheda di valutazione, riempita di articolati giudizi sul percorso di apprendimento dell’alunno.

Oggi, nella scuola modello Moratti, si dovrebbe introdurre il “portfolio”, e le scuole si pongono mille domande per capire in che cosa consiste la novità e come devono comportarsi.

Dunque: che cos’è, è obbligatorio?, che fine fa la vecchia scheda di valutazione? Ecc.

Cominciamo con il mettere ordine nei testi che propongono questi cambiamenti.

IL PORTFOLIO: non se ne trova traccia né nella legge 53/03, né nel D.lgs 59/04. Soltanto le Indicazioni Nazionali contengono riferimenti al portfolio e a ciò che deve contenere: materiali prodotti dall’allievo, prove scolastiche, osservazioni di docenti e famiglie, commenti sui lavori personali, indicazioni di sintesi.
Ma le Indicazioni Nazionali, come tutti sanno, sono transitorie in attesa del regolamento che definisca i “Livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.
Inoltre la CM 29/04 attribuisce caratteri di inderogabilità soltanto agli obiettivi specifici di apprendimento.
Le case editrici hanno elaborato e proposto modelli di portfolio che non hanno nessuna prescrittività, in quanto non sono modelli ufficiali e non possono essere imposti. L’adozione della modulistica in circolazione, che non passi attraverso il vaglio degli organi collegiali di scuola competenti, rischia di rendere acriticamente operativi aspetti della cosiddetta riforma che non hanno, allo stato, carattere di vincolo normativo.
Per questa ragione e per la ragione che il portfolio esiste solo nelle Indicazioni Nazionali che sono transitorie e non hanno caratteri di inderogabilità, questo strumento non può essere obbligatorio per le scuole.

Di cosa parlano dunque la legge 53/03 e il D.lgs 59/04?

In modo quasi identico, sia nella legge che nel D.lgs si parla di valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e dei comportamenti, di certificazione delle competenze per la scuola elementare e per la scuola media.

Il D.lgs poi, ma non la legge, richiede la documentazione del percorso formativo sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola elementare e media.

Valutare, certificare, documentare, sono operazioni che fanno parte della strumentazione didattica di qualunque docente. Non rappresentano delle novità nel panorama delle attività dei docenti. Ciò che probabilmente induce incertezza e sconcerto è tutto l’armamentario contenuto nelle Indicazioni Nazionali che accompagna queste operazione che dovrebbe diventare il riferimento e lo strumento con cui attuarle.

Fermo restando che non sono state esplicitamente abrogate le norme che riguardano la scheda di valutazione che, dunque, rimane come documento su cui deve essere riportata la valutazione periodica e annuale, ivi compreso il giudizio globale che include aspetti relazionali e socio-affettivi degli alunni.

Come intendere poi la certificazione delle competenze? Quali competenze? Nessuno di questi atti contiene indicazioni circa le competenze che gli alunni devono possedere.
Le Indicazioni Nazionali contengono un repertorio confuso e intrecciato di obiettivi, contenuti, attività, non è sempre facile districarli gli uni dagli altri e soltanto gli obiettivi specifici sono dati come inderogabili: i periodi storici per esempio attengono ai contenuti, non agli obiettivi.
Spetta all’autonomia didattica dei docenti, nell’espressione individuale e collegiale, operare all’interno di questi repertori una scelta di contenuti e di attività che realizzino gli obiettivi, definiti inderogabili.
Un’aggregazione di obiettivi (attorno ad un ambito disciplinare e/o un’area tematica) permette di individuare le corrispettive competenze, che hanno pertanto in quanto tali un carattere trasversale.
Quali competenze, spetta al Regolamento sui livelli essenziali delle prestazioni stabilirlo. Oggi questo Regolamento non c’è, non ci sono dunque i parametri operativi per fare la certificazione delle competenze.

Resta la documentazione del percorso formativo. I contenuti di questa documentazione non possono essere prescrittivamente, come abbiamo visto sopra, quelli indicati per il portfolio. Spetta dunque alla libera e responsabile determinazione delle scuole individuare le forme più adeguate di documentazione del percorso formativo, gli elementi ritenuti più utili per documentare i percorsi formativi degli allieviai fini della valutazione che sarà contenuta, come sempre, nella scheda.

In conclusione tutto il complicato armamentario della valutazione modello Moratti si riduce alla compilazione della scheda di valutazione e alla individuazione di modalità di documentazione, che ciascuna scuola, nella sua autonomia organizzativa e didattica, dovrà decidere ed elaborare.
E’ necessario infatti che le scuole, in questa situazione di confusione e di incertezza, valorizzino tutti gli spazi di autonomia e di ricerca riservati alle responsabilità professionali.

Roma, 13 ottobre 2004

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