Nomina del tutor? Per il giudice è comportamento antisindacale!
Testo del decreto
Il Decreto che pubblichiamo di seguito è stato emesso dal Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, che ha condannato, per comportamento antisindacale, un Dirigente Scolastico di un’istituzione della provincia per aver proceduto, in assenza di criteri adottati dal Collegio dei docenti e senza aver informato le RSU della nuova organizzazione del lavoro, e, quindi, arbitrariamente, alla individuazione dei docenti cui attribuire la funzione tutoriale,
Il ricorso è stato proposto dalla Cgil Scuola di Salerno che lamentava una condotta antisindacale del Dirigente Scolastico, il quale, ai sensi dell’art. 6 del CCNL vigente del comparto scuola, avrebbe dovuto informare la RSU dell’intenzione di attribuire incarichi tutoriali ciò anche con riferimento alle evidenti ricadute sull’organizzazione del lavoro.
Il giudice del Lavoro, tuttavia, nonostante che il giudizio sia avvenuto in fase sommaria, quindi semplificata, e non mediante un giudizio di merito discusso in modo più complessivo, non si è limitato a condannare il Dirigente Scolastico per aver violato l’art. 6 del CCNL vigente (e le altre norme sulle relazioni sindacali), ma ha affermato alcuni principi fondamentali e di forte rilievo.
Nel Decreto, infatti, si legge che, in vigenza del CCNL 2002-2005, vi è stata l’approvazione del D.Lvo 19.02.04 n. 59, di attuazione della Legge delega n. 53/03, con il quale è stato dato avvio alla riforma del I° ciclo di istruzione e che all’art. 7 ha introdotto la figura del tutor.
Tuttavia, rileva il giudice, il CCNL è antecedente al Decreto Legislativo e, pertanto, “è di tutta evidenza che nel corpo del contratto collettivo invocato non può esserci alcun riferimento esplicito alla nomina del “tutor” posto che all’epoca della sottoscrizione fra le parti sociali del predetto accordo non vi era ancora stata l’approvazione della normativa disciplinante il predetto istituto”.
Ne deriva, quindi, che in assenza di una norma della contrattazione nazionale che disciplini detta figura, i Dirigenti Scolastici non possono unilateralmente individuare docenti che svolgano dette mansioni.
Inoltre, il giudice ribadisce con forza il fatto che l’utilizzazione di docenti in funzione di tutor non può che essere materia di contrattazione come si evince chiaramente dal contratto nazionale “… atteso che gli art. 4 e 5 del CCNL riferiscono dell’utilizzazione del personale in “altre attività di insegnamento”, e per tali devono necessariamente indicarsi quelle oggetto di contrattazione separata fra il singolo docente ed il dirigente scolastico, così come previsto dall’art. 7 della c.d. “L. Moratti”. Se tale assunto può essere condiviso, è evidente che il diniego di fornire le necessarie informazioni di quanto oggetto di contrattazione costituisce ulteriore violazione.”
In conclusione ricorderanno i nostri navigatori che abbiamo già pubblicato nella Rubrica legale la sentenza del Tar Puglia, sezione di Lecce, con la quale anche il giudice amministrativo ha censurato l’operato dell’amministrazione in tema di attribuzione delle funzioni tutoriali.
Roma, 25 febbraio 2005
Testo del decreto
n. 916
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Procedimento n. 7703/04 RG sez. Lavoro
Il giudice,
letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva
in fatto:
con ricorso ex art. 28 L. 300/70, proposto innanzi al giudice del lavoro di Salerno, la Segreteria Provinciale della CGIL Scuola, in persona del segretario provinciale quale legale rappresentante p.t., rappresentava che la CGIL costituisce il sindacato maggiormente rappresentativo del Comparto Scuola.
Con la costituzione presso ogni istituto scolastico della RSU si è inteso creare un organo dotato di specifici poteri di tutela del personale scolastico, unitamente con i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. In base all’art. 7 del CCNL risultano soggetti della delegazione a contrarre da un lato il dirigente scolastico, dall’altro - per la parte sindacale – le RSU in uno con i rappresentanti delle OO. SS. Nell’ambito del medesimo contratto collettivo l’art. 6 prevede espressamente che sono materia di contrattazione collettiva integrativa le modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa.
