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La contrarietà della CGIL scuola all’ipotesi di riforma della L.153/71 del MAE.

Dalla lettura dell’articolato predisposto dal MAE si ricava che i corsi e le varie iniziative scolastiche tornerebbero ad essere organizzati e gestiti da enti ed associazioni, ripristinando di fatto la situazione precedente il varo della legge 153/71

02/07/2003
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Dalla lettura dell’articolato predisposto dal MAE si ricava l’impressione che, come in un perfido gioco dell’oca, in prossimità dell‘ arrivo la pedina venga retrocessa al punto di partenza: secondo il ddl governativo, infatti, i corsi e le varie iniziative scolastiche tornerebbero ad essere organizzati e gestiti da enti ed associazioni, ripristinando di fatto la situazione precedente il varo della legge 153/71. Ma vi è di più: la proposta presenta sia nella sua impostazione generale che nei suoi contenuti specifici, connotati tipicamente liberisti, in sintonia con il disegno di privatizzazione e di destrutturazione del sistema scolastico italiano portato avanti dall’attuale governo.

Sintetizziamo qui di seguito i punti di maggiore contestazione riservandoci di intervenire successivamente con un’analisi tecnica più dettagliata e con una più precisa indicazione di proposte alternative.

  • Innanzitutto la proposta è tutt’altro che la „riforma organica“ che dovrebbe riordinare l’intero sistema scolastico all’estero, che come è noto consta di corsi, scuole statali e private, scuole europee ed internazionali, sezioni bilngui di scuole straniere. A parte la specificità delle scuole europee ed internazionali regolamentate da trattati bi- o multilaterali, si tratta di „ pezzi di intervento“ che da anni attendono una riforma. Non bastano crediamo gli adeguamenti graduali alle innovazioni ordinamentali e organizzative della scuola metropoliana, spesso peraltro applicati all’estero tardivamente e in modo improprio dal MAE. Tutti questi „pezzi“ necessitano di un cappello normativo comune e di un riordino specifico. Troviamo inconcepibile che non si avverta ad esempio l’esigenza di mettere mano al settore delle scuole soprattutto in relazione alla loro dislocazione, all’interpretazione della parità, all‘ estensione dell’autonomia, ai contenuti culturali e didattici che esse propongono.

La scelta di lasciare le scuole alla competenza „nobile“ delle Culturali (la DGCCP) e di assegnare in toto i corsi alla competenza „sociale“ dell’Emigrazione (la DGIEM), è la conferma di una lettura approssimativa e superficiale dei bisogni formativi e culturali, di una carenza di analisi circa le aree di potenzialità di promozione della lingua italiana e circa le possibili sinergie che si possono innescare tra le diverse iniziative scolastiche. Non è questa la sede per analisi dettagliate, ma l’esperienza ci porta a dire che in Europa, i corsi rappresentano un importante elemento di scolarità dell‘obbligo, spesso collocata nella cornice di accordi bilaterali e cresciuta nella prospettiva del pieno inserimento nei sistemi scolastici locali. La netta distinzione che si verrebbe a creare nello scenario della proposta MAE colloca invece i corsi in una funzione residuale, sempre più separata dalle modalità organizzative della scuola. L‘unico nesso operativo di questo settore con la Pubblica Istruzione, e quindi con la scuola, verrebbe dato dalla massiccia presenza di dirigenti scolastici, la cui funzione, peraltro non ben definita, si espliciterebbe senza rapporto di fatto con i docenti, senza i necessari meccanismi di collegialità e senza l‘impianto dell’autonomia, senza tenere in considerazione il loro ruolo professionale di provenienza. Il quadro delle competenze a livello centrale relega in una posizione marginale il MIUR, chiamato a fare da supporto ora alla Direzione delle Culturali ora a quella dell’Emigrazione. Siamo lontani dall’idea del più diretto coinvolgimento del MIUR e di una proposta, percorribile, di un dipartimento misto che raccordi operativamente l’insieme delle competenze.

