Dirigenti scolastici: escluso dal concorso riservato chi non aveva maturato tre anni effettivi di servizio
E’ stata pubblicata in data 4 dicembre ’03 la sentenza del TAR del Lazio relativa al ricorso presentato da alcuni presidi, al terzo anno di incarico, che avevano impugnato il bando di concorso riservato
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E’ stata pubblicata in data 4 dicembre ’03 la sentenza del TAR del Lazio – decisa il 14 luglio 2003 - relativa al ricorso presentato da alcuni presidi, al terzo anno di incarico, che avevano impugnato il bando di concorso riservato, sostenendo che era illegittima la mancanza del requisito dei tre anni di anzianità, a motivo della quale erano stati esclusi dal percorso di selezione e formazione previsto per chi aveva già maturato i tre anni di incarico di presidenza.
La sentenza ricorda che, nelle more, i ricorrenti erano stati ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione si era a sua volta costituita ritenendo infondata tale decisione per quanto provvisoria.
La sentenza del Tribunale Amministrativo, nel richiamare che la sessione concorsuale riservata era stata indetta per i soli incaricati che avevano maturato tre anni di servizio effettivo, non “ravvede margine per contestare l’esclusione dei ricorrenti i quali sono carenti del requisito” previsto.
La sentenza afferma altresì che non c’è stata ingiusta discriminazione nei confronti dei ricorrenti per la fissazione del termine di presentazione della domanda al 20.1. 2003 (termine che non permetteva, anche se per poche settimane, di raggiungere a quella data i 180 giorni di incarico continuativo), in quanto il bando indicava esplicitamente che il requisito dell’incarico per almeno 180 giorni doveva essere già posseduto alla data di scadenza della partecipazione al corso concorso.
Viene richiamato inoltre che a tale esito era giunto anche il Consiglio di Stato che con l’ordinanza del 6.6.2003, n. 2290, aveva respinto l’appello proposto da alcuni docenti esclusi dalla procedura concorsuale per le stesse ragioni.
In virtù della sentenza viene “revocata l’ammissione con riserva alle prove d’esame disposta dal Tribunale”.
Roma, 10 dicembre 2003
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