
Decreto legge 25/2025 su “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”: le nostre valutazioni
Giudizio molto critico su alcune misure riguardanti scuola e ricerca. La FLC CGIL, presente all’audizione alla Camera, annuncia i principali emendamenti per la modifica del testo


Si è tenuta oggi, 24 marzo 2025, presso la XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati l’audizione sul Decreto legge 25 del 14 marzo 2025, riguardante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”.
All’incontro, insieme alla FP CGIL, è intervenuta la FLC CGIL, che ha presentato le proprie osservazioni e, in diversi casi, espresso il proprio giudizio critico sulle misure presenti nel decreto che interessano più direttamente il comparto “Istruzione e Ricerca”.
Ecco nel dettaglio le osservazioni articolo per articolo:
- Art. 3 – Modifiche al decreto legislativo 165/2001
Comma 1
Dopo il comma 5-ter inserisce i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies.
Il 5-quinques prevede che le graduatorie del personale scolastico diano evidenza delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate con la minimizzazione dei dati personali.
Commento
Misura condivisibile che dovrebbe garantire una maggiore trasparenza delle graduatorie a lungo auspicata dalla FLC CGIL.
- Art. 4 – Misure urgenti in materia di reclutamento
Comma 4
Estende anche al servizio civile nazionale (istituito nel 2001 dalla legge 64/2001 in alternativa al servizio militare obbligatorio) la riserva del 15% dei posti nei concorsi di personale non dirigenziale della pubblica amministrazione, già prevista dall’art. 18, comma 4, del dlvo 40/2017 a favore degli operatori volontari del servizio civile universale.
Commento. Norma opportuna che mette fine alla disparità di trattamento nei confronti di coloro che hanno prestato il Servizio Civile Nazionale istituito nel 2001 estendendo anche a loro la riserva del 15% dei posti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Si rende ora necessario più che mai programmare le assunzioni del su tutti i posti vacanti e disponibili.
Comma 7
Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al comma 308 possono adottare nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.
La norma in questione risolve positivamente il dubbio sul fatto che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2024 per il passaggio dal III al II livello del personale ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca (14,2 milioni di euro) possono essere utilizzate anche per lo scorrimento delle graduatorie delle procedure selettive già svolte. Con questa norma quindi si sana una possibile discriminazione all’interno del settore ricerca, in quanto mette nelle stesse condizioni gli Enti di cui al comma 308 agli Enti vigilati dal MUR, che avevano avuto la possibilità, con le analoghe risorse stanziate nella legge di bilancio 2022, sia di pubblicare nuovi bandi che di scorrere le graduatorie.
Commento
Appare questione tutt’altro che scontata che l’art. 4 comma 7 consenta, come sostenuto da alcune O.S., l’utilizzo delle risorse destinate al personale tecnico e amministrativo (20,8 milioni di euro) ai fini delle progressioni economiche e di livello, se non anche di profilo. Inoltre appare evidente, a pochi giorni dall’inizio delle trattative all’ARAN sul rinnovo del CCNL, l’inapplicabilità contrattuale di una ipotetica soluzione valida solo per il personale di alcuni enti e non di tutti, per di più su un tema molto attenzionato come quello dei fondi del salario accessorio e delle progressioni, che come è noto sono soggetti anche ai vincoli previsti dall’art. 23, comma 2 del DLGS 75/2017, la cui deroga andrebbe in ogni caso esplicitata. Non di meno, come prontamente denunciato, relativamente all’utilizzo dei fondi stanziati per il personale tecnico amministrativo, sono oggettive le difficoltà applicative di quanto previsto dal comma 310 della legge di bilancio 2022 e dal comma 308 della legge di bilancio 2024 e ne è riprova il fatto che ancora oggi, a diversi anni di distanza, con grave danno, il personale non ha ancora avuto un euro dei soldi stanziati!! È quindi evidente la necessità di una modifica della norma che faccia sì, in maniera chiara ed inequivocabile e valida per tutto il personale tecnico amministrativo degli Enti pubblici di ricerca, che le modalità di utilizzo delle risorse per il personale tecnico amministrativo sia rimesso alle prerogative e alla dinamica della contrattazione nazionale, l’unica in grado di assicurare, attraverso il confronto tra le parti, il necessario approfondimento ed equilibrio sulle scelte da operare. Riteniamo a riguardo che, così come già stato fatto per analoghe risorse stanziate per il personale dell’Università e dell’AFAM, almeno il 50% delle risorse possa essere destinata all’incremento del trattamento fondamentale mentre la restante parte possa essere utilizzata sull’ordinamento professionale, consentendo una generalizzata valorizzazione del personale attraverso l’applicazione degli articoli 53 e 54 del CCNL 1998-2001 per le progressioni economiche e di livello, prevedendo anche l’utilizzo delle graduatorie in essere. Alla luce di questa nuova disposizione si rende necessaria, a maggior ragione, l'estensione delle attuali facoltà assunzionali su tutti i posti disponibili.
Comma 8
La norma proroga di un ulteriore anno accademico e fino al 2025/26 il termine per l’utilizzo per l’attribuzione di contratti a tempo indeterminato e determinato, delle graduatorie nazionali ad esaurimento dei docenti precari dell’AFAM ex legge 143/04.
Commento.
Si tratta di una norma positiva che solitamente era presente nell’annuale decreto milleproroghe e che quest’anno era stata, invece, omessa. Al 7 giugno 2024, ultimo aggiornamento disponibile, erano ancora presenti in tali graduatorie 4 candidati.