  • Il secondo punto di contestazione riguarda il radicale cambiamento di ottica, insito nella definizione delle attività scolastiche intese come „servizio alla persona“ (art.8 della bozza) e quindi basate sulla „consapevole partecipazione degli utenti“. La bozza, in questo punto è molto precisa, prevede criteri di merito, di reddito, di costo di amministrazione e di comparazione con le tasse scolastiche locali come parametri per determinare le quote di contribuzione delle famiglie. La questione del pagamento a carico delle famiglie pone un problema delicato soprattutto dopo che l’estensione all’estero dell’esercizio del voto ha sancito il pieno recupero di un fondamentale diritto di cittadinanza. Con quale coerenza si può limitare il diritto costituzionale all’apprendimento della lingua con la condizione di una partecipazione finanziaria degli interessati.?

La contropartita dei finanziamenti –e non più i contributi- agli enti gestori, salutata dagli stessi come una positiva novità, va contestata in quanto del tutto illusoria. Non solo il finanziamento non mette al riparo dai fenomeni dei ritardi e dei disguidi tecnici tipici di tutte le amministrazione, ma esso è da intendersi come aggiuntivo rispetto alle quote di partecipazione e comunque definito „avendo riguardo degli indirizzi di politica economica“.

  • Il terzo punto di dissenso riguarda la cosiddetta sussidiarietà, ossia l’appalto generalizzato dei corsi agli enti gestori. Si tratta come è noto di un punto dolente, ma sul quale è possibile, dopo un’esperienza decennale di appalto parziale, ricavare alcuni elementi oggettivi di valutazione osservando i danni e i conflitti che tale situazione ha prodotto: riduzione del servizio, disservizi organizzativi, confusione di ruoli, trattamento sperequato del personale a carico degli enti ecc. Un appalto che tra l’altro non ha prodotto risparmio significativo per lo Stato, alimentando anzi diffuse aspettative assistenziali. Una proposta che punta ad estendere questo modello gestionale, aggravandolo con una forte componente privatistica, è la negazione delle aspettative di riqualificazione e di rilancio dei corsi. In un quadro flessibile ed articolato degli interventi, la riforma che si attende deve definire alcuni impegni diretti ed imprescindibili dello Stato. In seconda battuta essa deve riscrivere, declinando nelle specificità dell’estero la parità scolastica, le regole per il sostegno ed il riconoscimento delle iniziative promosse spontaneamente -e non surrettiziamente!- da privati.

Come si colloca l’intervento dei corsi in questo quadro? Nelle realtà europee i corsi si caratterizzano come „attività scolastiche“ a pieno titolo. In questo contesto tali attività non possono che essere organizzate e gestite direttamente dallo Stato, nel quadro dell’autonomia e della collaborazione con i vari soggetti istituzionali e privati presenti nel territorio. E‘ evidente che la funzione dei corsi intesi come spazio scolastico è caratteristica dei paesi europei che hanno conosciuto una massiccia presenza di immigrati italiani; diverso è il problema nei paesi d’oltre oceano, dove i corsi non hanno più valenza scolastica, ma si caratterizzano maggiormente come attività culturali. E‘ altrettanto evidente che grazie a questi corsi la lingua italiana marca in Europa una sua significativa presenza scolastica, altrimenti molto marginale nei curricula delle scuole locali.

  • L’ultimo punto dolente, che però ben si inserisce nella logica „liberista“ della proposta, concerne il personale docente che, secondo la bozza governativa, dovrebbe essere „assunto in loco con contratto di diritto privato dagli enti gestori...sulla base della normativa locale“. Tale personale verrebbe assunto da un elenco non graduato, elaborato a seguito di una selezione organizzata dal Consolato. Gli enti possono poi „scegliere liberamente all’interno di detto elenco“. Siamo quindi di fronte alla completa discrezionalità nelle assunzioni e alla totale deregulation del rapporto di lavoro, secondo un disegno che fa il paio con il tentativo di scardinare le regole del reclutamento e i vincoli contrattuali del personale nella scuola italiana.

