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Mobilità nella scuola

Una interessante vertenza sui trasferimenti che ha coinvolto 3 CSA

06/10/2005
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Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza (Mi), sciogliendo ogni riserva su un ricorso ex art. 700 cpc, patrocinato dalla FLC-CGIL di Milano, sospendeva, in data 26 luglio 2005, il decreto del Csa di Lecce nella parte in cui veniva accordato il trasferimento interprovinciale ad un’insegnante della primaria proveniente dalla provincia di Siena, in luogo della ricorrente, proveniente dalla provincia di Milano. I Csa coinvolti in questa vertenza sono stati tre: il Csa di Siena che ha valutato la domanda, riconoscendo illegittimamente la precedenza ex art. 21 della L. 104, il Csa di Lecce che, a seguito di una rettifica interna sui movimenti, annullava il trasferimento interprovinciale alla ricorrente e il Csa di Milano, in quanto sede di servizio e di titolarità della ricorrente.

La vertenza veniva avviata con una richiesta di conciliazione presso il Csa di Milano non appena
veniva notificato all’interessata la decisione del Csa di Lecce di annullare il suo trasferimento interprovinciale a vantaggio di altra docente proveniente da Siena con diritto di precedenza ex art. 21 L. 104. Il Csa di Milano, agendo su delega del Csa di Lecce che aveva adottato il provvedimento di annullamento del trasferimento, ribadiva la propria indisponibilità a conciliare.

Il Csa di Lecce aveva assunto facendole proprie le valutazioni della domanda di trasferimento fatte dal Csa di Siena che aveva riconosciuto il diritto alla precedenza ex art. 21 L. 104 alla controinteressata.. Entrambi i Csa di Siena e di Lecce erano stati sollecitati dalla Flc-Cgil di Milano ad un riesame, in via di autotutela , della documentazione che risultava carente e prodotta fuori termine.

Il Giudice accogliendo la tesi della ricorrente riconosceva la carenza della documentazione di merito che “porta ad escludere la legittimità dell’azione amministrativa in punto di assegnazione della precedenza ex art. 21 della L. 104, considerato che il CCNI demanda in modo specifico agli Uffici Scolastici provinciali la verifica della presenza delle attestazioni richieste nei certificati medici, presentati per il riconoscimento della precedenza (art .9) e che anche l’OM n. 6/05 nel fissare i termini per la presentazione delle domanda con la documentazione necessaria preclude successive integrazioni e specifica che la valutazione dei titoli della domanda di trasferimento da parte degli organi competenti devono effettuarsi in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti”.

Nella certificazione provvisoria, allegata alla domanda, l’unica prodotta nei termini per la precedenza nei trasferimenti ex art. 21 L. 104, non veniva indicato, come richiesto dall’art. 9 del CCNI, né “la situazione di handicap né il grado d’invalidità superiore a due terzi, limitandosi a specificare le patologie per le quali era stato chiesto l’accertamento della invalidità.

Per tutte queste ragioni il Giudice di Monza, ribadendo il contratto nazionale integrativo sulla mobilità quale unica fonte normativa di riferimento, accoglieva il ricorso cautelare, ricorrendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, necessari ex art. 700 per l’emissione del provvedimento d’urgenza della sospensione del decreto adottato dal Csa di Lecce, ripristinando così il trasferimento interprovinciale annullato alla ricorrente.

Roma, 6 ottobre 2005

Tag: mobilità

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