Ciò premesso rappresentava parte ricorrente che da parte del dirigente dell’Istituto Comprensivo di V. vi era stata una violazione dell’art. 6 summenzionato, posto che da un lato vi sarebbe stata una sottrazione rispetto alla contrattazione collettiva decentrata della materia dell’utilizzo del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa, dall’altra una violazione dell’obbligo di informazione.
Per ciò che concerne la prima delle predette violazioni, che si concretizzerebbe nell’omessa convocazione delle parti contrattuali in ordine alle modalità di utilizzo del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa, si rappresentava che tale omissione era relativa al conferimento degli incarichi di “tutor” in uno con le modalità ed i criteri posti alla base dell’attribuzione dei predetti incarichi.
Invero vi sarebbe stata da parte del dirigente scolastico una scelta unilaterale ed arbitraria dei docenti a cui affidare determinati incarichi, mentre la contrattazione collettiva di settore espressamente delega la predetta materia alla contrattazione sindacale d’istituto, trattandosi di materie espressamente rientranti fra quelle indicate dagli art. 6 e 2 del CCNL.
A seguito della realizzazione delle condotte sopra descritte il rappresentante sindacale in data 21.10.04 effettuava formale richiesta di ottenimento di copia dei provvedimenti con i quali venivano conferiti gli incarichi di “tutor” ai sensi dell’art. 8 del Contratto integrativo d’Istituto che prevede il diritto di accesso delle RSU agli atti della scuola.
Tale richiesta ha avuto esito negativo.
Parte ricorrente lamentava – pertanto – la violazione dell’art. 8 del Contratto collettivo d’Istituto che prevede l’obbligo in capo al dirigente scolastico del rilascio di copia di ogni atto della gestione amministrativa del personale scolastico.
Secondo la parte ricorrente le condotte così come descritte sarebbero state poste in essere al fine di vanificare il ruolo e la credibilità della rappresentanza sindacale e, pertanto, costituenti violazione dell’art. 28 Statuto dei Lavoratori.
Ad analogo risultato avrebbe condotto la violazione degli obblighi di informazione violati con il mancato rilascio di copia dei provvedimenti attributivi dell’incarico di “tutor”, costituente, tale ultima condotta, ulteriore violazione del divieto di condotta antisindacale.
Ritualmente si costituiva il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Istituto Comprensivo di V. rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato il quale eccepiva l’insussistenza delle condotte integranti la ritenuta violazione dell’art. 28 Stat. Lav.
In ogni caso secondo parte resistente la nomina dei tutor non rientra nella materia oggetto di contrattazione sindacale (ai sensi dell’art. 6 del CCNL) e l’attività del dirigente scolastico non avrebbe determinato alcuna violazione dell’art. 28 Stat. avendo posto la mancanza di una qualsiasi forma di pregiudizio per il sindacato ricorrente.
Pertanto parte resistente concludeva per il rigetto del ricorso, ribadendo nel merito la piena legittimità (del)l’operato del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di V.
Nell’udienza di discussione i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi atti, e sulle conclusioni rassegnate dalle parti il giudice si riservava.
In diritto
Il ricorso è fondato e può essere accolto.
Seppur con i limiti derivanti dalla cognizione sommaria derivante dalla stessa procedura ex art. 28 Stat. Lav., non possono non effettuarsi le seguenti considerazioni:
il contratto collettivo nazionale di lavoro che si ritiene violato “copre” il quadriennio normativo 2002/2005, ed in vigenza del summenzionato contratto vi è stato l’approvazione del D.L. 19.02.04 n. 59 costituente la riforma della scuola dell’infanzia, meglio nota come “legge Moratti”.
E’, quindi, di tutta evidenza che nel corpo del contratto collettivo invocato non può esserci alcun riferimento esplicito alla nomina del “tutor” posto che all’epoca della sottoscrizione fra le parti sociali del predetto accordo non vi era ancora stata l’approvazione della normativa disciplinante il predetto istituto.
La prima delle doglianze così come rappresentata da parte ricorrente consiste nella ritenuta violazione dell’art. 6 del summenzionato CCNL, ed in particolare le lettere d) ed e) che indicano come materia di contrattazione integrativa da un lato le modalità di utilizzazione del personale in relazione al “P.O.F.”, dall’altro i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente.