Tale scenario assolutamente inaccettabile da un’ottica sindacale, crea le condizioni per un servizio inefficiente e mortifica le stesse aspettative del personale attualmente a carico degli enti. Da tempo noi sosteniamo che le assunzioni in loco debbano essere effettuate in un quadro di regole e garanzie contrattuali certe sulla base di una selezione e di una graduatoria circoscrizionale e secondo un modello che affidi agli Uffici scolastici la gestione di detto personale. La presenza di una quota di docenti del contingente rappresenta comunque un irrinunciabile elemento di qualità e chiarezza soprattutto perché garantisce l’apporto dell’esperienza pedagogica e didattica italiana e potrebbe fungere da importante supporto sul piano del coordinamento e della formazione del personale locale. Attraverso il modello dell’assunzione a carico degli Uffici scolastici si può assicurare ai docenti un trattamento equo, con le opportune garanzie contrattuali e di riconoscimento del servizio. Va da sé che la natura giuridica, comunque pubblica e contrattualmente definibile del rapporto di lavoro di tutto il personale operante all’estero, non è un fatto di categoria, ma è decisiva ai fini della caratterizzazione pubblica dell’intervento.

Ci auguriamo che, a partire dai quattro punti qui sintetizzati, intorno alla riforma degli interventi scolastici all’estero si apra un confronto vero, approfondito e aperto a tutti i contributi. Noi riteniamo che di fronte ad una proposta che si pone per molti aspetti in continuità con il disegno di destrutturazione e privatizzazione in atto nella scuola italiana, sarebbe un grave errore se le forze del centrosinistra si limitassero ad un puro lavoro di emendamento del testo governativo. Al contrario è necessario e urgente predisporre un disegno di legge-quadro alternativo imperniato su alcuni punti qualificanti: centralità dell’intervento pubblico; regolamentazione delle iniziative private; differenziazione tra area europea ed extraeuropea; flessibilità degli interventi, da modulare attraverso i piani paese a seconda delle specifiche esigenze territoriali; estensione dell’autonomia. L’elaborazione svolta su questi temi dalla CGIL-Scuola può costituire una valida base per una proposta alternativa di qualità.

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Pubblichiamo di seguito la bozza di articolato di DDL, ricordando che le Organizzazioni sindacali della scuola sono state chiamate dal CGIE ad una audizione sull’argomento che si terrà il giorno 8 luglio p.v.

BOZZA DI ARTICOLATO

(integrato con le parole scritte in grassetto e corsivo a seguito delle osservazioni pervenute da varie fonti, in particolare dalla DGPCC)

Interventi di formazione linguistico-culturale, di formazione continua e di sostegno all’integrazione in favore dei cittadini italiani e degli oriundi italiani all’estero, nonché servizi e interventi integrati di orientamento, formazione o perfezionamento professionali a favore della mobilità culturale e professionale di lavoratori stranieri iscritti nelle apposite anagrafi istituite presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all’estero.

Titolo IIstituzione e ordinamento

Art.1

Disposizioni generali

A revisione ed integrazione di quanto previsto dal D.L 19 maggio 1994, n.297, Capo IV artt. 636-638, sulle scuole italiane all’estero, considerata la mutata realtà delle collettività italiane nel mondo, la crescente interdipendenza delle politiche nazionali con quelle globali e la necessità di promuovere, pertanto, strategie e azioni che assicurino il mantenimento delle radici linguistico-culturali con l’Italia da parte dei connazionali all’estero, e che, insieme, sviluppino azioni integrate a favore della mobilità culturale e professionale da e verso l’Italia,, il Ministero degli Affari Esteri promuove, indirizza e controlla iniziative di formazione linguistico-culturale, di educazione permanente e di sostegno all’integrazione in favore dei cittadini italiani e degli oriundi italiani all’estero, di seguito denominati comunità italiane all’estero, nonché servizi e interventi integrati di orientamento, formazione o perfezionamento professionali, a favore della mobilità culturale e professionale di lavoratori stranieri candidati ad emigrare in Italia in quanto iscritti nelle apposite anagrafi.

