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Ancora un dirigente scolastico condannato per le anomalie strutturali degli edifici scolastici

Sei anni fa uno studente è precipitato da un lucernaio interdetto all’uso provocandosi gravi lesioni. Dell’accaduto sono stati ritenuti responsabili il dirigente scolastico e il responsabile della sicurezza.

22/05/2017
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La vicenda di Franca Principe, dirigente scolastica di un istituto di Sapri (SA) e del responsabile della sicurezza dell’istituto condannati in primo grado per le gravi lesioni riportate da uno studente precipitato da un lucernaio, riapre drammaticamente il problema della sicurezza delle scuole e della forte esposizione dei dirigenti scolastici che delle condizioni degli edifici rispondono, anche se non sono i soggetti obbligati alla loro manutenzione , anche se le loro responsabilità si intendono assolte con la segnalazione dei rischi esistenti all’Ente Competente e la predisposizione di misure finalizzate alla loro riduzione, anche se l’Ente Competente non assolve come dovrebbe all’obbligo di manutenzione.

Non conosciamo ancora le motivazioni della sentenza ma, a quanto afferma la dirigente, i fatti parlano di uno studente che, recatosi a scuola nel mese di luglio per assistere al colloquio dell’esame di maturità di un compagno (durante le prove orali è consentito l’accesso ai locali anche al pubblico), ha convinto una collaboratrice scolastica ad aprirgli l’accesso a un terrazzino inagibile del secondo piano dell’edificio (e perciò interdetto all’uso) per andare a fumarsi una sigaretta.

Mentre stazionava sul terrazzino, il suo peso ha causato il cedimento di un lucernaio presente sul pavimento, facendolo precipitare rovinosamente per sette metri fino al piano terra.

La sentenza di primo grado ha stabilito che solo la dirigente e il RSPP dell’istituto sono responsabili delle gravi lesioni subite dallo studente, anche se la dirigente dichiara di aver interdetto l’accesso al terrazzino (chiuso con un lucchetto) e di aver assolto a tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza, anche se la responsabilità concreta del fatto è imputabile ad altro soggetto (la collaboratrice scolastica che custodiva la chiave del lucchetto che chiudeva l’accesso), anche se lo studente era nel pieno delle sue facoltà di intendere e volere e aveva un’età tale da consentirgli di avere contezza dei rischi conseguenti al suo incauto comportamento.

Ci auguriamo che l’appello possa chiarire le effettive responsabilità e che la presenza nell’edificio di una evidente fragilità strutturale non venga “scaricata” sul dirigente scolastico a cui verrebbe attribuita la responsabilità non solo della predisposizione delle necessarie misure di riduzione del rischio (che in questo caso sembrerebbe ci siano state) ma persino dell’imprevedibilità dei comportamenti di un adolescente maggiorenne o vicino alla maggiore età.

Intanto alla dirigente va tutta la nostra solidarietà insieme all’impegno concreto della FLC CGIL a tenere alta l’attenzione sulla forte esposizione dei dirigenti scolastici rispetto alla disastrosa situazione dell’edilizia scolastica, richiedendo al MIUR la definizione del Regolamento previsto dall’art. 3, comma 2, del D.Lvo 81/2008 con il quale tutte le pubbliche amministrazioni, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, avrebbero dovuto individuare “le particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”.

Dopo quasi un decennio il MIUR non riesce ancora a licenziare quel Regolamento, più volte richiesto dal sindacato, e sembra non accorgersi che il tema della sicurezza rappresenta per i dirigenti scolastici il più pesante di quegli oneri impropri sui quali stiamo chiedendo l’apertura immediata di un tavolo tecnico, per cercare una risposta alle tante criticità che stanno mettendo a dura prova la capacità di resistenza dei dirigenti scolastici ormai allo stremo.

Sul tema della sicurezza nelle scuole il 13 maggio 2016 è stata presentata alla Camera una proposta di legge, dalla FLC CGIL fortemente sollecitata ed annunciata il 16 maggio 2016 a Firenze al nostro convegno nazionale sulla sicurezza, che porta il numero 3830 e prevede la modifica dell’art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a cui si chiede di aggiungere, dopo il comma 3, il seguente comma:

3-ter. I dirigenti o i funzionari, compresi i dirigenti delle istituzioni scolastiche, sono esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione di cui al comma 3 necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. La richiesta di intervento si riferisce alle aree e agli spazi assegnati e non concerne locali, locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati che rimangono nella competenza esclusiva dell'amministrazione competente o del soggetto che ne ha l'obbligo giuridico compreso ogni requisito di sicurezza antincendio previsto dalla normativa vigente in materia ».

Riteniamo che un modo per rappresentare alla dirigente la vicinanza e il sostegno di tutti i dirigenti scolastici della FLC CGIL sia anche quello di richiedere e sostenere la rapida discussione e approvazione della modifica al Testo unico sulla sicurezza.

Riteniamo infine necessario superare rapidamente la frammentazione delle competenze in materia di edilizia scolastica e finanziare un intervento per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

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