Ritiene questo giudice che, in particolare, nel novero della lettera d) non possa non rientrare quanto disposto dall’art. 7 Legge Moratti, che nel novero delle attività educative e didattiche, prevede l’organizzazione – da parte delle istituzioni scolastiche – nell’ambito del P.O.F. di ulteriori 99 ore annue di attività di insegnamento, per le quali è prevista la stipula di autonomi contratti di prestazioni d’opera (c.d. tutor). D’altronde lo stesso art. 4 (CCNL cit) prevede come oggetto di contrattazione collettiva integrativa l’utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, che deve fisiologicamente intendersi a titolo oneroso per la struttura scolastica ed al contempo svolgentesi in orari diversi ed ulteriori.
Se quindi la figura del “tutor” è attributiva di benefici di carattere economico e professionali (attesa la possibilità di stipula fra singolo docente e dirigente scolastico di autonomi contratti di prestazione d’opera da retribuirsi nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio d’Istituto) non vi è dubbio alcuno che tale figura trae una sua collocazione in quelle parti del contratto collettivo che si ritiene oggetto di violazione.
Passando al secondo motivo di doglianza, ed in particolare quello relativo all’art. 5 del CCNL “Scuola”, consistente nella consegna della documentazione necessaria alla contrattazione, si osserva quanto segue: la materia in argomento trae una sua disciplina nell’ambito degli art. 6 CCNL 2002/2005 e art. 5, 6 e 7 del contratto integrativo d’istituto per l’anno scolastico 2003/2004.
Non vi è dubbio che – allo stato – la lamentata condotta omissiva costituita dalla mancata informazione preventiva in uno con la richiesta successiva di copia dei documenti rimasta sostanzialmente inevasa integri la violazione delle norme summenzionate.
In particolare l’art. 6, lettera d) rientrante nell’ambito dell’informazione preventiva, fa riferimento ai criteri per la retribuzione e l’utilizzazione del personale da utilizzare nelle attività aggiuntive. Al n. 2 dello stesso articolo, viene sancito l’obbligo per il dirigente scolastico, di fornire alle RSU l’informazione preventiva.
Parte resistente ritiene che la nomina del “tutor” non possa dirsi rientrante nella materia di contrattazione sindacale, perché non rientrante né incidente sulla determinazione dell’organico ovvero sul Piano dell’Offerta Formativa. Poste tali premesse, ovviamente, come logica conseguenza, la mancata informazione sui criteri di scelta non avrebbe determinato alcun genere di violazione.
Tale impostazione metodologica non si ritiene che sia condivisibile, atteso che gli art. 4 e 5 del CCNL riferiscono dell’utilizzazione del personale in “altre attività di insegnamento”, e per tali devono necessariamente indicarsi quelle oggetto di contrattazione separata fra il singolo docente ed il dirigente scolastico, così come previsto dall’art. 7 della c.d. “L. Moratti”.
Se tale assunto può essere condiviso, è evidente che il diniego di fornire le necessarie informazioni di quanto oggetto di contrattazione costituisce ulteriore violazione.
Fermo restando il dibattito relativo all’identificazione della condotta lesiva dell’art. 28 Stat. Lav., “prima face” e concordemente con autorevole dottrina (cfr. Scognamiglio, Diritto del Lavoro, pag. 245) deve ritenersi come antisindacale quella condotta datoriale che violi in modo immediato il diritto o una prerogativa riconosciuta al sindacato dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva fra cui il difetto di comunicazioni previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva (conforme Cass. Sez. Un. 12.2.1997 n. 5295, Cass. 1.12.1999, 13383).
Si dichiara comunque – sulla base di quanto esposto – la qualificazione come antisindacali delle condotte così come rappresentate nel ricorso introdotto. La complessità della vicenda in uno con evidenti ragioni di carattere equitativo impongono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Ritenuto antisindacale il comportamento del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di V. ordina al predetto di:
a) rispettare l’obbligo di consentire l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 8 del Contratto d’Istituto;
b) rispettare l’obbligo dell’informazione di cui all’art. 5 del CCNL “Scuola” mediante consegna materiale, entro congruo termine, della documentazione necessaria alla contrattazione;
c) rispettare l’obbligo di trattazione concordata delle materie oggetto d’intesa come previste dal CCNL in vigore;
d) rispettare gli accordi sindacali sottoscritti nelle materie previste dal CCNL e per l’effetto revocare i provvedimenti di utilizzazione del personale adottati in violazione delle norme del CCNL.
Compensa per l’intero fra le parti le spese del giudizio.
Il giudice dr. Diego Cavaliero Salerno, 9.2.05 Tribunale di Salerno
Sezione Lavoro depositato in cancelleria il 9.02.2005
f.to il cancelliere
Vincenzo Senatore
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