La valutazione degli alunni è cosa troppo seria per essere trattata con superficialità
La legge 169/08, sulla valutazione e l'attribuzione del voto a maggioranza non ha risolto i problemi posti fin dall'inizio sulle bocciature derivanti da un voto negativo su una sola materia.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un intervento di chiarimento sui problemi che si troveranno ad affrontare i Dirigenti scolastici e i docenti sulla valutazione degli alunni della scuola media a seguito delle nuove norme varate in merito con la legge 169/2008.
Non pochi problemi apre la norma, sia pur corretta, che impone l'attribuzione del voto di sufficienza in tutte le materie.
Roma, 26 novembre 2008
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Testo del documento
Siamo un gruppo di Dirigenti Scolastici della provincia di Viterbo iscritti alla FLC Cgil, e desideriamo sottoporre alla valutazione di tutti alcuni aspetti della cosiddetta “riforma Gelmini” poco considerati dall’attenzione pubblica che tuttavia rischiano di determinare serie situazioni di criticità e di notevole impatto sociale.
Ci riferiamo al comma 3 dell’art. 3 della legge 169/2008 con la quale è stato convertito in legge il D.L. 137/2008:
TESTO ORIGINARIO (D.L. 137/2008) |
TESTO DEFINITIVO (L. 169/2008) |
Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti 3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. |
Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti 3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero allo esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. |
Come si ricorderà, il rigido automatismo che- nel DL originario -subordinava la decisione di ammissione alla sufficienza in “ciascuna” disciplina, ha determinato grandi proteste (“ bocciatura con un cinque! ”) al punto da indurreil governo a introdurre modifiche tendenti a mitigare la straordinaria severità della norma la quale espropriava di fatto il consiglio di classe del margine valutativo che interconnette la fase della “misurazione” disciplinare (in senso tecnico ed oggettivo) con la successiva deliberazione di ammissione/non ammissione, la quale tiene conto certamente del dato di profitto disciplinare ma anche di altri fattori quali lo sfondo socio-culturale dello studente, il suo stile cognitivo, le potenzialità in via di sviluppo o non ancora espresse, attitudini prevalenti ecc.
Di fatto determinava una vera “bocciatura di stato”.
A titolo di esempio si richiamano due importanti precedenti: A) il comma 33 dell'art. 9 OM 90/2001 (esame 1°ciclo): 33. La sottocommissione sulla base delle risultanze dell'esame, degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto da ogni candidato....... B) Il passaggio 5-b della CM 32/2008:
Alunni con cittadinanza non italiana
|
Dalla lettura filologica del testo finale tuttavia si rileva come l'introduzione della frase mitigatrice " con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe" (forse per un refuso) è stata collocata nella parte riguardante la sola procedura attributiva del voto e non già la decisione di ammissione/ non ammissione, che continua a rimanere rigidamente legata alla condizione: " un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline".
E’ da notare che il punto cruciale NON E' l'aver introdotto la decisione a maggioranza sul voto disciplinare, la quale:
a) è operazione puramente tecnico-docimologica, conseguente agli esiti oggettivi delle prove e testdiagnostici di profitto (peraltro tracciabile negli elaborati e test conservati dalla scuola);
b) non è una novità in quanto già prevista sin dal
regio decreto 653 del 1925, art. 79:
"....I voti si assegnano su proposta dei singoli professori…... Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente."
Bisogna considerare che la decisione “a maggioranza” non può che riguardare la certificazione della correttezza e la conformità della procedura valutativa attuata dal singolo insegnante agli standard docimologici ed agli obiettivi della programmazione di classe, non potendo interferire con i contenuti tecnici ed oggettivi di “merito”.
Questa situazione pone le scuole in un’imbarazzante situazione:
a) applicare integralmente la norma e:
-
“bocciare” gli alunni anche con un “cinque” (si pensi al caso, non infrequente, dell’alunno bravo in tutte le discipline ma scarsamente portato per la Matematica). Di fatto si è voluto trasformare il “5” da segnale- rivolto ad alunno e famiglia -di richiesta di miglioramento in traumatica (ed iniqua) certificazione d’incapacità totale e generalizzata;
-
continuare a “bocciare” gli alunni pluriripetenti che mai potranno sperare di accedere all'esame di fine ciclo, sino a determinarne l’abbandono scolastico (la discarica dei ripetenti);
b) aggirare la norma “alzando” artificiosamente (a maggioranza) i voti disciplinari anche in presenza di documentate situazioni carenziali, rilevabili dai registri e dagli elaborati agli atti della scuola; si tratta in sostanza di:
-
compromettere la portata informativa/migliorativa del voto (certificando una sufficienza dove non c’è);
-
costringere le scuole alla scissione e alla doppiezza informativa (“ abbiamo regalato due 6 a tuo figlio per non bocciarlo ma sappi che è insufficiente in Italiano e Inglese”);
-
mettere fuori-legge gran parte della scuola italiana.
Riteniamo che su questi aspetti si debba mantenere alto il livello d’informazione e la mobilitazione pubblica.
Viterbo 19/11/2008
Dirigenti Scolastici FLC Cgil
Viterbo
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