La posizione della Cgil Scuola sul tutor
La Cgil Scuola ha espresso da tempo e con determinazione la propria netta contrarietà all’istituzione del tutor.
La Cgil Scuola ha espresso da tempo e con determinazione la propria netta contrarietà all’istituzione del tutor.
Con le note che seguono intendiamo fare chiarezza su tutti i vari aspetti che possono coinvolgere gli organi collegiali e gli insegnanti in questa fase.
Ciò è tanto più necessario perché in diverse scuole sta circolando un ritornello: il tutor ormai è legge e, quindi, è obbligatorio, si deve obbedire perché l’obiezione di coscienza non è ammessa.
Di conseguenza i collegi dei docenti sarebbero obbligati a individuare i criteri necessari al dirigente scolastico per assegnare l’incarico a svolgere la funzione tutoriale.
Stanno veramente così le cose ?
No, l’autonomia scolastica affida alle scuole la competenza a decidere in materia di organizzazione della didattica.
L’autonomia scolastica è una prerogativa forte perché è stata recepita nella nostra Costituzione.
Pertanto, le istituzioni scolastiche autonome possono, attraverso una delibera del Collegio dei Docenti:
-
non assegnare l’incarico a svolgere la funzione tutoriale ad una parte degli insegnanti;
-
stabilire di considerare tutti gli insegnanti responsabili dello svolgimento della funzione tutoriale, affidando ai Consigli di classe/team docente, nella loro collegialità, la progettazione e l’attuazione delle attività di: assistenza tutoriale a ciascun alunno, rapporto con le famiglie, orientamento per le scelte delle attività opzionali, coordinamento delle attività didattiche ed educative, cura della documentazione del percorso formativo.
Assegnare l’incarico a svolgere la funzione tutoriale è obbligatorio ?
No, il decreto legislativo n. 59/’04 non parla di assegnazione di incarico, né delinea con chiarezza una nuova figura professionale, si limita a far riferimento alla necessità del possesso di una specifica formazione e alla salvaguardia della contitolarità educativa e didattica.
La circolare n. 29/’04 chiarisce che non si tratta di una nuova figura professionale, ma di una
“funzione rientrante nel profilo professionale del docente”.
La circolare, poi, in modo piuttosto confuso parla di “
conferimento dell’incarico” e, contemporaneamente, sostiene che deve avvenire “
sulla base di criteri di flessibilità” .
Sia la circolare che il decreto, quando affrontano la questione del tutor, fanno sempre riferimento al fatto che “
l’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche” (artt. 7 e 10 D.lgs 59/’04), né potrebbero fare diversamente visto che l’autonomia scolastica è tutelata dalla stessa Costituzione (art. 117).
Ne consegue che, se anche la circolare in maniera confusa e contraddittoria parla di
“conferimento di incarico”, le scuole, comunque, non sono obbligate ad assegnare la funzione tutoriale ad una parte degli insegnanti.
In materia di organizzazione didattica e di modalità di utilizzazione del personale il Ministero non può “
dare ordini” alle scuole, le decisioni su queste materie sono prerogativa delle istituzioni scolastiche autonome, le quali sono unicamente tenute al rispetto delle norme generali e dei principi fondamentali contenute nelle leggi sull’istruzione.
Il contratto permette il conferimento dell’incarico per lo svolgimento della funzione tutoriale ?
No, il contratto non prevede nulla di tutto questo.
Anzi, gli artt. 22 e 27 del CCNL delineano la funzione docente in modo fortemente unitario, in netta contrapposizione con la divisione gerarchica tutor/non tutor che conseguirebbe inevitabilmente dal conferimento dell’incarico a svolgere la funzione tutoriale ad una parte degli insegnanti.
Cgil, Cisl, Uil Scuola hanno diffidato il Ministro dall’attuare le parti (tutor e mobilità) del decreto in contrasto con il contratto considerato che non è aperta alcuna trattativa in questa direzione.
L’art. 43 del CCNL prevede espressamente che modifiche delle norme stabilite dal contratto a seguito dell’entrata in vigore dei decreti attuativi della Legge 53 sono possibili solo riaprendo il negoziato nazionale tra Aran e Organizzazioni Sindacali firmatarie ed attendendone, ovviamente, le conclusioni.
Il dirigente scolastico è obbligato ad assegnare l’incarico a svolgere la funzione tutoriale ad una parte degli insegnati ?
Il dirigente scolastico è tenuto a rispettare le decisioni del collegio dei docenti in materia.
L’assegnazione del docenti alle classi è altra cosa dal conferimento dell’incarico a svolgere la funzione tutoriale, quest’ultima modifica il profilo professionale e il rapporto di lavoro del docente e, pertanto, rende necessario un passaggio contrattuale.
