Obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai redditi e al patrimonio: un altro passo indietro dell’ANAC
Dopo lo stop alla pubblicazione dei compensi, dei rimborsi e dei dati relativi al patrimonio personale e dei parenti, l’ANAC sospende anche l’obbligo di pubblicazione degli stipendi dei dirigenti pubblici.
Già più di un anno fa il responsabile nazionale dei dirigenti scolastici della FLC CGIL, in una lettera aperta, aveva invitato i colleghi a manifestare all’Autorità Anticorruzione il dissenso rispetto all’insensata estensione a tutti i dirigenti pubblici, compresi i dirigenti scolastici, di un obbligo di pubblicazione di dati personali nato per colpire la corruzione che può annidarsi nella pubblica amministrazione e quindi riferito ai politici e ai dirigenti di vertice delle amministrazioni. Estenderlo ai dirigenti scolastici - si poteva leggere nella lettera - rappresenta un’ulteriore grave lesione della loro dignità professionale che si aggiunge a quella connessa al mancato riconoscimento economico del loro lavoro.
Due pronunce del TAR Lazio, una del 2 marzo 2017 e l’altra dell’8 gennaio scorso, costringono ora il Presidente dell’ANAC a sospendere l’efficacia di quell’obbligo, contenuto nel dlgs 97/16 che ha introdotto anche in Italia il Freedom of information Act.
Quali sono gli adempimenti a carico dei dirigenti scolastici
In conseguenza della determinazione del 1 marzo 2018 con cui l’ANAC, dopo aver sospeso per i dirigenti pubblici l’obbligo di pubblicare compensi, rimborsi e dati relativi al patrimonio personale e dei parenti, ha sospeso anche l’obbligo di comunicare all’Amministrazione di appartenenza gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nessun adempimento aggiuntivo è a carico dei dirigenti scolastici che dovranno continuare ad aggiornare il loro curriculum vitae e a comunicare all’Amministrazione scolastica quello che la stessa valuterà di richiedere, a seguito della determinazione ANAC.
Le nostre valutazioni e gli impegni per il rinnovo del CCNL della dirigenza
La determinazione a cui l’ANAC è stata costretta a seguito della sentenza del TAR dimostra quanto fosse illogica l’estensione a tutti i dirigenti pubblici dell’obbligo di pubblicazione di redditi e patrimoni e quanto fosse ancora più assurdo inserire tra gli obbligati al controllo i dirigenti scolastici le cui retribuzioni medie annue sono un quinto di quella del primo presidente della Corte di Cassazione, pari a 240.000,00 euro lordi annui considerati il limite massimo raggiungibile dai dirigenti pubblici.
Sulla tematica era già intervenuta la Struttura di Comparto Nazionale dei dirigenti scolastici con un ordine del giorno del 14 dicembre 2016.
L’ANAC aveva poi precisato che, per i dirigenti scolastici, gli obblighi di pubblicazione, in considerazione del ridotto grado di esposizione delle scuole alla corruzione, non riguardavano la pubblicazione dei patrimoni personali e dei parenti.
Ma il caso dell’applicazione anche alle scuole e ai dirigenti scolastici delle norme contro la corruzione è solo uno degli esempi delle criticità presenti nell’applicazione alle scuole di norme nate per la pubblica amministrazione che non tengono conto della specificità del servizio di istruzione.
Nella trattativa per il rinnovo del CCNL dell’area della dirigenza Istruzione e ricerca che sta per aprirsi (attendiamo a giorni la convocazione al MIUR per l’informativa sull’atto di indirizzo aggiuntivo relativo alle risorse della legge finanziaria), a tutela dei dirigenti scolastici, chiederemo tra l’altro l’attivazione di organismi paritetici che avranno il compito di individuare le modalità di applicazione alle istituzioni scolastiche di tutte le innovazioni normative.
Il Comunicato ANAC del 7 marzo 2018
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Obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai redditi e al patrimonio
ai sensi dell’art. 14, comma 1-ter del dlgs 33/2013 modificato dal dlgs 97/16
La legge 190/12 sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e il decreto legislativo 33/13 attuativo hanno introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazione di pubblicare le informazioni relative ai redditi e al patrimonio personale proprio e del coniuge e dei parenti, se consenzienti, dei politici e dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico. Una modifica - introdotta dal decreto legislativo 97/16 - ha esteso tali obblighi di pubblicità e trasparenza a tutti i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, qualsiasi sia l’incarico ricoperto.
Con la Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del dgs. 33/13 l’ANAC ha indicato il termine del 30 aprile 2017 quale termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.
Il TAR Lazio, con l’ordinanza cautelare sez. I-quater, n. 1030 del 2 marzo 2017, a seguito di ricorso promosso da alcuni funzionari dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha sospeso gli atti del Garante volti a dare attuazione agli obblighi di trasparenza relativi ai dati reddituali e patrimoniali nonché ai compensi e agli importi di viaggio di servizio dei dirigenti (c. 1, lettere c) ed f) e 1-bis dell’art. 14 d.lgs. 33/2013).
A seguito dell’Ordinanza del TAR, l’ANAC, con la Delibera numero 382 del 12 aprile 2017, ha precauzionalmente sospeso l’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.
Anche il Garante per la protezione dei dati personali in un ricorso presentato allo stesso TAR Lazio, ha chiesto al giudice amministrativo di precisare se l’ottemperanza alla richiamata ordinanza cautelare precludesse, o meno, anche la pubblicazione del dato relativo all’ammontare degli “emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica” percepiti da ciascun dirigente previsto dall’art. 14 co.1 ter del d.lgs. 33/2013, non oggetto diretto dell’ordinanza cautelare n. 1030/2017.
In data 5 gennaio 2018 il TAR Lazio si è espresso sulla richiesta del Garante per la protezione dei dati personali con la sentenza n. 84 nella quale si legge che «la corretta interpretazione dell’ordinanza cautelare /…/ preclude anche la pubblicazione del dato aggregato di cui al comma 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013».
Alla luce di tale sentenza, il Presidente dell’ANAC, con il comunicato del 7 marzo 2018, ha reso noto che, al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 co. 1 ter, con possibile contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse, il Consiglio dell’Autorità in data 1° marzo 2018 ha valutato opportuno sospendere l’efficacia della Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 co. 1-ter ultimo periodo, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.
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