Dirigenti Scolastici: indennità di vacanza contrattuale secondo il D.L. 185/2008
Come per tutte le Aree e Comparti pubblici, anche per la Dirigenza Scolastica, è stato disposto il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale del biennio 2008-2009.
Nonostante l’Area V della Dirigenza Scolastica non abbia nemmeno l’Atto di Indirizzo del quadriennio normativo e primo biennio economico 2006-2007, in base al Decreto Legge 185/2008 art. 33 viene corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale del primo anno del secondo biennio economico, secondo le misure comunicate dal Tesoro: gli arretrati partono da aprile 2008.
Ecco la tabella degli aumenti mensili
Le cifre si commentano da sole.
Roma, 2 dicembre 2008
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Art. 33. del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale
1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, è disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008. 2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico è direttamente disciplinato da disposizioni di legge.
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