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Ecco i nuovi inquadramenti dei DSGA e dei guardarobieri

Il Ministero ha presentato le proposte definitive nell’incontro svoltosi il 22 Aprile 2004.

25/04/2004
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Per quanto riguarda i guardarobieri si prevede, a partire dal 1 gennaio 2003,la loro collocazione nel profilo economico corrispondente in applicazione dell’articolo 46 del CCNL 2003 e sulla base della tabella 2 ad esso allegata.

Più complesso, invece, il problema dell’inquadramento dei DSGA per la considerazione che l’articolo 87 del CCNL 2003 rappresenta il completamento della procedura per la collocazionedegli ex Responsabili amministrativi nel profilo di Direttore (articolo 8 precedente contratto).

Nella sostanza, sulla base delle proposte avanzate dal Miur, si è concordato di adottare la soluzione di attribuire ai DSGA sia il miglioramento economico di € 647,79 (pari al 30 % del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatorie la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000), sia l’equivalente temporale di detto importo.

Si è concordato, inoltre, di riferire la quantificazione temporale alle posizioni stipendiali in godimento al 1.9.2000 e di attribuirla a partire dal 1.1.2003.

Pertanto, l’applicazione dell’articolo 87 comporta 2 benefici:

  1. attribuzione di € 647,79 come assegno ad personam (in alcuni casi si aggiunge a quello già in godimento);

  2. attribuzione in termini di anzianità dell’equivalente temporale dell’assegno ad personam con conseguenti effetti di anticipazione delle decorrenze delle posizioni economiche successive a quella in godimento al 31.12.2002.

Precisiamo che, nei casi in cui al 1.1.2003 gli effetti di “accelerazione di carriera” sono tali da determinare la contestuale maturazione della posizione stipendiale successiva a quella in godimento al 31.12.2002, è previsto un meccanismo di ripartizione/riproporzionamento sia del miglioramento economico sia della corrispondente anzianitàtra le 2 posizioni stipendiali coinvolte (quella in godimento al 31.12.2002 e quella attribuita a partire dal 1.1.2003 per effetto del reinquadramento). In altre parole, il passaggio alla posizione economica successiva riassorbe quella parte dei benefici economici e temporali richiesti per il passaggio medesimo.

Roma, 25 aprile 2004

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