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Pensioni scuola: il ministero aggiorna le procedure in applicazione delle norme introdotte dalla legge di bilancio

Riaperte le istanze fino al 28 febbraio 2022 per quota 102 e proroga Opzione Donna. L’APE sociale per le attività gravose è estesa ai docenti di scuola primaria.

31/01/2022
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A pochi giorni dall’incontro di informativa da parte del Ministero dell’Istruzione alle organizzazioni sindacali di categoria  è stata pubblicata la nota 3430 del 31 gennaio 2022 che, in applicazione a quanto introdotto dalla legge di bilancio, annuncia la riapertura delle istanze di cessazione dal servizio per il personale docente, educativo ATA e l’aggiornamento per i Dirigenti Scolastici.

Il termine per la presentazione delle domande è per tutti il 28 febbraio.

La circolare riguarda in particolare i seguenti istituti:

QUOTA 102: prevede il requisito minimo di 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva da conseguire entro il termine del 31 dicembre 2022, ma che potrà essere esercitato anche negli anni successivi.

OPZIONE DONNA: la proroga amplia la platea alle nate entro l’anno 1963 che abbiano maturato 35 anni di contributi effettivamente versati al 31 dicembre 2021 e aderiscano interamente al sistema di calcolo contributivo.

Per l’accesso alla prestazione pensionistica, oltre all’ istanza di cessazione presentata utilizzando le istanze online, occorre inviare domanda all’INPS, attraverso le seguenti modalità:

  1. presentazione della domanda online accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
  2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Per quanto riguarda l’APE sociale, la domanda potrà essere presentata, in formato analogico o digitale, entro il 31 agosto 2022, previo accertamento delle condizioni di accesso da parte dell’INPS da richiedere tempestivamente.

Le domande per il riconoscimento dei requisiti sono disponibili sul sito dell’INPS, come anche i modelli per le attestazioni che i datori di lavoro devono rilasciare ai fini della richiesta.

La novità interessa soprattutto i docenti della scuola primaria, riconosciuti tra le professioni gravose, grazie all’ampliamento dell’elenco che precedentemente comprendeva, nei nostri settori, solo gli insegnanti dell’infanzia

Per averne diritto, l’attività gravosa deve essere svolta per almeno 6 anni negli ultimi 7, oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10. Occorrono inoltre 63 anni di età anagrafica e 36 di contributi (requisito ridotto, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni).

La Circolare precisa che le lavoratrici che sono in possesso dei requisiti sia per opzione donna che per l’APE sociale, potranno rinunciare alla domanda di opzione donna eventualmente già presentata, ove si rilevino condizioni di maggiore favore usufruendo dell’APE sociale.

A tale scopo la richiesta all’INPS di riconoscimento dei requisiti deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2022 (cosiddetto 1° scrutinio 2022)

È opportuno precisare che, ai “nuovi” gravosi, non è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata precoci (41 anni di contribuzione, con almeno 1 anno di contribuzione prima del 19esimo anno di età).

Ricordiamo che il diritto all’ APE sociale spetta inoltre ai lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o parente convivente con certificazione di Legge 104, art. 3 comma 3, agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, ai disoccupati che abbiano concluso la Naspi.

Per le suddette tipologie è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Per la complessità della materia e l’importanza di effettuare correttamente le procedure, si suggerisce  di rivolgersi alle sedi territoriali della FLC CGIL e del Patronato INCA CGIL dove gli operatori sono a disposizione per una consulenza competente.

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