Estero. Il personale partito in ritardo ha diritto ad avere un mandato di cinque anni scolastici completi
Lo ha stabilito il giudice del tribunale di Roma. La sentenza, che segna una radicale controtendenza della giurisprudenza in materia, prevede per i ricorrenti, tutti partiti in ritardo, il mantenimento in servizio per effettivi cinque anni scolastici in quanto trattasi di un diritto soggettivo stabilito dal CCNL non soggetto a disposizioni amministrative diverse. Per anno scolastico effettivo si intende un periodo di servizio pari o superiore a 180 giorni
In piena controtendenza con la precedente giurisprudenza - ordinanze cautelari e sentenze sia in sede amministrativa che lavoristica - il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, con sentenza n.8759 del 4 maggio 2007, ha stabilito che il personale della scuola in servizio all’estero ha diritto, ai sensi dell’art. 112 del CCNL del comparto scuola, di espletare il proprio mandato per effettivi cinque anni scolastici in quanto trattasi di un diritto soggettivo e quindi non soggetto a disposizioni amministrative diverse.
Da ciò ne consegue per il giudice la dichiarazione di illegittimità della prassi amministrativa adottata fino ad ora dal MAE, e la considerazione, in via analogica con quanto accade in territorio metropolitano, in base alla quale è equiparabile ad un anno scolastico ed efficace agli effetti della previsione contrattuale del mandato un periodo di servizio pari o superiore a 180 giorni.
Pertanto i ricorrenti, sei lavoratori e lavoratrici tutti assistiti dall’ufficio legale della FLC Cgil, in servizio nelle rispettive sedi estere dal marzo del 2003, anziché rientrare in territorio metropolitano alla fine dell’anno scolastico in corso devono essere mantenuti in servizio nelle rispettive sedi attuali per espletare effettivamente il quinto anno scolastico che, nella fattispecie, è da ritenersi concluso al 31 agosto 2008.
Come si vede si tratta di una sentenza destinata a modificare radicalmente una prassi discutibile adottata dall’Amministrazione da anni che, forte di precedenti pronunciamenti giudiziari, aveva sempre respinto la soluzione avanzata dalle organizzazioni sindacali e in particolare dalla FLC Cgil di considerare valido, ai fini dell’esigibilità del diritto soggettivo di cui all’art. 112 del CCNL del comparto scuola, un periodo di servizio effettivo pari o superiore a 180 giorni.
Ci preme sottolineare che trattandosi di una sentenza di primo grado e pertanto non definitiva in quanto soggetta ad eventuali appelli da parte del soccombente - è presumibile che l’Amministrazione faccia ricorso – gli effetti giuridici interessano solo il personale ricorrente interessato dal dispositivo di sentenza e quindi il principio stabilito dal giudice del tribunale di Roma non è automaticamente estensibile a tutti i potenziali aventi diritto.
Tra l’altro ci risulta che i giudici della sezione lavoro del tribunale di Roma saranno, nei prossimi giorni e mesi, saranno chiamati a pronunciarsi nuovamente sull’argomento a seguito di ulteriori ricorsi depostati da parte degli interessati. Questo ci porta a dire che ci troviamo di fronte ancora a pronunciamenti giudiziari provvisori che potrebbero essere non univoci proprio perché raggiunti in primo grado di giudizio.
Indipendentemente dagli esiti giudiziari dei prossimi mesi sull’argomento la FLC Cgil, anche alla luce del pronunciamento ricordato, sosterrà, in sede di rinnovo contrattuale, la necessità di introdurre nell’articolo di riferimento una precisa specificazione che recepisca quanto contenuto dalla sentenza medesima.
Roma, 25 maggio 2007
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