Docenti fuori ruolo: chiesta al MIUR una trattativa specifica
Il 27 novembre abbiamo inviato, insieme con la Cisl Scuola e la Uil Scuola, una nota unitaria ai Ministri dell’Istruzione e della Funzione Pubblica
Il 27 novembre abbiamo inviato, insieme con la Cisl Scuola e la Uil Scuola, una nota unitaria ai Ministri dell’Istruzione e della Funzione Pubblica per chiedere formalmente l’apertura di un tavolo di trattativa per la definizione delle procedure di mobilità verso altri comparti del personale docente collocato fuori ruolo per motivi di salute. Il testo della nota ribadisce il giudizio negativo, da noi espresso in tutte le occasioni, sui provvedimenti adottati con la legge finanziaria dello scorso anno nei confronti di questo personale e critica la posizione assunta dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle possibilità di mobilità intercompartimentale.
La sede contrattuale, espressamente prevista per questa materia, sia dal CCNL sia dal D.L.vo 165/2001, ci darà l’occasione per verificare la corrispondenza tra le dichiarazioni di disponibilità del MIUR e i comportamenti concreti.
Roma, 1 dicembre 2003
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Testo lettera unitaria
Roma, 27 novembre 2003
L’articolo 35 della legge 289/02 ha profondamente modificato le condizioni di lavoro del personale docente inidoneo alla propria funzione, ponendo tra l’altro un termine temporale alla possibilità di utilizzo in altri compiti.
Le scriventi OO.SS. hanno espresso con forza e chiarezza, durante il dibattito sulla legge finanziaria, tutta la propria contrarietà a tali scelte profondamente ingiuste e penalizzanti per gli interessati, in quanto non riconoscevano la particolare condizione dell’esplicazione del lavoro nella scuola, dell’attività di insegnamento, del rapporto con gli alunni e gli studenti.
Successivamente all’emanazione della legge le scriventi hanno ricercato tutti gli strumenti contrattuali disponibili, per determinare le migliori condizioni di tutela, sottolineando, tra le possibili alternative, l’importanza dalla mobilità intercompartimentale, perché ritenevano, e ritengono tuttora, che personale impossibilitato ad insegnare per motivi di salute, può comunque ancora esplicare un’attività lavorativa in un diverso contesto professionale e che pertanto sia, oltre che un diritto, un dovere civile offrire ad essi questa opportunità.
A tal fine, avevano sostenuto l’esigenza di definire accordi con altre Amministrazioni pubbliche per raggiungere tale obbiettivo, utilizzando a tal fine le procedure previste dal decreto legislativo 165/2001.
Tra l’altro è ormai risaputo che le visite medico-collegiali effettuate dalle Commissioni distrettuali delle pensioni di guerra in applicazione dell’articolo 35, comma 5, della legge 289/2002, hanno confermato in percentuale elevatissima (solo poco più dell’1% del personale interessato è stato individuato come idoneo alla funzione) la condizione di inidoneità già riconosciuta al personale docente ai sensi del contratto decentrato del 24 ottobre 1997. Ciò ha evidenziato l’inefficacia della norma approvata dal Parlamento rispetto alle finalità di contenimento della spesa che intendeva perseguire: le procedure di controllo più severe introdotte, hanno potuto, infatti, rilevare soltanto la sostanziale correttezza dei giudizi medico-legali già pronunciati.
In presenza di questa situazione, si rende assolutamente necessario individuare procedure adeguate per consentire a coloro che all’atto dell’entrata in vigore della legge 289/2002 erano stati collocati fuori ruolo per essere utilizzati in compiti diversi dall’insegnamento, di ottenere a domanda il transito nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico.
In tale direzione era stata sollecitata l’Amministrazione ad avviare un’ interlocuzione con il dipartimento della Funzione Pubblica. Si deve tuttavia sottolineare che la questione per come è stata affrontata nel carteggio intercorso tra il Dipartimento della funzione pubblica e il MIUR, non appare correttamente impostata.
Se è vero, infatti, come si afferma nella nota del Dipartimento, prot. 1648 del 9 aprile 2003, che per i docenti che si trovano nella condizione di cui all’articolo 35, comma 5, della legge 289/2002 manca il presupposto della collocazione in disponibilità del personale interessato, il quale continua per un quinquennio a prestare servizio nella posizione di utilizzazione, non va tuttavia dimenticato che la conclusione di tale periodo comporta il licenziamento senza alcuna alternativa. Né, d’altra parte, si può indicare come risolutiva la via della mobilità volontaria individuale, pure prevista, affidata a meccanismi che non potrebbero in ogni caso riguardare le migliaia di persone attualmente coinvolte. Si rischierebbe una inaccettabile fuga dalle proprie responsabilità di fronte ad un fenomeno di così vasta portata.
Allo stesso tempo vanno attivate, altre procedure che devono trovare applicazione in questo caso specifico, cui il dettato legislativo rinvia.
L’articolo 30 del citato decreto legislativo 165/2001, infatti, prevede che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso altra amministrazione che facciano domanda di trasferimento, rinviando alla contrattazione collettiva la definizione delle procedure e i criteri generali per l’attuazione di questa ipotesi normativa. Il CCNL del Comparto scuola prevede, a sua volta, al comma 8 dell’art. 10, che si proceda alla mobilità intercompartimentale a domanda sulla base di accordi promossi dal MIUR con altre amministrazioni ed enti pubblici, demandando alla contrattazione integrativa nazionale la definizione di criteri e modalità per l’individuazione dei personale da trasferire.
Queste OO.SS. ritengono valore di civiltà individuare soluzioni positive a queste problematiche, al fine di consentire a questo personale, che non è più in grado di insegnare per motivi di salute, ma che ha maturato comunque diverse e utili esperienze professionali, di rimanere proficuamente inserito nel mondo del lavoro. Si potrebbero, tra l’altro, determinare le condizioni per non disperdere un patrimonio professionale importante, come quello ad esempio dei bibliotecari, costruito anche grazie alle iniziative di formazione specifica finanziate della stessa Amministrazione scolastica.
E’ quindi urgente ed ineludibile che venga attivato sollecitamente un tavolo di trattativa per definire quanto sopra, tenendo conto del tempo ormai trascorso dall’entrata in vigore della legge 289/2002 che riduce a questo punto ad un quadriennio il periodo residuo di mantenimento in servizio ancora a disposizione degli interessati.
Si invita inoltre il MIUR riprendere – sensibilizzando il Dipartimento della funzione pubblica, che ha già dimostrato comunque la propria disponibilità con la nota del 9 aprile, e le altre amministrazioni potenzialmente interessate – tutte le iniziative necessarie per promuovere accordi con amministrazioni ed enti pubblici al fine di agevolare il trasferimento a domanda del personale interessato, evitare soluzioni ingiuste e traumatiche.
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