Comma 9
La disposizione consente il pieno utilizzo delle graduatorie già esistenti per tutti i concorsi conclusi nel 2024 e nel 2025, comprese quelle relative al settore scolastico
Commento.
Norma condivisibile richiesta ripetutamente dalla FLC CGIL che in più sedi si è battuta per la permanenza delle graduatorie per le assunzioni del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali per il reclutamento della scuola
- Art. 12 – Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione
Comma 1
Prevede che dall’entrata in vigore del decreto legge i periodi di malattia dovuta al Covid non sono più equiparati a ricovero e sono computabile ai fini del periodo di comporto
Commento
Misura necessaria per uniformare la corretta gestione delle assenze da parte delle scuole, in considerazione della difficoltà a individuare una univoca modalità di trattamento delle assenze per malattia dovuta al COVID che per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria hanno previsto esclusione dal periodo di comporto e trattamento assimilato al ricovero ospedaliero.
Comma 11
Prevede che le pubbliche amministrazioni (comprese le scuole) possano risolvere, con un preavviso di 6 mesi, il rapporto di lavoro di coloro che hanno un’età anagrafica ridotta di max due anni rispetto a quella attualmente prevista.
Commento
Una sorta di pensionamento d’ufficio motivato (quindi non un automatismo) per coloro che hanno raggiunto i 65 anni d’età. La norma rischia di penalizzare ancora una volta i lavoratori perché lascia ampia discrezionalità alla parte datoriale di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, tra l’altro in contraddizione con quanto indicato dalla legge di bilancio 2025.
Art. 14 – misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie.
Comma 6
Prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per il 2025, 50 milioni per il 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per l’assicurazione sanitaria integrativa del personale della scuola con riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 20 milioni per l’anno 2025, 35 milioni per l’anno 2026 e 50 milioni per gli anni 2027, 2028 e 2029. Gli ulteriori 15 milioni dell’anno 2026 derivano dal Fondo di riserva.
Prevede che criteri e modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa siano definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.
Commento
Il provvedimento è l’ammissione di una sconfitta che il Governo tenta di coprire: la sconfitta di una politica incapace di potenziare il servizio pubblico sanitario nazionale universale e che dirotta soldi pubblici sul servizio sanitario privato. Questa misura, -limitata a soli 5 anni- si avvale di un finanziamento di 220 milioni di euro tramite un taglio drastico ai fondi per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole. Si tratta di risorse indispensabili per il funzionamento delle scuole le quali saranno costrette, come è già accaduto in passato, ad aumentare il cosiddetto “contributo volontario” a carico delle famiglie per continuare a far fronte alle spese di gestione. La materia, contrariamente a quanto annunciato dal Ministro Valditara, non si discuterà in sede di rinnovo del CCNL all’Aran ma in sede ministeriale con spazi negoziali pressoché inesistenti. Infatti il sindacato dovrà limitarsi a prendere atto del fatto che si tratta di stipulare una polizza per l’assistenza sanitaria integrativa e non di scegliere (come sarebbe logico) la forma di welfare contrattuale più consona per il personale della scuola. Peraltro, stante la numerosità degli addetti nel settore scuola di oltre 1,2 milioni lo stanziamento di 50 milioni ad anno potrà darà una copertura di neanche 50 euro all’anno per lavoratore.
I risvolti per nulla progressivi di questo modo di operare sono evidenti:
- la sanità pubblica è talmente mal messa che per consentire al personale della scuola di potersi curare adeguatamente è necessario ricorrere all’assistenza sanitaria integrativa privata;
- per garantire la soddisfazione di un diritto primario come la salute, oltre alle tasse per sostenere il SSN, occorre finanziare un servizio di assistenza sanitaria integrativa a cui i lavoratori saranno chiamati a contribuire direttamente (per integrare o estendere la copertura delle prestazioni sanitarie offerte) o indirettamente (le risorse stanziate per l’assistenza sanitaria integrativa sono risorse pubbliche, cioè degli stessi lavoratori che pagano le tasse);
- l’assistenza sanitaria integrativa diventa l’unico ed esclusivo modo per soddisfare il personale scolastico considerato che per il rinnovo del contratto di lavoro i finanziamenti disposti in legge di bilancio non garantiscono neanche il recupero integrale dell’inflazione;
- si mette in questione l’accesso gratuito all’istruzione, altro diritto primario garantito dalla Costituzione, dal momento che le famiglie saranno chiamate a maggiori contributi per garantire il funzionamento scolastico
- Art. 15 – Misure urgenti per il Giubileo
Commi 1 e 2
Prevedono la possibilità che la Struttura commissariale del Giubileo acquisisca la disponibilità di edifici scolastici della regione Lazio, esonerando i dirigenti scolastici da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per eventuali danni agli edifici e al materiale conseguenti all’utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo.
Commento
Giusta l’esclusione della responsabilità dei dirigenti scolastici per eventuali danneggiamenti agli edifici scolastici. In ogni caso sarebbe stato opportuno prevedere anche una copertura finanziaria per rifondere eventuali danni.
La FLC CGIL si è riservata di presentare alcuni emendamenti al decreto in fase di conversione in legge sui seguenti aspetti: proroga della dotazione aggiuntiva per il cd organico Covid nelle scuole; eliminazione dell’obbligo in capo alle segreterie scolastiche dell’utilizzo dell’applicativo passweb; costituzione graduatorie idonei concorsi PNRR 2023 e loro; utilizzo salario accessorio enti di ricerca.
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