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Corte Costituzionale: la definizione degli organici docenti ed ata è competenza legislativa regionale

La Sentenza della Corte Costituzionale n.13 del 13 gennaio 2004 ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia-Romagna

19/01/2004
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La Sentenza della Corte Costituzionale n.13 del 13 gennaio 2004 ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli art.117 e 118, primo comma, della Costituzione, dichiarando illegittima la disposizione dell’art.22, comma3, della legge 448/'01 nella parte in cui non prevede “… che la competenza degli uffici scolastici regionali viene meno ..quando le regioni nel proprio ambito territoriale ….attribuiscano a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche”.
Le argomentazioni della Corte appaiono molto interessanti perché, pur non definendo le sfere di competenza delle “norme generali”, su cui lo stato ha competenza esclusiva, e quella dei “principi fondamentali”, destinati ad orientare la legislazione concorrente delle regioni, individua la programmazione della rete scolastica, in cui rientra la definizione della dotazione organica del personale docente e non docente, come oggetto di legislazione regionale .
La Corte sottolinea come una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la legislazione, già vigente peraltro dal 1998, del D.lgs n. 112 che attribuisce alle regione tutte le funzioni amministrative relative alla programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, alla suddivisione del territorio in ambiti funzionali, alla programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica.
Pertanto, sono già state attribuite alle regioni (e dovrebbero essere operanti) tutte le funzioni amministrative relative alla programmazione e gestione del servizio scolastico che non attenevano direttamente alle risorse finanziarie e alla distribuzione del personale tra le scuole.
La novità attiene alla competenza a legiferare che, nel nuovo riparto di competenze legislative delineato dall’art.117 Cost., vede la materia della programmazione scolastica come oggetto di regolamentazione da parte dello stato solo nella definizione dei principi fondamentali.
Pertanto la distribuzione, che rientra nella programmazione scolastica e che certamente non è materia di norme generali, di competenza esclusiva dello stato, deve essere disciplinata dalla competenza regionale.
Chiarito che la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche è compito del quale le regioni non possono essere private, la Corte afferma che neanche l’attuazione dei principi costituzionali in materia di finanza regionale, che peraltro sembrano usciti definitivamente dal programma del Governo, possono limitare o condizionare l’esercizio di tale competenza regionale.
Infine, pur dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art.22, comma 3, della Legge Finanziaria per il 2003, la Corte ha ritenuto di non dover pronunciare la caducazione immediata della norma per un principio di continuità, in virtù del quale le norme statali continuano ad essere in vigore fino all’adozione di nuove leggi regionali che individuino una disciplina ed un apparato amministrativo idoneo a svolgere la funzione di distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche.

La pronuncia della Corte è particolarmente interessante ed impone un'approfondita riflessione da parte di tutti i soggetti istituzionalmente competenti, ma alcune prime considerazioni degli effetti della questione possono già essere segnalate:
1. in primo luogo si afferma con chiarezza che la programmazione scolastica e l’organizzazione e la gestione del servizio formativo è materia di competenza regionale, su cui lo stato può dettare solo i principi fondamentali.
2. Da ciò discende che spetta alla regione, insieme alle istituzioni scolastiche, programmare, pianificare, distribuire il personale necessario. Tale attività di pianificazione determinerà anche la creazione di apposite strutture regionali che svolgeranno in futuro molte delle competenze oggi esercitate dagli uffici scolastici regionali. Uffici che, se vedranno notevolmente ridotte le loro funzioni, attualmente incidono notevolmente in termini di personale e risorse finanziarie sul bilancio del Miur, assorbendo una notevole quantità di risorse che un’attenta valutazione anche delle nuove competenze dello stato avrebbe potuto destinare al potenziamento dell’offerta formativa. Lo stesso Consiglio di Stato in sede di parere sul Regolamento che ha disciplinato il nuovo assetto organizzativo del MIUR aveva sollevato notevoli dubbi e perplessità sulla attuale compatibilità degli uffici scolastici regionali rispetto alle funzioni dello stato in materia di istruzione dettate dai nuovi artt.117 e 118 della Costituzione.
3. Sulla materiale assegnazione del personale residua probabilmente una competenza dello Stato, trattandosi di personale statale, ma si tratta chiaramente di assegnazione vincolata alla distribuzione effettuata dalla regione. E' evidente che ne discende anche la necessità riequilibrare coerentemente le relazioni sindacali che dovranno essere instaurate con la regione, e non più con l’amministrazione periferica dello stato, in sede di programmazione e distribuzione del personale.
4. Fermo restando che la Legge Moratti è incostituzionale, come abbiamo ampiamente motivato, in relazione al nuovo Titolo V, è evidente che alla luce delle affermazioni della Corte alcune disposizioni della legge 53 e dei decreti attuativi dovranno essere rapidamente esaminate sotto il profilo della loro invasività della competenza regionale.
5. Se l’organizzazione del servizio è competenza della regione non è da considerare invasiva di tale competenza la disposizione che prevede non meno di 18 ore per tutor? Infatti, rispetto al contenuto del Decreto Legislativo, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari, si pone una duplice questione:
a) la prima attiene all’impossibilità (già ampiamente sollevata dalla Cgil Scuola) per il Decreto di introdurre innovazioni non previste dalla legge delega e non compatibili con i criteri direttivi indicati nella Legge 53;
b) la seconda attiene, proprio sulla base delle considerazioni della Corte Costituzionale, all’incompetenza da parte dello Stato a legiferare sulla materia della programmazione ed organizzazione del servizio scolastico, su cui lo Stato può dettare solo norme aventi natura di principi fondamentali. Diverse disposizioni dello schema di Decreto invadono tale competenza e l'esempio del tutor non è il solo. Anche questo fatto consiglierebbe di spostare qualsiasi applicazione dello schema di Decreto in discussione al Parlamento al 2005-'06 e di discutere in modo più approfondito di questioni che, altrimenti, saranno oggetto di un forte contenzioso giuridico.
6. e’ evidente più che mai, anche alla luce della precedente Sentenza della Corte riferita agli asili nido, che oramai l’istruzione è materia sulla quale è indispensabile procedere, anche a livello legislativo, con accordi interistituzionali tra i vari livelli di governo. Questa è la vera questione politica che riguarda la materia istruzione.

Peraltro la stessa Corte costituzionale, con questa Sentenza, non ha fatto che ribadire quanto già espresso in una precedente Sentenza (n.370 del 17 dicembre 2003) che segnaliamo all’attenzione dei nostri navigatori, anche perché ha affermato che la materia degli asili nido, utilizzando il criterio delle prevalenza, non può che ricadere nell’ambito della materia dell’istruzione, nonché per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro che l’art.117 Cost. affida alla competenza legislativa concorrente della regione.
Anche per gli asili nido “non si può negare“ la competenza legislativa della regione per l’individuazione dei criteri per la gestione e l’organizzazione del servizio, seppure nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale.

Roma, 19 gennaio 2004

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