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Mobilità e precedenze L. 104/92

Legittime le norme del contratto nazionale integrativo

28/07/2005
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Nella giornata di oggi è stato sottoscritto all’Aran un accordo di interpretazione autentica rispetto al dettato dell’art. 48 c. 5 del Ccnl 4/8/1995, richiesto dal Tribunale Civile di Sassari ai sensi dell’art. 64 del d.lgs n. 165/2001.

Caso in questione.
In una scuola in cui si doveva procedere alla individuazione del perdente posto in una classe di concorso, vi erano 3 docenti tutti e 3 beneficiari dell’art. 33, comma 5, della legge 104/92 (assistenza a parente con handicap grave). La scuola ha individuato l’ultimo dei 3 in graduatoria come perdente posto e lo ha trasferito d’ufficio. Solo che questi (che ha inoltrato il ricorso al Giudice contro il trasferimento d’ufficio) era beneficiario dell’art. 33 c. 5 della L. 104 per assistenza ad un genitore con handicap, mentre il secondo in graduatoria aveva rivendicato i benefici della L. 104 per assistenza ad un zio con handicap. Come noto, il contratto nazionale integrativo sulla mobilità, nel regolamentare (su mandato del contratto collettivo nazionale di lavoro) le modalità attuative delle “agevolazioni” previste all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, riconosce il diritto alla precedenza nella mobilità definitiva (trasferimenti), e quindi anche all’esclusione dalla graduatoria interna dei perdenti posto, non a tutti i soggetti previsti dall’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104, ma solo in caso di assistenza a parenti con handicap grave più “vicini” (1° grado, cioè coniuge, figli e genitori), mentre riconosce le agevolazioni previste dalla legge per gli altri (parenti di grado superiore e affini) solo nelle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie). Quindi, nel caso specifico, doveva essere trasferita d’ufficio la seconda in graduatoria, e non l’ultima, in quanto ai fini della mobilità (trasferimenti) non aveva diritto all’esclusione della graduatoria al pari delle altre due. Il CSA di Sassari, al contrario, nel confermare e difendere davanti al Giudice la bontà del trasferimento d’ufficio effettuato, ha di fatto messo in discussione la legittimità del CCNI sulla mobilità sia rispetto alla legge, che rispetto alla delega conferita dall’art. 48 del CCNL/95.
Per questa ragione il Giudice ha chiesto all’Aran, e alle Parti firmatarie, l’interpretazione autentica del CCNL.
Nel darla, le Parti, confermano sia la piena e totale legittimità del contratto integrativo a regolare la materia, su delega dell’art. 48 del CCNL, che la legittimità ad individuare e graduare le fattispecie di beneficiari dell’art. 33, commi 5 e 7, nei trasferimenti, in considerazione anche del fatto che la mobilità è da intendersi nel suo insieme (definitiva e annuale). In sostanza le scelte fatte con il contratto integrativo sono legittime, anche perché con il contratto non è stato escluso nessuno dei soggetti beneficiari delle “agevolazioni” previste dall’art. 33, commi 5 e 7, della legge 104, ma sono stati semplicemente, e legittimamente, “graduati” i benefici, riconoscendoli a taluni (per assistenza parenti di 1° grado con handicap grave) nella mobilità definitiva mentre ad altri (assistenza a parenti di 2° e 3° grado e affini) solo nella mobilità annuale.

Roma, 28 luglio 2005

Testo dell’accordo
In esito alla richiesta di interpretazione autentica presentata del Giudice del Lavoro di Sassari, dott. Giommaria Cuccuru, concernente l’art. 48, comma 5 del CCNL 4.8.1995 del comparto Scuola, in data 28 luglio 2005, alle ore 10.00, le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di accordo.

Premesso che il Tribunale Civile di Sassari – Sezione Lavoro - in relazione alla causa di lavoro, R.G. n. 367/2002, con ordinanza del 7/7/2005 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio le parti firmatarie del CCNL del 4/8/1995 del comparto scuola debbano esprimersi sul “se le parti collettive nel demandare alla contrattazione decentrata di definire le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge n. 104/92, abbiano inteso assegnare alla stessa una semplice opera di graduazione fra tutti i soggetti interessati al beneficio (docenti, portatori di handicap e docenti che assistono familiari con handicap), da far valere in sede di mobilità, ovvero abbiano inteso assegnare alla contrattazione decentrata anche la facoltà di individuare le fattispecie cui attribuire le agevolazioni in parola e cioè anche determinare concretamente l’ambito dei titolari dei benefici in parola”;
Considerato che quanto sopra sostanzia una richiesta di interpretazione autentica da rendere ai sensi dell’art. 64 del d.lgs n. 165/2001;
Le parti firmatarie del relativo CCNL sottoscrivono il seguente accordo di interpretazione autentica nel testo che segue:

“L’art. 48, comma 5, del CCNL del 4/8/1995 non ha inteso limitare o condizionare in alcuna maniera la potestà di regolazione da parte del contratto nazionale decentrato della fattispecie in esame. Le parti, quindi, ritengono che il contratto collettivo nazionale decentrato in questione può non solo individuare le fattispecie cui attribuire le agevolazioni previste dall’art. 48, comma 5, del contratto collettivo nazionale, ma anche indicare concretamente i beneficiari delle stesse al fine di agevolare le procedure relative alla mobilità, tenendo conto dell’insieme delle operazioni della mobilità medesima, annuale e definitiva.”

Firmato
Aran, Cgil e Cgil scuola, Cisl e Cisl scuola, Uil e Uil scuola, Gilda Unams, Cisal e Usppi.

Tag: mobilità

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