Personale ATA - Scheda reclutamento
Il precariato Ata tra norma e contratto: un sistema da cambiare
Scheda reclutamento Ata
L'attuale sistema di assunzioni del personale Ata trova le sue fonti normative nel T.U. 297/94 (art. 554), nella L.124/99 in particolare nell'art. 4. e nell D.M. 430/2001 (regolamento supplenze).
Come si evince dalle date dei provvedimenti si tratta di norme che in alcuni casi risalgono agli anni in cui la scuola non era ancora stata investita dal processo di riforma della Pubblica Amministrazione iniziato con la legge Bassanini (L. 59/97). Da allora le regole per assumere il personale sono rimaste pressoché immutate.
La legge 124 è invece la legge che nel 1999 dettò nuove disposizioni per il reclutamento di personale docente e ATA.
In base alla L. 124/99 inoltre transitarono nello Stato circa 80.000 unità di personale, già di ruolo, che svolgevano funzioni ata nelle scuole statali come dipendenti degli EE.LL.
Sempre in base alla 124/99 fu consentito in via eccezionale l'inserimento nelle graduatorie provinciali di precari ata con almeno 30 giorni di servizio prestato anche alle dipendenze degli EE.LL. Una scelta doverosa nei confronti di lavoratori che diversamente, con il passaggio delle funzioni ata allo Stato, sarebbero rimasti esclusi tout court dalle assunzioni nella scuola.
Attualmente il sistema di assunzione del personale ata, ad eccezione del profilo di Dsga (Direttore dei Servizi Generali e amministrativi) per i quali le regole sono stabilite dagli articoli 47 e 55 del CCNL, è articolato come segue.
Annualmente il Miur emana, in applicazione della legge 124/99, una Ordinanza Ministeriale per la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali rivolte al personale Ata di area A e B con almeno 24 mesi di servizio.
Le graduatorie così costituite vengono utilizzate dai Csa sia per le assunzioni in ruolo del personale collocato in posizione utile sia per le assunzioni a tempo determinato con contratti che vanno fino al 31.8 per i posti liberi fino a quella data e fino al 30.6 e i part time purchè liberi prima del 31.12.
In applicazione della legge 124/99 è stato emanato il regolamento del supplenze ( DM 430/2001) che ha regolato il sistema di assunzioni a tempo determinato degli ata attraverso gli elenchi/graduatorie provinciali di II fascia e le graduatorie di istituto di III fascia.
Gli elenchi/graduatorie provinciali di II fascia a loro volta sono stati istituiti dal D. M: 75/2001. Vi si trovano inseriti tutti coloro che al momento della costituzione degli elenchi – cioè nel 2001 - avevano almeno 30 giorni di servizio come Ata nella scuola statale anche come dipendenti degli EE.LL. Negli elenchi provinciali sono confluiti anche i collaboratori delle vecchie graduatorie provinciali che, in base ad una norma speciale, erano considerate ad esaurimento.
In prima battuta non fu possibile l'istituzione degli elenchi provinciali per gli addetti all'azienda agraria considerato che a questo personale prima del Ccnl 2003 era richiesto come titolo di accesso la licenza media. Di conseguenza le assunzioni avvenivano tramite i centri territoriali per l'impiego. Il fatto che il Ccnl 2003 abbia innalzato il titolo di studio
richiesto per l'accesso al profilo di addetto all'azienda agraria ha fatto si che anche per questo profilo fosse possibile l'istituzione dell' elenco provinciale di II fascia avvenuto con D. M. 35/2004. Tale modifica contrattuale è stata voluta dalla FLC Cgil per dare stabilità a questi lavoratori che diversamente non sarebbero mai stati assunti definitivamente.
Gli elenchi/graduatorie provinciali vengono utilizzati dai Csa, esaurite le graduatorie dei 24 mesi, per assumere il personale a tempo determinato sui posti liberi fino al 31.8 e fino al 30.6, i part time purchè detti posti siano liberi entro il 31.12. In base all'art. 5 comma 6 del D.M. 430/2001 le graduatorie di II fascia sono ad esaurimento. Pertanto fino a quando non ci sarà una scrittura ex novo del regolamento sulle supplenze non ci potranno essere nuovi inserimenti.
