Nomine in ruolo dei DSGA: il Miur si corregge
il Miur ha rivisto le istruzioni operative impartite con l’allegato B al D.M. 23 Luglio 2004 relativo alle assunzioni in ruolo dei DSGA ai sensi dell’art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000
A seguito delle richieste fatte dalla FLC Cgil, dagli altri sindacati e a seguito dei quesiti pervenuti da molte province il Miur ha rivisto le istruzioni operative impartite con l’allegato B al D.M. 23 Luglio 2004 relativo alle assunzioni in ruolo dei DSGA ai sensi dell’art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000. Nell’ambito del confronto già previsto per il 30 Luglio, sui temi della formazione ATA, ha sottoposto ai sindacati il testo della nota, prot. n. 339, del 30 Luglio 2004, con la quale si stabilisce che i contingenti provinciali autorizzati per le nomine a tempo indeterminato dei DSGA, a modifica di quanto stabilito in precedenza, debbono essere ripartiti tra le diverse graduatorie nel seguente modo:
-
30% alla graduatoria del concorso riservato di cui all’art. 6, comma 10 L.124/99
-
35% alla graduatoria del concorso ordinario di cui al D.M 14/12/1992
-
35% alla graduatoria permanente di cui all’art. 7 del D.M. 18/5/ 2000 n° 146
Nel caso di esaurimento delle graduatorie relative al concorso riservato e/o ordinario i posti verranno attribuiti alle graduatorie permanenti di cui all’art. del D.M 146. Le restanti istruzioni operative rimangono invariate.
Si tratta di una modifica opportuna che accoglie una serie di osservazioni fatte dalla Flc, in fase di discussione del provvedimento sulla distribuzione delle nomine, sulla necessità di garantire a tutti gli aspirati collocati nelle diverse graduatorie concorsuali lo stesso trattamento e le stesse opportunità di nomina.
Roma, 30 luglio 2004
____________________
Testo nota
Prot. n. 339
Roma,30 luglio 2004
Oggetto: Istruzioni operative all. B al D.M. 59 del 23 luglio 2004.
Assunzioni DSGA
Si fa riferimento ai quesiti pervenuti in relazione alla possibilità di utilizzare le graduatorie del concorso per esami e titoli di coordinatore amministrativo per le assunzioni nel ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativinel limite percentuale indicato nell’art. 7, comma 7, del D.M. 146/2000.
Al riguardo, si precisa che le istruzioni operative citate in oggetto, al punto B 11 non escludono tale ipotesi qualora nelle graduatorie provinciali dei concorsi citati vi siano ancora aspiranti che potranno essere assunti nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi.
In tale situazione, pertanto, dal contingente provinciale autorizzato per le nomine a tempo indeterminato di DSGA, detratta, prioritariamente, l’aliquota del 30% da assegnare al concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all’art.6, comma 10 della legge 124/99, il restante 70% verrà, a sua volta, ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra il concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.1992 e il concorso per soli titoli di cui all’art.7 del D.M. 18.5.2000, n. 146
In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinarie riservati i posti, in tutto o in parte, saranno assegnati alle graduatorie permanenti di cui al citato art. 7, del D.M. 146/2000.
Resta invariata la decorrenza giuridica ed economica così come previsto dall’art. 3, punto 3, del D.M. 23 luglio 2004 n. 59.
Si precisa infine che i destinatari delle assunzioni previste dal citato D.M. 59/04, alla data del 1/9/04, raggiungeranno la sede di servizio assegnata nella fase del conferimento della nomina a tempo indeterminato.
Resta inteso che tutte le assunzioni complessivamente effettuate nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi devono essere contenute nel limite dei posti assegnati al suddetto profilo nel contingente provinciale.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino
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