Organici: avviato il confronto sull’organico di fatto
Nel pomeriggio di ieri, prima della conclusione della contrattazione sulle utilizzazioni, si è avviato il confronto sull’organico di fatto e, più in generale, sulle operazioni di avvio del prossimo anno scolastico
Nel pomeriggio di ieri, prima della conclusione della contrattazione sulle utilizzazioni, si è avviato il confronto sull’organico di fatto e, più in generale, sulle operazioni di avvio del prossimo anno scolastico. Nel corso del confronto l’amministrazione ha illustrato quelle che saranno le linee guida ed i contenuti della imminente circolare riguardante le indicazioni che il MIUR darà alle Direzioni Regionali per l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto. Le indicazioni sia per le auspicate immissioni in ruolo (su cui c’è ancora un assordante silenzio del Ministro dell’Economia), che le indicazioni per il conferimento delle successive supplenze, saranno date in un secondo momento. In merito al contenuto che dovrà avere la prossima circolare, come FLC Cgil abbiamo chiesto che sia esplicitamente affermato, quantomeno:
§ di attivare tutte le classi nel rispetto dei parametri del DM 331/98, e 141/99 in presenza di alunni diversamente abili, sia in relazione alla effettiva consistenza degli alunni in organico di fatto, che in tutti i casi in cui in organico di diritto tali parametri non siano stati rispettati per effetto dei tetti regionali insuperabili;
§ di garantire in ogni grado di scuola tutti i posti di sostegno in deroga in relazione alle effettive esigenze di supporto richieste dalle scuole;
§ che, così come si intende affermare, ai sensi dell’art. 2 della 268/2002, che dopo il 31 agosto non sono più possibili nuove istituzioni o sdoppiamenti di classi, analogamente non debbono essere più consentite aggregazioni di classi per variazioni tardive nel numero degli alunni;
§ quali sono, nella scuola dell’infanzia, tutte le condizioni necessarie e non eludibili per la possibile frequenza dei bambini anticipatari;
§ che nella scuola primaria non si applica quanto previsto dall’art. 1 comma 128 della legge finanziaria 2005 (insegnamento della lingua straniera da parte dei docenti di posto comune), fino a quando non saranno espletati i corsi di formazione;
§ che sia nella scuola primaria, che nella scuola secondaria di primo grado, vanno assicurate tutte le risorse necessarie per l’attuazione del modello didattico del tempo pieno e del tempo prolungato;
§ di garantire tutte le risorse organiche aggiuntive per assicurare l’insegnamento obbligatorio della doppia lingua straniera nella scuola secondaria di primo grado;
§ di assicurare, nella scuola secondaria di secondo grado, la sopravvivenza di corsi serali e di corsi in indirizzi unici, così come le prime classi in sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diversi indirizzo e specializzazione (anche sperimentale) funzionanti con un solo corso, anche se il numero di alunni iscritti effettivi dovesse scendere al di sotto del numero minimo previsto (20 alunni). Non va pregiudicata la garanzia del diritto allo studio, vista l’unicità e specificità territoriale di tali scuole;
§ di assicurare la prosecuzione di tutti i progetti in atto che abbiano una oggettiva rilevanza, soprattutto se gli stessi non sono ancora conclusi;
§ di assicurare le risorse necessarie al funzionamento dei Centri Territoriali Permanenti in tutti i casi in cui in organico di diritto le richieste non siano state soddisfatte per effetto dei tetti regionali;
§ di assicurare, per il personale Ata, tutti i posti in deroga sia in presenza di un incremento nel numero degli alunni e delle classi in organico di fatto, ma anche in tutti i casi in cui, per effetto sempre dei tetti regionali, non siano stati rispettati i parametri previsti nelle tabelle allegate alla bozza di DI per l’anno scolastico 2005-2006;
§ ancora per il personale Ata, di assicurare i posti in deroga necessari in tutte quelle situazioni (in particolare nei comprensivi e nelle scuole con molte sedi) dove i tagli, in particolare sui collaboratori scolastici, non consentono più l’erogazione del servizio nel rispetto degli obblighi di servizio definiti dal contratto nazionale;
§ infine, sempre per il personale Ata, l’amministrazione si deve fare carico di tutte quelle situazioni dove prestano servizio più unità di personale non idoneo che, per effetto dell’art. 35 della L. 289/2002, è cessato dal collocamento fuori ruolo. Vanno assicurate risorse aggiuntive sia nel profilo dei collaboratori scolastici (su cui hanno pesantemente inciso i tagli degli ultimi 3 anni) che anche, in particolare, se lo stato di inidoneità dovesse riguardare “figure uniche” (DSGA e tecnici nei singoli laboratori).
L’amministrazione si è riservata di valutare tutte le nostre richieste e di dare un riscontro nel prossimo incontro previsto per fine settimana, prima dell’emanazione della circolare.
Roma, 14 giugno 2005
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