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Incontro all’ARAN su il “Personale delle scuole italiane all’estero”

Nell’ambito degli incontri per il rinnovo del CCNL 2002-2005, il pomeriggio del 22 aprile u.s. presso la sede dell’ARAN si è svolto il confronto tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale (CGIL scuola, CISL scuola, UIL scuola, SNALS e Gilda) sulle questioni riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero.

23/04/2003
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Nell’ambito degli incontri per il rinnovo del CCNL 2002-2005, il pomeriggio del 22 aprile u.s. presso la sede dell’ARAN si è svolto il confronto tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale (CGIL scuola, CISL scuola, UIL scuola, SNALS e Gilda) sulle questioni riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero.

In occasione di questo rinnovo contrattuale è stato convenuto dalle parti la opportunità di non ricorrere, per quanto riguarda il personale delle scuole italiane all’estero, all’istituto della sequenza contrattuale, ma di inserire all’interno del contratto il capitolo riguardante il personale in questione. Ciò per facilitare una più puntuale collocazione dei diritti e dei doveri del personale docente e non docente, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni scolastiche all’estero nell’ambito del CCNL, soprattutto tenendo conto che ci si trova di fronte ad un’altra controparte pubblica, il Ministero degli Affari Esteri, per certi versi estranea alle vicende del contratto scuola.

Nell’apposito Capo VIII – Personale delle scuole italiane all’estero – vengono normati gli specifici istituti contrattuali posti a capo di questo personale. L’operazione che si tenta di fare con questo rinnovo è quella di riunificate in un unico articolato istituti contrattuali disciplinati da testi contrattuali diversi che in questi anni si sono sovrapposti e che hanno dato vita ad una stratificazione di norme spesso in regime di contraddizione provocando interpretazioni,applicazioni contrastanti e contenzioso e ovviamente migliorare le condizioni di lavoro del personale interessato sulla base della piattaforma a suo tempo presentata alla controparte.

Il testo presentato dall’ARAN, pur movendosi in questa direzione, presenta, però, alcune contraddizioni di fondo. In particolare con il testo base di partenza, indispensabile per il confronto, sono state effettuate operazioni non condivisibili come quella di “cassare” alcuni istituti contrattuali. Operazione contestata dalle organizzazioni sindacali sia dal punto di vista del metodo che del merito in quanto tale istituti sono ad oggi in vigore e che proprio sulla base di quelle norme deve avvenire il confronto.

Comunque la discussione ha coinvolto il complesso degli articoli di riferimento e in particolare si è dipanata su cinque filoni.

  1. La CGIL scuola e le altre organizzazioni sindacali hanno posto l’accento sulla necessità di ridisegnare l’attuale schema delle relazioni sindacali precisando, ai vari livelli, le materie oggetto di contrattazione e le materie oggetto di informazione preventiva e successiva. Ciò allo scopo di rendere più efficace il testo contrattuale e più esigibile il diritto alla contrattazione e all’informazione, anche alla luce del decreto sull’autonomia scolastica delle istituzioni scolastiche all’estero recentemente emanato.

  2. Sempre in tema di esigibilità dei diritti le organizzazioni sindacali, unitariamente, hanno sollevato la necessità di rivedere l’attuale trattamento giuridico (ferie, permessi..), economico (assegno di sede, TFR..) e previdenziale del personale assunto a tempo determinato. A nostro modo il trattamento di questo personale non può essere diverso da quello di quello in servizio nell’area metropolitana. I richiami agli articoli del CCNL metropolitano rappresentano passi in avanti per il miglioramento delle condizione del personale assunto con contratto a termine, anche se restano necessari chiarimenti sul trattamento economico con particolare riferimento all’assegno di sede.

  3. Sulla destinazione all’estero sono state avanzate richieste di modifica sulle “modalità di svolgimento delle prove di accertamento della conoscenza della lingua” con particolare riferimento alla necessità di avvalersi di agenzie certificate e specializzate a livello internazionale in materia di prove strutturate di conoscenza linguistica. Come pure è stata richiesta la necessità di rivedere il complesso della costituzione, aggiornamento e gestione delle graduatorie.

  4. Mentre sulla permanenza all’estero, fermo restando quanto previsto all’art. 8 dell’accordo successivo del 14 settembre 2001, la CGIL scuola insieme ad altre organizzazioni sindacali hanno esplicitamente avanzato la necessità di far rivivere, fino alla fine dei suoi effetti, la norma transitoria contemplata nell’art. 9 dell’accordo del 14 settembre 2001. Si tratta di un istituto contrattuale che non può scomparire in corso d’opera in quanto creerebbe contraddizioni e contenzioso di difficile gestione con la penalizzazione di diritti contrattualmente definiti. Considerato che su questo argomento ci sono posizioni diverse in seno alla delegazione di parte sindacale, si è convenuto sull’opportunità di trovare una soluzione condivisa da tutta la delegazione.

  5. Infine sono stati affrontati un’altra serie di questioni su cui l’ARAN si è impegnato a trovare una dicitura contrattuale migliorativa e più chiara, ovviamente sulla base delle indicazioni e richieste avanzate dalla delegazione sindacale. Ci si riferisce in modo particolare ai permessi, alle norme applicative, agli impegni connessi all’applicazione dell’autonomia scolastica, ai progetti finalizzati con particolare riferimento agli stanziamenti economici. Inoltre è stato convenuto di individuare nel foro di Roma le competenze relative alle controversie di lavoro.

Nei prossimi giorni l’ARAN fornirà alle organizzazioni sindacali il testo ripulito e aggiornato.

Roma, 23 aprile 2003

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