Quali sono i compiti delle RSU nei confronti del tutor ?
La contrattazione di scuola ha competenze in materia di utilizzazione del personale, organizzazione del lavoro, retribuzione, articolazione dell’orario (art.6 CCNL).
Il Dirigente Scolastico, di conseguenza, non può procedere unilateralmente a conferire l’incarico a svolgere la funzione tutoriale, perché la materia è di competenza della contrattazione e, se il Collegio dei docenti decidesse di aderire alle indicazioni del Decreto, deve convocare formalmente le RSU ed i sindacati firmatari del Contratto e, anche su questi aspetti, non può procedere unilateralmente.
Nella scuola primaria è obbligatorio prevedere un docente tutor che, nei primi tre anni, insegni almeno 18 ore nella stessa classe ?
No, non c’è l’obbligo per i docenti tutor nei primi tre anni della scuola primaria a insegnare almeno 18 ore di insegnamento nella stessa classe.
Questa prescrizione si potrebbe desumere dal capitolo “
Vincoli e risorse” delle Indicazioni Nazionali, dove è scritto che “il docente con funzioni di tutor … svolge attività educative e didattiche in presenza con l’intero gruppo degli allievi che gli è stato affidato per l’intero quinquennio”.
Tuttavia, lo stesso Ministero nella Circolare n. 29/’04 sostiene che questo documento, allegato al decreto e in questo modo introdotto in via transitoria, ha “caratteri di inderogabilità” soltanto per la “configurazione degli obiettivi di apprendimento”.
Ovviamente una prescrizione di tal genere sarebbe, comunque, in aperto contrasto con le prerogative dell’autonomia didattica e organizzativa.
Se in una scuola primaria viene assegnato l’incarico a svolgere la funzione tutoriale, il docente tutor insegna solo 18 ore ?
No, sarebbe in contrasto con il contratto che non prevede la possibilità di ridurre le attività di insegnamento (22 ore secondo l’art. 26 del CCNL) a favore delle attività funzionali di insegnamento (art. 27).
Secondo l’art. 26, inoltre, le ore di compresenza sono finalizzate alle attività progettate dal collegio dei docenti o, in assenza di specifica progettazione, alla copertura delle supplenze fino a 5 giorni.
Che cosa può legittimamente deliberare un Collegio dei docenti?
L’autonomia scolastica affida alla scuola la competenza in materia di organizzazione della didattica.
Inoltre, sulla base contratto di lavoro vigente, tutti gli insegnanti svolgono i compiti che il decreto attribuisce alla funzione tutoriale.
Noi riteniamo che la collegialità e la corresponsabilità siano maggiormente garanti dei diritti degli alunni di quanto previsto dalla Legge 53.
Per questa ragione non è accettabile il conferimento dell’incarico a svolgere la funzione tutoriale ad una parte degli insegnanti, visto che ne conseguirebbe una nuova figura professionale, anzi due, il tutor e il non tutor.
Pertanto, un collegio dei docenti può, legittimamente, non indicare alcun criterio o può indicare come criterio la scelta di rimarcare che le funzioni del tutor sono già svolte da tutti gli insegnanti.
Si dice che sulla questione del tutor le scuole devono decidere subito. È vero ?
No, la pesante rotta di collisione del decreto con il contratto, che si determinerebbe attraverso l’assegnazione dell’incarico per lo svolgimento della funzione tutoriale a una parte degli insegnanti, deve essere chiara al Ministero se nella Circolare n. 29/’04 afferma: “
Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno oggetto di appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti, in esito alle quali saranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni”.
Un invito esplicito ad evitare la fretta e gli eccessi di zelo.
In conclusione …
Se un collegio docenti rifiuta di esprimere i criteri, previsti dal decreto, per l’individuazione dei docenti cui assegnare l’incarico a svolgere la funzione tutoriale e si dichiara non disponibile a svolgere tale incarico, non assume un atteggiamento da obiettore di coscienza, ma si limita a prendere atto che il contratto di lavoro, che i docenti sono tenuti a rispettare, non è stato modificato e tale incarico non è previsto da esso, né in qualche modo riconosciuto.
Arriva allo stesso risultato anche il collegio dei docenti che non si dichiara disponibile all’assegnazione dell’incarico di tutor ad una parte dei docenti e delibera che tutti i docenti svolgeranno la funzione tutoriale in quanto già contenuta nell’attuale profilo professionale.
In entrambi i casi questi collegi esercitano in modo legittimo le prerogative dell’autonomia scolastica, visto che deliberano di assumere sulla base della propria autonomia didattica e organizzativa le decisioni relative alla progettazione e attuazione delle attività previste dal decreto nell’ambito della funzione tutoriale.
Roma, 5 aprile 2005
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