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Estero. Ancora una sentenza favorevole per il personale della scuola inviato in ritardo all’estero

In un recente dispositivo (sentenza n. 20613 del 20 novembre 2007 del Tribunale di Roma) il giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto a rimanere in servizio fino al completamento effettivo del mandato al personale della scuola partito in ritardo che, per tale effetto, non ha potuto effettuare per lo meno 180 giorni di servizio. Accolti i ricorsi di 40 lavoratrici e lavoratori riunificati in un unico giudizio.

26/11/2007
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In coerenza con quanto disposto in un precedente pronunciamento il giudice del Lavoro ha riconosciuto a 40 lavoratrici e lavoratori inviati in ritardo nelle sedi estere il diritto a completare il proprio incarico per gli effettivi anni scolastici previsti dal proprio mandato, accogliendo la tesi in base alla quale un periodo inferiore a 180 giorni di servizio non può essere considerato un anno scolastico effettivo.

Ciò si evince dal dispositivo di sentenza, n. 20613 del 20.11.2007 del Tribunale di Roma, in base al quale il giudice “ accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti allo svolgimento di un mandato completo, ovvero di 5 anni scolastici e, per l'effetto, ordina all'amministrazione resistente il mantenimento in servizio all'estero dei medesimi ricorrenti per il quinto anno scolastico….., compensa integralmente tra le parti le spese processuali".

Viene così confermato il principio che per anno scolastico si intende un periodo di effettivo servizio pari o superiore a 180 giorni in analogia con quanto avviene, nella valutazione dell’anno scolastico, per il territorio metropolitano.

I ricorsi, patrocinati dal legale della FLC Cgil, sono stati riassunti davanti ad un unico giudice in fase di merito che è seguita alla fase cautelare e quindi assumono una valenza significativa sia per la quantità dei ricorrenti sia perché investono una pluralità di istanze cautelari a suo tempo presentate.

Questo pronunciamento, siamo in attesa che il giudice depositi la sentenza per conoscere le argomentazioni giuridiche utilizzate, è destinato a mutare sostanzialmente l’orientamento della magistratura dopo lei precedenti sentenze contraddittorie.

Questo rafforza la posizione delle OO.SS. che, in occasione del prossimo confronto negoziale sulla definizione della sequenza contrattuale relativa al capo X del CCNL, potranno rivendicare ulteriormente e con maggior forza una definizione della materia che non potrà che essere coerente con questo pronunciamento del giudice del lavoro.

Roma, 26 novembre 2007

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