Esami di stato: nuove norme per crediti e valutazioni
Emanato il decreto su come attribuire crediti e lode agli esami di Stato. Una scheda sull’evoluzione di questi aspetti da Berlinguer alla Gelmini.
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Con l’incipit altisonante di “criteri per l’attribuzione della lode….”, tanto per blandire i cultori dell’eccellenza nella scuola italiana, che per qualcuno probabilmente è sempre troppo “di massa”, il MIUR ha emanato in data 16 dicembre il Decreto Ministeriale n. 99 col quale vengono regolati non solo la lode, ma anche, materia di più ampio interesse, i criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici, attraverso le relative tabelle.
L’attribuzione della lode
La lode, come si ricorderà non era originariamente prevista dalla riforma degli esami di stato avviata da Berlinguer nel 1997 con una legge che resta ancora il testo base di riferimento, pur modificato dalla legge 1 del 2007 (Fioroni) e dalle norme sulla valutazione avanzate dal DPR 122 del 2009 (Gelmini). Le norme di Berliguer contemplavano solo un “bonus” in crediti (tuttora previsto) a disposizione della commissione d’esame per portare al massimo dei voti il candidato “brillante” che non vi arrivasse con i crediti già acquisti nella carriera scolastica.
Fu infatti proprio il Ministro Fioroni ad introdurre con la legge 1/2007 la possibilità per la commissione di esame di aggiungere al massimo dei voti anche la lode. L’attribuzione della lode non prevedeva che una unica condizione: che il candidato non avesse già usufruito del “bonus” a disposizione della commissione per raggiungere il massimo dei voti.
Col DPR 122/2009 il Ministro Gelmini ne ha prospettato una più severa e rigida applicazione che, alla luce del nuovo decreto, fa perno non solo sul buon esito dell’esame senza “bonus” di sorta ma anche su una carriera che dal terzultimo anno non preveda voti inferiori all’otto e che il tutto (lode, massimo dei voti finali in ogni prova e in carriera) siano attribuiti tutti all’unanimità. Naturalmente non si manca di sottolineare la contabilizzazione del voto in condotta.
In verità si potrebbe notare che il DPR 122/2009 non poneva tutte queste condizioni sulla carriera e sulle prove delimitando l’unanimità alla sola concessione della lode.
Per quest’anno tuttavia non si considererà la parte in carriera, ma solo l’ultimo anno e per il prossimo 2010-11 solo il penultimo anno.
Col 2011-12 la cosa andrà a regime.
L’attribuzione dei nuovi crediti.
Anche l’attribuzione dei crediti ha subito variazioni nel corso degli anni e col cambiamento dei ministri, anche in ragione di nuove aggiunte all’esame stesso, come la terza prova. Eccole qui di seguito:
Esterni ed “ottisti”
Sia per l’attribuzione della lode che per l’attribuzione dei crediti sono previste disposizioni particolari per i candidati esterni e per gli “ottisti” (coloro che in virtù dei buoni risultati raggiunti possono anticipare l’esame di stato al penultimo anno), per le quali rimandiamo al decreto stesso.
Ci permettiamo di aggiungere che per i primi qualora fossero già ammessi all’ultimo anno da quest’anno è prevista la prova di ammissione all’esame, mentre per i secondi si chiedono risultati buoni già nel terzultimo anno (una norma di salvaguardia di fronte all’eccesso di “ottisti” registrati nelle scuole private).
Roma, 17 dicembre 2009
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