Graduatorie d'istituto: chiarimenti sulle abilitazioni
Pubblichiamo la nota del Miur prot. n. 569 del 13 settembre 2004 che chiarisce il contenuto delle disposizioni di cui al punto C 4, lettera a) (nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione) della tabella di valutazione dei titoli allegata alla legge n. 143/200.
Pubblichiamo la nota del Miur prot. n. 569 del 13 settembre 2004 che chiarisce il contenuto delle disposizioni di cui al punto C 4, lettera a) (nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione) della tabella di valutazione dei titoli allegata alla legge n. 143/200.
Nella nota si legge che ”in caso di più abilitazioni conseguite con esami distinti, il punteggio aggiuntivo di 3 punti, quale altro titolo, deve essere attribuito a ciascuna abilitazione conseguita qualora questa sia stata oggetto di apposita certificazione da parte della S.S.I.S"
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Nota prot. n. 569 del 13 settembre 2004
Oggetto: Graduatorie permanenti. Ex lege 124/1999.
In relazione a numerosi quesiti pervenuti si fa presente che le disposizioni contenute nella tabella di valutazione dei titoli, allegata alla legge n. 143/2004, al punto C 4, lettera a) - richiamate nella nota prot. n. 691 del 10.5.2004, con cui sono stati forniti chiarimenti sulla nuova normativa delle graduatorie permanenti - prevedono che “nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione”.
Pertanto, in caso di più abilitazioni conseguite con esami distinti, il punteggio aggiuntivo di 3 punti, quale altro titolo, deve essere attribuito a ciascuna abilitazione conseguita qualora questa sia stata oggetto di apposita certificazione da parte della S.S.I.S..
In proposito si richiama la normativa contenuta nel Regolamento sull’esame di Stato conclusivo dei corsi S.S.I.S., di cui al D.I. n. 268 del 4.6.2001, che prevede, all’art. 7, solo per il primo biennio di funzionamento delle Scuole di specializzazione la possibilità di sostenere un unico esame per il conseguimento di più abilitazioni, inserite in un ambito disciplinare. In tale ipotesi l’esame scritto ed orale è unico e copre tutte le discipline previste nelle classi di abilitazione, per ognuna delle quali il candidato discute una separata relazione critica sulle attività di tirocinio e di laboratorio didattico.
A regime, dall’anno accademico 2001/02 le prove scritte e il colloquio devono essere distinte per ciascuna classe di abilitazione e il colloquio che si svolge il giorno successivo a quello in cui si è sostenuta la prova scritta, inizia con la discussione della predetta relazione e prosegue con la discussione sui contenuti della prova scritta (artt. 2 e 3 del D.I. n. 268/2001).
Pertanto, escludendo che, per esami distinti, possa intendersi la semplice presentazione di una tesina o di una relazione sull’attività svolta anche se riferita a più classi di abilitazione, in presenza di un unico esame si esprime l’avviso che non debba essere attribuito il punteggio di cui al punto C 3 della sopra citata tabella di valutazione.
Il Direttore Generale: Cosentino
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