Art.2

Iniziative e Attività

Il Ministero degli Affari Esteri, per il tramite della Direzione Generale per gli Italiani all’estero e per le politiche migratorie, di seguito denominata DGIEPM, realizza, promuove, indirizza e controlla:

a) azioni formative e didattiche aventi lo scopo di facilitare l’integrazione linguistica, culturale, lavorativa dei connazionali sia nei sistemi scolastici che nel tessuto sociale dei paesi di accoglienza;

b) iniziative e interventi che favoriscano e sviluppino la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, sia attraverso specifici interventi rivolti a figli, congiunti e discendenti di connazionali in età scolare, sia attraverso iniziative di educazione permanente di formazione continua rivolte agli adulti;

c) interventi di sostegno all’integrazione scolastica ispirati al principio del plurilinguismo;

d) interventi di formazione continua e permanente, di educazione degli adulti tesi, in particolare, allo sviluppo di competenze relazionali, sociali e comunicative, e comunque tali da assicurare la più significativa partecipazione della cultura italiana al processo di riconoscimento delle reciprocità tra le diverse culture locali e nazionali, nel mondo;

e) servizi e interventi integrati di orientamento, formazione o perfezionamento professionali, a favore della mobilità culturale e professionale delle comunità italiane all’estero e dei lavoratori stranieri iscritti nelle apposite anagrafi.

f) servizi di monitoraggio e di valutazione della qualità e dell’efficacia delle azioni intraprese, allo scopo di assicurare unitarietà di indirizzo, ampia visibilità delle ricadute, rispetto delle specificità di intervento in ragione della cittadinanza degli utenti, del carattere regionale degli interventi, della ottimizzazione delle risorse locali attivate.

g) azioni di accrescimento e sviluppo delle competenze linguistiche, metodologiche, formative, gestionali e organizzative del personale docente e non docente impegnato nell’attuazione degli interventi su elencati, attuate anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie avanzate di formazione a distanza.

h) Servizi di certificazione di crediti formativi e di competenze linguistiche, culturali o professionali congruenti con i paralleli sistemi locali di valutazione, certificazione e accreditamento delle competenze acquisite a seguito delle attività linguistico-culturali, di orientamento e di formazione, previste dal presente articolo ai punti a), b), c), d), e), f), g).

i) Servizi di informazione e documentazione , anche anagrafica, finalizzati al recupero dell’identità culturale e delle origini dei richiedenti.

La DGIEPM è autorizzata ad adottare, per ciascuna delle attività predette, Regolamenti specifici o integrati secondo tipologie di intervento, di destinazione ovvero di amministrazione, aventi valore ordinamentale e comunque tali da assicurare esplicito carattere sistemico agli indirizzi, alle scelte e alle decisioni attuative. Le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari cui viene affidata l’attuazione delle iniziative e degli interventi predetti si uniformano agli stessi principi ispiratori.

Art.3

Servizi e interventi integrati di orientamento, formazione o perfezionamento professionali, a favore della mobilità culturale e professionale delle comunità italiane all’estero e dei cittadini stranieri iscritti nelle apposite anagrafi candidati ad emigrare in Italia.

