Inquadramento economico ATA ex Enti Locali
nota dell’ufficio legale nazionale in merito all’applicazione dell’art. 8 della L.124/99.
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La nota conferma che l’accordo con l’ARAN è stato utile per "disciplinare" in tempi brevi un primo inquadramento economico del personale transitato. L’ accordo non fa venire meno l’obbligo dell’amministrazione di procedere alla ricostruzione della carriera previo riconoscimento al personale transitato dei servizi maturati presso l’ente locale.
Roma, 18 settembre 2000
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L’art.8 della L. n.124/99, com’è noto, disciplina il trasferimento del personale ATA degli EE.LL. alle dipendenze dello Stato; l’applicazione di tale normativa ha dato luogo però ad un vasto contenzioso che rischia peraltro di espandersi ulteriormente.
Considerati i due diversi ordinamenti vigenti per il personale degli EE.LL. e per quello dello Stato, in sede di applicazione della citata normativa dell’art.8 si sono posti numerosi problemi sia per quanto concerne il livello e le modalità di inquadramento sia per quanto concerne il riconoscimento dell’anzianità maturata presso gli EE.LL..
In merito a tali questioni si deve anzitutto distinguere l’inquadramento di detto personale nell’ordinamento statale del riconoscimento nel nuovo inquadramento dell’anzianità maturata presso l’ente locale; l’inquadramento di detto personale nei ruoli dello Stato non può difatti essere condizionato dai tempi complessi del riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità; a tal fine molto opportunamente con l’accordo sindacale del 20 luglio 2000 si sono definite le modalità di inquadramento del personale proveniente dagli EE.LL. con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o inferiore al trattamento tabellare in godimento alle dipendenze degli EE.LL..
Dopo tale prima operazione l’Amministrazione dovrà procedere per ciascun dipendente alla ricostruzione della carriera previo riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso l’ente locale.
E’ evidente quindi che i provvedimenti di inquadramento di cui all’art.3 dell’accordo sindacale non coincidono (e quindi non assorbono) con quello di riconoscimento dell’anzianità.
Ovviamente l’Amministrazione dovrà emanare specifiche istruzioni in merito;poiché però un eventuale ritardo da parte dell’Amministrazione può penalizzare ingiustamente gli interessati, costoro possono tutelarsi notificando all’Amministrazione statale una forte diffida; il Sindacato Scuola è ovviamente impegnato a fornire tutta la necessaria collaborazione ed assistenza.
18 settembre 2000
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