Le graduatorie provinciali di I e II fascia costituiscono rispettivamente la I e la II fascia delle graduatorie d'istituto che si utilizzano per il conferimento delle supplenze brevi (sostituzione degli assenti), per la copertura dei posti liberi dopo il 31.12 o anche prima di tale data nel caso di esaurimento delle graduatorie/elenchi provinciali gestiti direttamente dai Csa..
In base al DM 75/2001 sono state istituite per la prima volta le graduatorie di istituto di III fascia ma solo per il personale amministrativo e tecnico.Tali graduatorie hanno durata triennale pertanto in base al DM 55/2005 a partire dal 1.9.2005 saranno sostituite ex novo e per la prima volta riguarderanno anche gli addetti alla azienda agraria. Le domande di inserimento nelle nuove graduatorie scadono il 18.7.2005.
Per i collaboratori scolastici invece non sono previste graduatorie di III fascia.Questa differenza è dovuta al fatto che tutti i datori di lavoro pubblici e privati che assumono dipendenti per la cui qualifica è richiesta solo la licenza media, come nel caso dei collaboratori scolastici, sono obbligati ad utilizzare le liste dei centri territoriali per l'impiego (legge n. 56/88 art. 16). Nel caso di esaurimento delle graduatorie di collaboratore scolastico di I e II fascia le scuole infatti fanno la richiesta di assunzione ai centri territoriali per l'impiego.
In sintesi:
- per essere assunti a tempo determinato è sufficiente avere il titolo di studio previsto dalla Tab B del contratto;
- per le assunzioni a tempo indeterminato oltre al titolo di studio è necessario aver maturato un servizio non inferiore a 24 mesi.
Ma questo sistema semplice poteva andar bene in una situazione pre-autonomia dove le diverse professionalità ata non erano così determinanti. Ora siamo di fronte ad quadro normativo e contrattuale completamente mutato (autonomia, decentramento amministrativo, contrattazione d'istituto)
E' arrivato il momento, quindi, di cambiare queste regole. Un sistema di assunzioni che si basa esclusivamente sulla maturazione del servizio è del tutto inadeguato a dare garanzie di professionalità in ordine alla conoscenza di alcune materie come ad esempio l’utilizzo delle procedure informatiche nella gestione della scuola o allo svolgimento di alcuni compiti delicati legati ai servizi alla persona.
Per i collaboratori scolastici va superata la chiamata dalle liste di collocamento . Si tratta di una soluzione che si è rivelata inadeguata alle esigenze della scuola e pertanto va abolita. L'abolizione di questa regola è il presupposto necessario per garantire la qualità del servizio, la stabilità del lavoro a coloro che sono impegnati in funzioni ata nella scuola come dipendenti di ditte private.
Inoltre per i collaboratori scolastici come per gli assistenti le graduatorie provinciali per le supplenze andrebbero aggiornate ogni tre anni. Anche la gestione delle domande di supplenza andrebbe affidata ai Csa e non alle scuole. La gestione delle domande di supplenza si è rivelata un inutile carico di lavoro divenuto ancora più insostenibile a causa dei tagli di organico.
Si tratta però di una scelta radicale che chiede il coinvolgimento del Parlamento e che richiede lo stanziamento delle risorse necessarie per l'assunzione del personale ata su tutti i posti vacanti. Ma è un impegno che questo Governo, continuamente sollecitato dalla FLC Cgil, non vuole assumere come dimostrano i numeri dell'ultimo decreto legge sulle assunzioni a tempo indeterminato per l'a.s. 2005/2006. Le 5000 assunzioni del personale ata non coprono neanche il 7% dei posti liberi.
Un piano di assunzioni su tutti i posti vacanti e l'approvazione di un nuovo regolamento, come da tempo rivendica la FLC Cgil sono due aspetti ugualmente necessari per garantire la qualità del servizio e la stabilità del lavoro a circa 80.000 dipendenti Ata.
Roma, 30 giugno 2005
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