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Per la riserva è sufficiente l’invalidità, ininfluente lo stato di disoccupazione

Sentenza Tar Toscana n. 2538 depositata in data 21.10.2002

21/10/2002
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La L. 48/68 prevedeva, unitamente alla dichiarazione di invalidità, il possesso dello status di disoccupazione, quale requisito necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva. Con l’entrata in vigore della L. 68/99 (17.01.2001) è stato espressamente affermato che i disabili che abbiano conseguito l’idoneità in un concorso pubblico, possono essere assunti anche se non versano in stato di disoccupazione. Conseguentemente, nel caso in esame la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere assunta in quanto invalida civile, ma l’Amministrazione scolastica ha ritenuto che il concorso de quo fosse disciplinato da una norma abrogata solo perché il bando concorsuale era stato emanato in data antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina.

Il Tar Toscana ha, invece, correttamente affermato che la ricorrente, ha diritto alla riserva in quanto l’atto di approvazione della graduatoria che chiude formalmente e sostanzialmente una procedura concorsuale è successivo all’entrata in vigore della L. 68/99 ed ha per l’effetto disposto l’annullamento della graduatoria de qua nella parte in cui alla ricorrente non è stato riconosciuto il predetto diritto.

A cosa si riferisce la sentenza:

La ricorrente, ha presentato la domanda per partecipare al concorso ordinario indetto con DD del 1.04.1999 per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043 e A050 ed, essendo invalida civile, nella predetta domanda ha dichiarato il proprio status di invalidità, ma non ha barrato la casella relativa al diritto alla riserva in quanto non era in possesso del certificato di disoccupazione perché al momento occupata in altro impiego. In data 9.05.2001 è stata pubblicata la graduatoria definitiva e la ricorrente è stata collocata al posto 722 senza diritto alla riserva. L’amministrazione Scolastica, infatti, non ha considerato che in data 17.01.2001 è entrata in vigore la L. 68/99 che ha espressamente abrogato, ai fini del diritto alla riserva il possesso dello status di disoccupazione.

Il dispositivo della sentenza:

DIRITTO

Assume carattere prioritariamente logico oltrechè valenza assorbente il secondo motivo di gravarne con cui la ricorrente lamenta, in ordine alla sia mancata inclusione nella quota di riserva della procedura concorsuale de qua, la violazione delle disposizioni recate in suddetta materia della legge n. 68/99.

I dedotti profili di illogicità si appalesano fondati.

Per il vero, questa Sezione ha già avuto modo di occuparsi, in occasione di analoga vicenda, della questione giuridica sollevata col ricorso “de quo (cfr.sentenza n. 284 del 13.4.2001) e in questa sede il Collegio non ha motivo di discostarsi dal già preso orientamento interpretativo favorevole alla tesi della sussistenza del diritto alla riserva.

Vale quindi, dunque, ricordare come in data 17 gennaio 2001 è entrata in vigore la normativa della legge n. 68 del 12.3.1999 il cui art. 16, comma 2 così recita: “I disabili che abbiano conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’art.3, anche se non versano in stato di disoccupazione e oltre i limiti deiposti ad essi riservati nel concorso”.

Dunque, tale novella legislativa ha fatto rientrare nella riserva anche chi come la ricorrente, pur disabile, non versa in situazione di disoccupazione e tali disposizioni “innovative” sono entrate in vigore cinque mesi prima dell’approvazione della graduatoria.

Ora, costituisce dominante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato Sez. V 11.10.96 n.1296) il principio, pienamente condiviso dal Collegio secondo cui lo ius supervenians in mancanza di specifiche norme transitorie che dispongano diversamente, si applica alle procedure concorsuali fin tanto che non si sono concluse.

E allora, siccome l’atto di approvazione della graduatoria chiude formalmente che sostanzialmente il procedimento concorsuale, non vi è dubbio che la nuova normativa, recata dalla citata legge n. 68/88, abbia dovuto trovare applicazione nella fattispecie all’esame, con il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto alla riserva dei posti.

Né al riguardo vale osservare quanto presentato dalla difesa della parte ricorrente a sostegno del proprio operato, secondo cui la ricorrente avrebbe omesso di dichiarare nell’apposita domanda, il diritto alla riserva dei posti: invero, la sola dichiarazione, in sede di redazione del modello di domanda del possesso dallo stato di invalidità civile (fatto salvo il potere di accertamento da parte della P.A.) avrebbe dovuto comportare, in ragione della previsione legislativa di cui sopra, l’inserimento della sig.ra Marvullo nella riserva.

Conclusivamente il ricorso si appalesa fondato e va accolto. Con conseguente annullamento della graduatoria nella parte in cui non si riconosce alla ricorrente la collocazione nella riserva dei posti.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.

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