Il Ministero degli Affari Esteri, per il tramite della DGIEPM, in collaborazione e di concerto con il Ministero dell’Interno, con il Ministero degli Affari Regionali, con il Ministero delle Attività produttive, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero per gli Italiani nel Mondo, anche avvalendosi delle proprie rappresentanze presso gli organismi sovranazionali e internazionali,

- a promuove servizi regionali e territoriali di orientamento e di mediazione interculturale a sostegno delle iniziative di formazione linguistica, e a supporto delle azioni di inserimento lavorativo e occupazionale;

- b - sviluppa azioni tese a favorire le iniziative negoziali delle competenti Direzioni Generali Territoriali e la conclusione dei protocolli esecutivi di competenza della DGPCC in vista del pieno riconoscimento dei titoli di studio, in regime di reciprocità tra i Paesi di provenienza;

- c - cura i collegamenti necessari tra le agenzie nazionali di formazione professionale e le comunità italiane all’estero allo scopo di assicurare una prima formazione in materia di qualifiche professionali, come leva fondamentale, seppur non esclusiva, della mobilità professionale e del primo inserimento lavorativo dei migranti in loco o in vista del loro rientro in Italia.

- d - assicura il collegamento tra le Camere di Commercio provinciali o regionali ovvero altri enti interessati e le comunità italiane all’estero per coordinare l’informazione preventiva e aggiornata sulle offerte di lavoro, in modo da produrre un equilibrato sistema di regolazione tra la domanda e l’offerta di lavoro;

- e - progetta e indirizza l’attivazione concertata e coordinata di un sistema di offerte formative, rivolto alle comunità italiane ed ai cittadini stranieri iscritti in apposite anagrafi candidati a migrare in Italia, ovvero finalizzato a sostenere la loro transizione al lavoro, attraverso la costituzione di spazi organizzati di mediazione linguistico-culturale e di formazione al lavoro nei paesi di provenienza.

Art.4

Amministrazione, coordinamento, vigilanza e valutazione

Per amministrare, coordinare e vigilare gli interventi di cui al precedente art. 2 è messo a disposizione della DGIEPM un contingente di personale con qualifica dirigenziale e con qualifica funzionale non inferiore alla C1 appartenente ai ruoli dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché di personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero per gli Italiani nel Mondo e di personale dirigente e docente della scuola, nel limite complessivo nella tabella allegata.

Art. 5

Priorità negli interventi

Avendo riguardo agli indirizzi di politica economica, nonché a quelli di politica estera, la DGIEPM elabora , ogni tre anni, d’intesa con il Ministro per gli Italiani nel Mondo e sentito il parere del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, piani di sviluppo degli interventi di cui all’art.2, secondo principi di ottimizzazione delle risorse disponibili, di incremento degli indici di efficacia delle azioni programmate, e di valorizzazione degli obiettivi di cui all’art.1.

I piani triennali verranno predisposti, sentita la DGPCC, che, a sua volta, sentirà la DGPIEPM in relazione alla predisposizione dei propri piani di intervento.

In ragione dei piani triennali di sviluppo delle iniziative, in base ai risultati delle analisi di efficacia e delle valutazioni d’impatto periodicamente attuate dalla DGIEPM, il Ministro degli Affari Esteri , in relazione altresì alle ragioni storiche, sociali e politiche che differenziano storia, presenza e vocazione delle diverse comunità italiane, adotta le iniziative previste secondo criteri di priorità. I decreti attuativi avranno cadenza annuale

Art. 6

Enti Gestori e certificazione delle attività e degli interventi di formazione

Allo scopo di qualificare e valorizzare una crescente cooperazione pubblico-privato il Ministero degli Affari Esteri, per il tramite della DGIEPM, adotta provvedimenti tesi ad assicurare, sia in forma diretta che indiretta, la gestione delle iniziative, delle attività e dei servizi di cui alla presente legge.

Le forme di gestione indiretta delle suddette attività, iniziative e servizi si avvarranno della cooperazione di enti e associazioni di diritto privato locale, che presentino garanzie consolidate di struttura, di organizzazione e di amministrazione e che, documentino, entro il primo biennio di applicazione della presente legge, il possesso dell’avvenuta certificazione di qualità secondo le norme UNI - ISO 9001. In quanto tali norme costituiscono standard internazionali di riferimento della efficienza organizzativa e della qualità ed efficacia dei servizi e delle attività formative erogati, in prima applicazione della presente legge, e comunque entro il primo triennio, il MAE indirizza gli enti e le associazioni nelle procedure di miglioramento qualitativo necessarie.

