Dirigenti Scolastici - Trattativa area V - normativa
Trattativa per l’Area V: conclusa l’analisi della parte normativa
Nella mattinata odierna presso la sede dell’Aran si è svolto il previsto incontro finalizzato al riesame della sequenza contrattuale dei dirigenti scolastici da inviare all’estero ed all’utilizzazione dei dirigenti scolatici al di fuori della scuola (funzioni di collaborazione presso l’amministrazione centrale e periferica del Miur; comandi, distacchi, esoneri, aspettativa sindacale…) .
Per quanto riguarda i D.S. da destinare all’estero (art.45, 46, 47 e 48 del CCNL del 1° marzo 2002) considerato che, successivamente alla stipula del CCNL dell’area V , in data 6 giugno 2003 è stato sottoscritto l’accordo che ne regola la sequenza contrattuale, il lavoro di riesame e riformulazione è proceduto tenendo presenti in parallelo sia l’articolato dell’accordo sottoscritto il 6 giugno 03 sia gli articoli da 38 a 44 della bozza di lavoro predisposta dall’Aran ed inviata alle OO.SS. il 13 giugno 03.
Verificato che gli articoli 38 e 39 della bozza di lavoro “Campo di applicazione” e “La funzione del dirigente all’estero “vanno bene così come riformulati in quanto ripresi integralmente dagli art.1 e 2 della sequenza contrattuale del 6 giugno 03, come FLC Cgil abbiamo fatto le seguenti osservazioni sull’art.40 della bozza “destinazione dei D.S. all’estero “ che riprende in gran parte l’art.3 della sequenza: va bene il 1° comma ma va previsto esplicitamente che il MAE dovrà dare un’informativa preventiva alle OO.SS. sui criteri di massima da adottare nella valutazione dei curricula; tolta la prima frase, va riproposto per intero il 2° comma dell’art.3 della sequenza che erroneamente è saltato interamente (i quindici giorni entro cui i dirigenti potranno presentare dichiarazione di disponibilità e curriculum); va stabilita la relazione con l’affidamento dell’incarico dirigenziale ribadendone la caratteristica di atto bilaterale di natura privatistica con la conseguente inapplicabilità della legge Frattini.
L’art.41 della bozza “sedi di destinazione all’estero”, che riprende integralmente l’art.4 della sequenza, va bene così.
L’art.42 della bozza “raccordo con le normative contrattuali nazionali e relazioni sindacali” riprende l’art.5 della sequenza. Come FLC Cgil abbiamo avanzato le seguenti proposte: nel comma 1°, premesso che è necessaria la messa in ordine dei riferimenti agli articoli del CCNL, nel richiamo ad alcuni articoli è necessario fare riferimento anche all’incarico, al conferimento dell’incarico ed al mutamento dell’incarico in costanza d’incarico; nel riferimento alla conciliazione ed all’arbitrato va precisato che il foro competente è quello di Roma e che la parte pubblica è rappresentata dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale presso il MAE. Va detto esplicitamente che per quanto non previsto nel presente titolo si applicano gli istituti contrattuali del CCNL dell’area V.
Il comma 2 “assenze per malattia superiori a 60 giorni “ va bene così; il comma 3 (ferie, festività, permessi…) andrebbe armonizzato con quanto previsto dal CCNL/03 per il personale della scuola all’estero; nel comma 4 abbiamo proposto di prevedere che la retribuzione di posizione e di risultato per i D.S. all’estero sia corrisposta nella misura media di quelle stabilite dalla Regione di provenienza; nel comma 5, a proposito della contrattazione integrativa a livello di ministero, abbiamo suggerito di aggiungere che la delegazione di parte sindacale è composta dai soggetti firmatari del presente contratto.
L’art.43 della bozza “durata del servizio all’estero” ha come riferimento l’art.6 della sequenza; premesso che la durata complessiva dell’incarico non può superare i 9 anni, per evitare che siano messe in atto disparità di trattamento nei confronti dei D.S., abbiamo proposto che sia fatta salva la naturale scadenza degli incarichi, che sia consentita ai D.S. la permanenza, a domanda,fino al raggiungimento dei 9 anni complessivi e che sia prevista tutta la flessibilità possibile per arrivare ai 9 anni di incarico. Sulla durata del primo incarico, in analogia alla durata prevista per gli incarichi di tutti i D.S., si potrebbe prevedere un incarico non inferiore a 2 anni e non superiore a 7, stabilendo che al 1° incarico possono seguire successivi incarichi di durata variabile e che non vadano oltre i 9 anni complessivi.
Niente da dire sull’art.44 della bozza “disapplicazioni e mantenimento in vigore” che riprende integralmente l’art.7 della sequenza.
Si è passati infine alla rilettura dell’art.50 del CCNL dell’Area V “Personale in particolare posizione di stato e dirigenti scolastici utilizzati presso l’amministrazione centrale o regionale della pubblica istruzione”
Come FLC Cgil abbiamo riconosciuto che vanno riconfermati i principi fondamentali in esso contenuti: il diritto ad avere un incarico dirigenziale da parte di chi assume un incarico non di scuola, il diritto a ricevere un incarico nominale per la durata corrispondente al periodo di utilizzazione/distacco, il diritto alla retribuzione di posizione (parte variabile) e di risultato nella misura media .
In conclusione di seduta l’Aran ha comunicato che quanto prima, e comunque prima del prossimo incontro previsto per il 6 luglio alle 9,30, invierà alle OO.SS. una nuova bozza di articolato del CCNL che recepirà tutte le osservazioni presentate dalle organizzazioni al tavolo di trattativa.
Roma 28 giugno 2005
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