L'incontro del 13 febbraio 2002 sull'OM Incarichi Presidenza
Il giorno 13 febbraio 2002 si è tenuto l’incontro, già messo in calendario dalla seduta del 6 dello stesso mese, sull’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale relativa agli incarichi di Presidenza per l’anno scolastico 2002-2003.
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Il giorno 13 febbraio 2002 si è tenuto l’incontro, già messo in calendario dalla seduta del 6 dello stesso mese, sull’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale relativa agli incarichi di Presidenza per l’anno scolastico 2002-2003.
Presenti il Direttore Generale Dott. Zucaro e le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL Scuola, Snals e Anp.
L’Amministrazione ha recepito molte delle osservazioni avanzate anche dalla CGIL Scuola nell’incontro precedente, in merito soprattutto ad un adeguamento dell’Ordinanza alle modifiche dell’ordinamento scolastico di recente intervenute a livello normativo.
Le modifiche proposte dall’Amministrazione si ispirano pertanto a seguenti principi: - distinzione dei settori formativi (scuola elementare e media, scuola superiore) secondo quanto prevede l’art. 29 del D.L.vo 165/2001 sul reclutamento dei Dirigenti Scolastici;
- inquadramento dei Dirigenti Scolastici in ruoli regionali (anche questo revisto dallo stesso D.L.vo);
- dimensionamento delle istituzioni scolastiche (DPR n. 233/98) e costituzione degli istituti comprensivi orizzontali (Superiori) e verticali (elementari e medie, elementari-medie-superiori).
Sulla base di tali principi l’Amministrazione ha avanzato le seguenti proposte:
· Graduatorie di livello regionale suddivise per i due settori formativi con precedenza per la provincia in cui è ubicata la sede di titolarità;
· Competenza di assegnazione degli Incarichi al Direttore Regionale;
· Possesso dei requisiti (sette anni con laurea) previsti dal D.L.vo 165/2001 art. 29 per accedere all’incarico di Presidenza;
· Possibilità di inclusione nelle graduatorie del settore formativo delle scuole elementari e medie agli insegnanti elementari in possesso di sette anni di ruolo con laurea;
· Riconoscimento di precedenza incondizionata agli aspiranti che hanno svolto tre anni di incarico di Presidenza nei due distinti settori formativi;
· Negli istituti comprensivi di ogni ordine e grado (elementare, media e superiore) precedenza nell’attribuzione dell’incarico ai docenti inclusi nella graduatoria degli istituti di secondaria superiore;
· Riconoscimento, nella tabella di valutazione, degli incarichi svolti negli istituti educativi e limitazione della valutazione degli incarichi espletati negli organi collegiali a quelli svolti in rappresentanza della componente docente.
L’Amministrazione ha proposto, altresì, di mantenere alcune modifiche già avanzate nella seduta precedente e che possono essere accettate. Esse sono:
- utilizzazione delle graduatorie dei candidati ammessi al corso di formazione del primo corso concorso per Dirigenti Scolastici con priorità rispetto a quelle degli incarichi di Presidenza: ciò è una conseguenza delle Legge Finanziaria 2002 art. 22 comma 11 L. 448/2001, il cui dispositivo non può che essere applicato.
- riconoscimento di una precedenza agli aspiranti che necessitano di cure continuative (nella sede in cui è possibile apprestare le cure stesse) e a quelli che ricoprono cariche pubbliche negli Enti locali.
La Cgil Scuola ha positivamente valutato il riconoscimento, più volte richiesto, della possibilità ai docenti della scuola elementare laureati di accedere agli incarichi di Presidenza nel settore della scuola di base.
Ha, inoltre, fatto osservare che la graduatoria regionale è una misura di scarso peso reale dal momento che permane la precedenza provinciale, che la graduatoria avrà validità di un anno e, di fatto, viene assorbita dall’assegnazione prioritaria dell’incarico –necessariamente di livello regionale essendo regionale il concorso – ai triennalisti che hanno superato il periodo di formazione.
E’ necessario fare, inoltre, un ulteriore passo in avanti, proprio in base alla mutata normativa che è stata posta a base delle proposte dell’Amministrazione, circa la possibilità di accesso agli Incarichi per tutti i docenti che ne hanno titolo in tutti i settori formativi. In altri termini, così come è previsto che gli stessi Dirigenti Scolastici possano passare da un settore formativo all’altro (sulla base della nuova normativa se in possesso di titoli), allo stesso modo è giusto consentire a tutti i docenti, se in possesso di titolo (e in questo caso non può che essere l’abilitazione/idoneità all’insegnamento di una materia che si insegna in un dato ordine di scuola richiesto), di aspirare all’assegnazione dell’incarico in tutti gli ordini di scuola indipendentemente da quello in cui si insegna. Ciò consentirà ai docenti delle scuole superiori di accedere alle scuole medie e viceversa ai docenti delle scuole di base, se in possesso dei titoli di insegnamento.
Operare in tal modo vuol dire anche superare la proposta dell’Amministrazione circa la precedenza ai docenti delle scuole superiori negli istituti comprensivi di scuole elementari, medie e superiori, che costituirebbe il riconoscimento di una gerarchia fra le scuole e all’interno della docenza che non ha fondamento giuridico.
E’ stata, infine, sollevata la questione di dare la possibilità, in alcune determinate e motivate situazioni previa informazione sindacale, al Direttore Regionale di assegnare le sedi non secondo l‘ordine di graduatoria. La CGIL Scuola insieme ad altri Sindacati ha espresso la sua contrarietà.
Sono state ribadite le scadenze già comunicate nel precedente incontro:
- pubblicazione dell’O.M. entro il 15 marzo;
- presentazione delle domande dal 12 marzo al 15 aprile;
- pubblicazione delle graduatorie entro il 30 maggio.
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