Art. 7

Finanziamento, cofinanziamento e sussidiarietà

Il Ministero degli Affari Esteri eroga finanziamenti agli Enti gestori locali per le attività di cui all’art.2 anche per il supporto alle iniziative di formazione dei docenti del personale tecnico e amministrativo addetto alla gestione delle iniziative attivate secondo gli indirizzi della DGIEPM. Tali finanziamenti non vengono erogati a quegli Enti o a quelle attività che non risultino sottoposte a procedure di accreditamento e certificazione.

I finanziamenti verranno erogati dal Ministero degli Affari Esteri anche tenendo conto della compartecipazione finanziaria degli Enti alla realizzazione delle diverse attività. La DGIEPM, peraltro, è autorizzata ad assicurare azioni e interventi diretti in aree regionali e per tipologie di attività rispetto alle quali si renda necessario un intervento sussidiario diretto. Tali interventi sussidiari non dovranno superare un terzo delle disponibilità finanziarie assegnate, e faranno riferimento, in particolare, alle attività indicate alle lettere f,g,h di cui al precedente art.2, comma 1.

Tutte le azioni, i servizi o gli interventi che abbiano carattere generale e di collegamento, di interesse trasversale alle specifiche azioni di piano; ovvero che consentano l’ottimizzazione dei costi e dei benefici in conseguenza dell’adozione di impianti e metodologie avanzati per l’informazione, la comunicazione e la formazione a distanza sono da considerarsi azioni sussidiarie dirette, in quanto tali erogate dalla DGIEPM.

La DGIEPM stipula convenzioni annuali con gli Enti gestori delle attività, solo in presenza di fidejussione da ciascun contraente assicurata alla convenzione medesima normata da uno specifico regolamento.

Art.8

Contributi degli utenti

Configurandosi l’insieme delle attività, delle iniziative e dei servizi di cui alla presente legge come servizi alla persona, la qualità di fruizione di detti servizi poggia sulla consapevole partecipazione degli utenti alle finalità e ai risultati degli stessi. Nel rispetto della normativa in materia di diritto allo studio, la partecipazione degli utenti avverrà secondo indici di contribuzione proporzionati al reddito e al bisogno. E pertanto i costi per ciascuna delle attività formative, iniziative o servizi erogati verranno determinati tenendo conto:

- a - della quota di contribuzione da richiedersi agli utenti, determinata annualmente dalla DGIEPM, previo avviso delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari competenti, proporzionati al reddito, al bisogno e al merito e secondo le indicazioni risultanti annualmente dai singoli piani-paese;

- b - di indici di comparazione con le tasse di iscrizione proposte da altri Paesi per servizi, attività formative o iniziative analoghe;

- della onerosità dei servizi di certificazione o di riconoscimento di crediti formativi

Titolo IIModalità e criteri di attuazione

Art. 9

Costituzione di un sistema formativo integrato

Il Ministero degli Affari Esteri, per il tramite della DGIEPM assicura, attraverso l’articolazione complessiva delle sue attività di programmazione di indirizzo e di controllo, un'offerta formativa differenziata per soglie di competenza, coordinata entro un sistema curricolare ad alto tasso di percorribilità da parte dei suoi utenti. Tale offerta formativa non riguarda le offerte formative proprie dell’ordinamento scolastico italiano di competenza della DGPCC. La DGIEPM emana i conseguenti ordinamenti didattici e , d’intesa con il Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro per gli Italiani nel Mondo, cura :

- a - la messa a punto di un sistema curricolare caratterizzato da esplicite sinergie tra i diversi interventi di formazione linguistica, culturale e di sostegno all’integrazione delle comunità italiane all’estero;

