FLC CGIL
Nonno, cos'è il sindacato? Il nuovo libro di Edizioni Conoscenza

https://www.flcgil.it/@3829611
Home » Scuola » Formazione Professionale » La previdenza complementare e le nuove norme sul TFR nel lavoro privato

La previdenza complementare e le nuove norme sul TFR nel lavoro privato

Con Decreto Legge n. 279 del 13 novembre 2006 viene anticipato di un anno l’avvio della riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs 252 del 5 dicembre 2005. Dal 1 gennaio 2007 le lavoratrici e i lavoratori in servizio in tutte le aziende private, nonché i lavoratori autonomi, dovranno scegliere, nell’arco di sei mesi, se trasferire il proprio TFR, che maturerà a partire da tale data, ad un fondo pensione o lasciarlo in azienda. Per la CGIL: no al silenzio, si all’assenso

02/01/2007
Decrease text size Increase  text size

A seguito del Memorandum d’intesa sottoscritto dal Governo con Confindustria e Organizzazioni Sindacali Confederali il 23 ottobre u.s. e a seguito del successivo Decreto Legge n. 279/2006 del 13 novembre u.s. è stato anticipato di un anno l’avvio della riforma della previdenza complementare e le nuove norme sul TFR introdotte dal D.Lgs n. 252/2005 .

Come è noto la riforma della previdenza complementare, varata con le disposizioni legislative sopra ricordate, introduce una modifica notevole nel sistema pensionistico italiano articolato su due binari paralleli. Da un lato, infatti, continua ad operare la previdenza pubblica obbligatoria che continua a garantire la pensione di base mediante gli istituti previdenziali (Inps, Inpdap ecc.), mentre dall’altro viene introdotta la previdenza complementare finalizzata all’erogazione di trattamenti aggiuntivi e integrativi a quelli già previsti dal sistema obbligatorio. Ciò significa la possibilità da parte dei lavoratori di destinare il proprio TFR maturando non solo ai fondi pensionistici negoziali ma anche ai fondi pensione aperti e alle forme assicurative. Il che comporta che a partire dal 1 gennaio 2007 le lavoratrici e i lavoratori dovranno scegliere, nell’arco dei sei mesi successivi, se trasferire il proprio TFR maturando in tutto o in parte alla previdenza complementare o in alternativa mantenerlo come tale, ovvero lasciarlo in azienda. Al termine dei sei mesi il silenzio totale del lavoratore (silenzio/assenso) equivale, a tutti gli effetti di legge, alla destinazione di tutto il TFR maturando ad un fondo negoziale o ad un altro fondo privato individuato dal datore di lavoro.

In queste settimane CGIL, CISL e UIL stanno predisponendo una piattaforma per affrontare la trattativa col governo che si svolgerà, come previsto dal Memorandum, tra gennaio e maggio. La piattaforma, che pone al centro la difesa della previdenza pubblica, sarà oggetto di una consultazione diffusa che coinvolgerà gli organismi sindacali e i lavoratori. Nello stesso periodo partiranno i sei mesi della campagna di informazione sul silenzio/assenso. La discussione e la consultazione dei lavoratori riguarderà quindi tutti e tre i pilastri della previdenza: previdenza pubblica obbligatoria, fondi negoziali e fondi privati e assicurativi.

Sul primo pilastro, quello relativo alla previdenza pubblica, si tratta di dare maggiore attenzione ai giovani che hanno subito un evidente peggioramento dovuto alla moltiplicazione dei lavori instabili e precari che influiscono sul calcolo (contributivo) della loro pensione. Sugli altri due pilastri riteniamo che debba essere privilegiato e favorito quello relativo ai fondi negoziali ovvero di origine contrattuale sia per via della loro caratteristica previdenziale, mutualistica e no-profit sia per via del sistema di controllo assicurato dall’assemblea dei rappresentanti dei lavoratori aderenti.

Per questo la CGIL si è dichiarata contraria al silenzio/assenso. La CGIL ritiene invece che ogni lavoratore dovrà essere messo nella condizione di conoscere, capire e decidere liberamente cosa fare del suo TFR. Tra l’altro va ricordato che chi non deciderà vedrà, comunque, versare il suo TFR ai fondi senza che l’azienda versi il suo contributo aggiuntivo a quello versato dal lavoratore.

Come si vede ci troviamo di fronte ad una materia complessa e complicata che coinvolge tutto il mondo del lavoro privato compreso quello di tutti i compartidel variegato mondo della conoscenza privata. Si tratta di lavoratori che operano a vario titolo nelle scuole non statali private di ogni ordine e grado, negli asili nido privati, nelle università libere e private, nella formazione professionale, nelle Accademie e nei conservatori privati e nella ricerca privata. Ad oggi in tutti questi settori ancora non operano i fondi negoziali e questo rende ancora più problematica la scelta da parte dei lavoratori. Come FLC Cgil riteniamo che, in attesa della costituzione di fondi negoziali di categoria, sia opportuno da parte dei lavoratori aderire, anche in via provvisoria, al fondo Espero ovvero al fondo negoziale del personale della scuola statale per via delle garanzie e delle caratteristiche che offre.

Indipendentemente da ciò al fine di fornire alle lavoratrici e ai lavoratori una informativa più dettagliata della materia rinviando ai documenti di CGIL, CISL e UIL e dando loro una prima sintesi di carattere generale delle nuove norme riassunte in apposite schede che pur non essendo esaustive, sono utili per iniziare a orientarsi in vista dell’entrata a regime del sistema.

Roma, 2 gennaio 2007

Altre notizie da:

Servizi e comunicazioni

Articolo 33, Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33
Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Scuola: principali approfondimenti
Mobilità scuola 2018/2019
Testo Unico su salute e sicurezza integrato e aggiornato
Filo diretto sul contratto
Le funzioni nel consiglio di classe
Ricostruzione di carriera
Come si convocano i supplenti
Link utili
Logo MIUR
Logo MEF
Logo NOIPA
Logo INPS
Logo Fondo ESPERO
Logo EBINFOP
Seguici su facebook

Nonno, cos'è il sindacato?

Presentazione del libro il 5 novembre
al Centro Binaria di Torino, ore 18.

SFOGLIALO IN ANTEPRIMA!