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Dirigenti scolastici e Regolamento di contabilità: informativa al MIUR

L’Amministrazione comunica che il Regolamento dovrebbe andare in vigore dal 1 gennaio 2019. La FLC CGIL sottolinea i punti di maggiore criticità del nuovo testo e ne chiede la modifica.

27/10/2017
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Il giorno 26 ottobre 2017 si è svolto un incontro di informativa sulla revisione del regolamento di contabilità fra le rappresentative sindacali dell’Area V della Dirigenza scolastica e il MIUR.

Presenti all’incontro il capo Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane e finanziarie, Dott.ssa Carmela Palumbo, e il Dott. Jacopo Greco, Direttore Generale delle Risorse Umane e finanziarie del MIUR.

I rappresentanti del MIUR hanno introdotto la riunione illustrando le modifiche che hanno concordato con il MEF (Ministero dell’Economia e Finanze) -  il provvedimento è un atto da varare di concerto fra i due Ministeri -  negli stessi termini esposti nell’incontro del 5 ottobre 2017. Fra le altre cose il Capo Dipartimento ha informato che ‘Amministrazione prevede di mandare in vigore il nuovo regolamento  a partire dal 1 gennaio 2019, anche perché ancora l’iter dell’approvazione non è concluso (si attende il visto del Consiglio di stato e della Corte dei conti). Nell’anno 2018 si terranno le necessarie iniziative di formazione per tutto il personale interessato.

La posizione della FLC CGIL

Fermo restando che su molti argomenti, come da impegni presi nel citato incontro del 5 ottobre, la FLC CGIL ha già inviato le sue osservazioni e proposte, abbiamo richiamato l’attenzione in modo particolare sui seguenti punti.

Bilancio di competenza e di cassa. Abbiamo ribadito le nostre forti perplessità sul riferimento, presente più volte nel testo, alle modalità di redazione del bilancio come, contemporaneamente, di competenza e di cassa. Si tratta di un’ambiguità che va chiarita eliminando ogni riferimento al bilancio di cassa.

Responsabilità della gestione dei Dirigenti scolastici (DS). L’art. 3 del nuovo testo, che non fa altro che riprendere l’art. 25 del D.Lvo 165/2001, appare superfluo e va eliminato perché non serve a  precisare le competenze e le responsabilità dei DS e dei DSGA. Inaccettabile e da eliminare anche il riferimento presente all’art. 24 alla valutazione dei dirigenti scolastici, quando si afferma che “Le rilevazioni e le risultanze delle attività sopra indicate sono utilizzate dall'istituzione scolastica interessata e dall'Ufficio scolastico regionale, anche ai fini della valutazione dell’istituzione scolastica e del dirigente scolastico”. La valutazione dei dirigenti scolastici non deve essere materia presente in un atto di natura contabile. Anche il  riferimento al PTOF appare del tutto superfluo e va eliminato, giacché le scuole non possono agire che in relazione al PTOF e la programmazione finanziaria direttamente e indirettamente si riferisce al PTOF. Mantenendo tale riferimento si darebbe il  via al controllo da parte dei revisori non solo del Programma Annuale ma anche della coerenza delle spese con il PTOF, compito che non è di loro competenza e che aprirebbe immaginabili conflitti, tenuto conto che  il PTOF costituisce solo una parte delle motivazioni delle spese delle scuole. Improprio e da eliminare, sempre per gli stessi motivi, anche il riferimento alla valutazione dei DS a proposito della costituzione delle reti.

Esercizio provvisorio e nomina del commissario. Il testo prevede che il DS, nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre prevista per l’approvazione del programma annuale, debba comunicare all’USR l’avvio della gestione provvisoria e che entro i 10 giorni successivi venga nominato dall’USR un commissario ad acta. È una misura che fa trasparire una cultura punitiva e commissariale. La nomina immediata del commissario sarebbe giustificata se alle scuole fossero dati tempi distesi per la programmazione e se tutte risorse  si conoscessero dall’inizio dell’anno scolastico. Riteniamo che sia necessario dilatare l’esercizio provvisorio fino alla fine del mese di febbraio.

Si ritiene  inoltre che nel programma annuale e nel Conto consuntivo vadano allegate le risultanze delle somme lavorate tramite cedolino unico, al fine di assicurare la necessaria trasparenza al loro utilizzo, considerata anche la rilevanza di tali importi.

Affidamento dei servizi di cassa. L’adozione di schemi di atti di gara prevista all’art. 20 non deve essere solo una possibilità per il MIUR. E’ necessario che le scuole, che non sono enti economici, siano supportate dall’Amministrazione e che il MIUR e il MEF adottino schemi di atti di gara  vincolanti per tutti e derogabili solo dietro assunzione di responsabilità delle singole scuole.