- b - la valutazione della sua efficienza ed efficacia, e l’incremento del suo grado di penetrazione nei sistemi formativi dei contesti regionali o nazionali di riferimento;

- c - l’attuazione di un sistema di crediti formativi che ottemperi alle condizioni e agli obiettivi indicati precedentemente e che risulti spendibile, nei diversi contesti scolastici o lavorativi di riferimento, dagli interessati ;

- d - l’identificazione e l’attuazione di un quadro progressivo di certificazione delle attività di formazione linguistico-culturale e di sostegno all’integrazione che risulti compatibile con i differenti sistemi scolastici e lavorativi locali.

Art. 10

I coordinatori dei servizi locali o regionali di integrazione e sostegno

Allo scopo di favorire e sviluppare una rete di coordinamento e di integrazione che assicuri visibilità reciproca alle diverse tipologie di intervento, nonché consenta tempestività di decisione, é istituito presso ciascun Consolato o presso ogni Ambasciata con competenza consolare un Ufficio di coordinamento delle attività formative, degli interventi e dei servizi promossi dalla DGIEPM per la promozione ed il sostegno delle comunità italiane all’estero e dei cittadini stranieri iscritti in apposite anagrafi, candidati ad emigrare in Italia.

Presso gli Uffici consolari ai quali è affidata l’amministrazione delle iniziative delle attività di cui all’art. 2, è assegnato un contingente di dirigenti scolastici per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica ai quali viene affidato l’incarico dalla DGIEPM in base alla normativa vigente. Detto contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, con il Ministro dell’Economia e con il Ministro degli Italiani nel Mondo.

Il personale di cui al comma 2 del presente articolo è collocato fuori ruolo con provvedimenti adottati dall’amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli Affari esteri e con quello dell’Economia. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo professionale di appartenenza.

Il servizio prestato ai sensi del presente articolo che avrà, salvo conferma, durata triennale è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza

Il coordinatore, coadiuvato da personale locale a contratto, risponde direttamente al Titolare dell’Ufficio consolare per le iniziative di coordinamento, e progetta d’intesa con il medesimo la pianificazione e lo sviluppo delle attività medesime.

Il personale di cui al presente articolo potrà essere destinato all’estero soltanto dopo aver frequentato un corso pre-posting organizzato dalla DGIEPM in collaborazione con Università italiane.

Art.11

Coordinatori dei servizi presso le Rappresentanze diplomatiche

Presso 12 Rappresentanze diplomatiche dei Paesi in cui si attuano le suddette iniziative linguistico-culturali e formative, scelte con apposito decreto del Ministro degli Affari Esteri è assegnato un contingente di dirigenti scolastici ai quali viene affidato l’incarico dalla DGIEPM in base alla normativa vigente.

A loro è conferito il compito di coordinare l’attività e le iniziative realizzate nelle dipendenti circoscrizioni consolari. Detto contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, con il Ministro dell’Economia e il Ministero per gli Italiani nel Mondo.

Il personale di cui sopra è collocato fuori ruolo con provvedimenti adottati dall’amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e con quello dell’Economia. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo professionale di appartenenza.

Il servizio prestato ai sensi del presente articolo che avrà, salvo conferma, durata triennale è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza

Il coordinatore, coadiuvato da personale locale a contratto, assunto e gestito dalla DGIEPM, risponde direttamente al Titolare della Rappresentanza diplomatica per le iniziative di coordinamento, e progetta d’intesa con il medesimo la pianificazione e lo sviluppo delle attività medesime.

Il personale di cui al presente articolo potrà essere destinato all’estero soltanto dopo aver frequentato un corso pre-posting organizzato dalla DGIEPM in collaborazione con Università italiane.

