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Esami di stato. Ordinanza sulle modalità operative: restano i privilegi per i privatisti esterni e per i frequentanti l'ora di religione

La nuova ordinanza, ancora una volta emessa senza nessuna informazione preventiva o confronto con le organizzazioni sindacali, non modifica le pesanti contraddizioni già rilevate nello scorso anno.

11/03/2008
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Con data 10 marzo 2008 è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale n. 30 e relativi allegati, riguardante le istruzioni e le modalità operative e organizzative per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole secondarie di secondo grado.

Come si ricorderà l’ordinanza già nello scorso anno aveva sollevato molte contestazioni soprattutto per il passaggio riguardante l’attribuzione di crediti scolastici maggiorati agli alunni frequentanti l’insegnamento della Religione Cattolica rispetto a quelli non frequentanti. L’argomento era stato oggetto di un ricorso, su cui il TAR ancora non si è pronunciato nel merito. Si era invece pronunciato su una sospensiva d’urgenza sospendendo la cosa, ma il Ministro Fioroni, con una sollecitudine degna di miglior causa, si era affrettato a ricorrere al Consiglio di Stato ottenendo la sospensione della sospensiva.
Dunque anche l’assenza di un pronunciamento di merito avrebbe dovuto consigliare una nuova attenzione alla cosa. Ma il Ministero se ne è ben guardato.
Così riavremo la situazione per cui l’insegnante di Religione Cattolica potrà non solo mettere una buona parola e un voto in più a favore nel consiglio di classe per coloro che frequentano (per l’amor di Dio, “con interesse”, nemmeno necessariamente con profitto!) la sua disciplina, ma anche accrescere il voto finale per la parte riguardante il credito scolastico.
Lo stesso potrà fare l’insegnante di attività alternative all’IRC. Mentre si ritroveranno spiazzati tutti quei ragazzi (e sono la maggioranza dei non avvalentisi, soprattutto dai 18 anni in su) che hanno scelto di non frequentare nulla o di svolgere studio individuale o che hanno scelto nella stessa ora attività di carattere sociale (questi ultimi potranno aver un piccolo beneficio in termini di credito non scolastico bensì formativo: un punteggino minore e sempre che la loro attività sia certificata da un insegnante che li deve aver seguiti in questa esperienza).

Anche per i privatisti esterni resta il privilegio di poter essere ammessi all’esame senza nessun giudizio di ammissione, il quale invece paradossalmente viene richiesto agli alunni interni delle scuole sia statali che paritarie o legalmente riconosciute. Non è stato posto rimedio infatti allo svarione del Parlamento che nell’approvare la legge 1/2007, emendando la legge 425/97 (la quale a sua volta aveva abolito l’ammissione all’esame), aveva modificato la parte sui candidati interni ma si era dimenticato della parte sui candidati esterni. Il rimedio era stato inserito nel cosiddetto disegno di legge Bersani Ter, ma quest’ultimo fu successivamente diviso in due provvedimenti: il decreto ministeriale 248 (convertito in legge con urgenza) e il disegno di legge 1848. L’articolo che doveva rimediare allo svarione rimase in quest’ultimo provvedimento che però non fu approvato prima dello scioglimento delle Camere.
C’è dunque una responsabilità relativa degli estensori dell’ordinanza in questo vantaggio riservato agli esterni, anche se c’è da chiedersi come mai nessuno né nel Ministero né nel Parlamento abbia ritenuto questa faccenda degna dell’urgenza attribuita ad altri provvedimenti che hanno potuto godere di una rapida attuazione per decreto. E che non si tratti di quisquilie può essere certificato dal fatto che lo scorso anno la mancata ammissione all’esame di Stato per gli alunni interni costò un numero di bocciature più alto degli esami stessi e complessivamente un raddoppio dei tassi di bocciatura rispetto all’anno precedente. Va inoltre considerato che se la cosa non sarà sanata entro il prossimo anno, costituirà, attraverso il meccanismo del ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo, un escamotage per aggirare il mancato recupero dei debiti, così come già oggi consente a chiunque di aggirare il giudizio di ammissione.

A fronte di tutte queste contraddizioni è ancora più riprovevole il fatto che l’emanazione dell’Ordinanza non sia stata preceduta da un confronto con i sindacati, né da una informazione preventiva, come è previsto dalle norme contrattuali.

Roma, 11 marzo 2008

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