Manutenzione degli edifici scolastici. La nuova formulazione dell’art. 39, che sostituisce l’art. 46 del regolamento vigente, lungi dal voler tutelare maggiormente i dirigenti scolastici come dichiarato dall’amministrazione, fa ricadere sulle scuole, anche quando non sono stati sottoscritti accordi con l’ente locale per la gestione diretta della manutenzione, l’onere di procedere  all’affidamento di lavori urgenti e indifferibili di piccola manutenzione e riparazione degli edifici nella misura strettamente necessaria a garantire  lo svolgimento delle attività didattiche.  Tale generica indicazione, non circoscrivendo gli ambiti  di intervento e di spesa, espone i DS a possibili responsabilità penali qualora, a seguito di conseguenze gravi causate da inadempienze dell’ente locale sulla manutenzione  degli edifici, venissero chiamati in causa per non essere intervenuti a fronte  della possibilità di intervento diretto  loro assegnata da questo comma. La manutenzione degli edifici è posta dalla legge in capo agli enti locali  che devono assumerne totalmente la responsabilità. I dirigenti scolastici devono poter intervenire solo se, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 23/96,  richiedono all’ente locale l’affidamento diretto della piccola manutenzione attraverso la sottoscrizione  di uno specifico atto di delega che, accanto allo stanziamento previsto, elenchi dettagliatamente gli ambiti di intervento e i limiti di spesa.

Affidamento dei lavori. Per quanto riguarda l’affidamento dei lavori al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria si prevede che essi possano essere eseguiti in amministrazione diretta nei casi e nei modi previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016.  Si propone l’eliminazione dell’amministrazione diretta perché il compito della scuola non è quello di eseguire i lavori.

Revisori dei conti. Riteniamo necessario porre a carico delle amministrazioni nominanti (MIUR e MEF) il pagamento delle spettanze ai revisori e non a carico delle scuole.
Riteniamo necessario non  far coincidere l’ambito dei revisori con gli ambiti territoriali della legge 107 e di ridurre il numero delle scuole da affidare ai revisori. Occorre inoltre reclutare revisori in modo tale che non debbano fare grandi spostamenti territoriali.

ll nuovo regolamento stabilisce in capo ai revisori “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa di sede con le risorse all’uopo assegnate all’istituzione scolastica, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.” (lett g) art 53.  Invece bisogna dire con chiarezza che i revisori non hanno competenza nelle libere scelte della contrattazione di istituto. Occorre, quindi, alla lettera g) aggiungere dopo la parola “sede”: “nel rispetto delle scelte delle parti negoziali” ed eliminare da “con particolare riferimento” fino  a “trattamenti accessori” (ciò al fine di non consentire ai revisori di entrare nel merito di scelte contrattuali a partire da interpretazioni delle norme). Tra l’altro un Decreto Interministeriale non può vincolare la libertà negoziale sulle risorse dal momento che il Dlgs 75/2017 ha operato in senso esattamente contrario. Inoltre non siamo affatto d’accordo che la programmazione annuale delle visite sia concordata fra i due revisori e solo comunicata alla scuola. Si propone che le verifiche avvengano concordandole anche con le scuole stesse.

Conclusioni

La FLC CGIL ha infine chiesto conto degli sviluppi e delle conclusioni del tavolo delle semplificazioni, stante l’impegno preso dal MIUR a metà settembre 2017, di rispondere ad ogni punto sollevato in particolare dalla nostra organizzazione. Non ultimo quello relativo all’ingerenza delle ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) che rallentano e talora bloccano il lavoro amministrativo delle scuole. A questo proposito il Capo Dipartimento ha risposto che rappresenterà questa esigenza al gabinetto del Ministro, Nel frattempo il Dipartimento sta procedendo con gli atti di sua competenza: il varo del regolamento discuso oggi, l’estensione dell’help desk alla Regione Lazio, lo sfoltimento delle richieste di monitoraggio, la produzione di schemi uniformi per tutto il territorio nazionale per favorire la semplificazione, l’istituzione di una piattaforma di dialogo fra MIUR e revisori dei Conti al fine di evitare comportamenti contraddittori e difformi.

Come FLC CGIL abbiamo ribadito la necessità non solo di accoglimento delle revisioni proposte al regolamento di contabilità, ma anche dell’incontro sulle RTS, degli investimenti sulla funzionalità del SIDI, della soluzione ai numerosi problemi che abbiamo puntualmente rappresentato nel corso degli incontri si tavoli tecnici.

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