Articolo 12

Ordinamenti didattici, Programmi, esami e titoli di studio

Con disposizioni specifiche e successive, la DGIEPM provvede a rivedere, aggiornare ed integrare secondo i principi di cui all’art. 9 i programmi e gli ordinamenti didattici dei corsi e degli interventi formativi attivabili anche per l’età prescolare, le procedure d’esame e le modalità di riconoscimento dei titoli di studio, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca e con le competenti Autorità locali. Si avvale , a tale scopo, delle migliori competenze scientifiche e tecniche individuabili sia in Italia che all’estero, favorendo con ciò una peculiare e progressiva internazionalizzazione dei curricoli formativi e dei metodi didattici. .

Art.13

Ricerca e sviluppo

Allo scopo di assicurare una costante riflessione critica sulle attività e sulle iniziative programmate, attuate e monitorate, la DGIEPM è autorizzata ad utilizzare fino all’8 % del suo stanziamento annuale di bilancio per condurre, d’intesa ovvero in convenzione con Università, Istituti di ricerca, Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, studi , ricerche e sperimentazioni finalizzate alle attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi.

Art.14

Personale docente e formativo

Il personale docente è assunto in loco con contratto di diritto privato dagli enti gestori delle attività linguistico-culturali e formative sulla base della normativa locale.

La DGIEPM predispone un piano triennale di formazione in servizio e di aggiornamento dei docenti che di anno in anno viene adeguato alle specifiche esigenze locali.

Tale piano viene attuato con la collaborazione di Università e Istituti di formazione italiani e stranieri. La DGIEPM istituisce centri di formazione e aggiornamento in loco per docenti di italiano all’estero e formatori, anche d’intesa con Università italiane e straniere.

Ciascun docente partecipa almeno ad un intervento formativo nell’arco del triennio.

Art.15

Certificazione e accreditamento del personale docente e formativo

Il personale docente viene assunto dagli enti gestori sulla base di criteri generali di selezione stabiliti dalla DGIEPM la quale si avvale della collaborazione di strutture di formazione dei docenti istituite presso Università italiane e dei centri di formazione di cui all’art.14, sentite le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari.

Detto personale può essere reclutato anche tra il personale docente di ruolo in Italia, in regime di aspettativa e con onere a carico dell’ente gestore. Il periodo trascorso in tale aspettativa è valido, a tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella scuola.

Le selezioni hanno luogo in ciascuna circoscrizione consolare a cura di una Commissione istituita dal Console che la presiede ed di cui faccia parte come membro di diritto il Dirigente scolastico operante presso l’Ufficio consolare, previsto dall’art.10. Nelle sedi in cui opera soltanto la Rappresentanza diplomatica, alla Commissione di selezione partecipa come membro di diritto il Dirigente scolastico previsto dall’articolo 11.

Il superamento della selezione dà diritto all’iscrizione in un elenco non graduato di idoneità, redatto dalla Commissione. Gli enti gestori possono liberamente scegliere all’interno di detto elenco il personale con cui stipulare contratto di diritto privato. I suddetti elenchi vengono aggiornati ogni triennio e, comunque, ogni qualvolta si presenti la necessità di reperire personale docente.

Art.16

Norme transitorie ed esecutività

L’attuale contingente di dirigenti scolastici in servizio nelle attività linguistico-culturali per le comunità italiane all’estero, giuridicamente dipendente dalla DGPCC e funzionalmente dipendente dalla DGIEPM, passa con effetto immediato, alle dipendenze giuridiche e funzionali della DGIEPM.

Il personale docente e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di ruolo in servizio nelle attività linguistiche-culturali per le comunità italiane all’estero, giuridicamente dipendente dalla DGPCC e funzionalmente dipendente dalla DGIEPM, viene assorbito gradualmente a partire dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge, nelle attività gestite dalla DGPCC, comportando una contestuale riduzione del contingente del personale docente e ATA stabilito ai sensi del decreto legislativo n. 297/1994, art. 639.

La presente legge è immediatamente esecutiva.

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